Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 14-10-2013
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 25-10-2013
Numero gazzetta: 251

Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

(D.M. 14/10/2013, pubblicato in G.U. 25 ottobre 2013, n. 251)

Per la modifica temporanea del presente decreto vedi il D.M. 8 giugno 2020.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualità  dei  prodotti agricoli e alimentari che  abroga  i  regolamenti  (CE)  5109/2006  e 510/2006; 

Visto l'art. 29  del  citato  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  che introduce come schemi  di  qualità  le  indicazioni  facoltative  di qualità; 

Visti gli articoli 31 e 32 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che  individuano  il  «prodotto   di   montagna»   come   indicazione facoltativa di qualità e il «prodotto dell'agricoltura delle  isole» quale  possibile  ulteriore  indicazione  facoltativa   di   qualità attualmente in fase di studio da parte della commissione; 

Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che  modifica l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativo a controlli  e vigilanza  sulle  denominazioni  protette  e  sulle  attestazioni  di specificità; 

Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  297,  recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento  (CEE)  n. 2081/92, relativo alla protezione  delle  indicazioni  geografiche  e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007  recante  procedura  a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi  del Regolamento (CE) n. 510/2006; 

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed in particolare l'art. 4, comma 3  che  prevede  che  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali  nell'ambito  delle  sue  competenze  adotti provvedimenti   amministrativi    direttamente    conseguenti    alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; 

Ritenuto  opportuno  rimandare  l'emanazione   delle   disposizioni nazionali in materia di indicazioni facoltative di qualità in attesa delle determinazioni della Commissione europea sui temi «prodotto  di montagna» e «prodotto dell'agricoltura delle isole»; 

Ritenuto necessario, per dare attuazione al citato Regolamento (UE) n. 1151/2012, stabilire norme nazionali relativamente ai riconoscimenti ed alla protezione dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti  tra lo Sato le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano  nella riunione del 26 settembre 2013; 


Decreta: 


Titolo I 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

 

Art. 1 

 Campo di applicazione 

1. Il presente decreto si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I  del  trattato  e  agli  altri prodotti  agricoli  e  alimentari  elencati   nell'allegato   I   del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 

 

Art. 2

Definizioni e abbreviazioni 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

  a) regimi di qualità: le denominazioni di origine protette  (DOP), le   indicazioni   geografiche   protette   (IGP),   le   specialità tradizionali garantite (STG); 

  b) gruppo:  qualsiasi  associazione  costituita  principalmente  da produttori o trasformatori coinvolti nella  produzione  del  medesimo prodotto; 

  c) consorzi di tutela: i gruppi di cui all'art. 45 del  Regolamento (UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale in  materia di riconoscimento dei consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG; 

  d) etichettatura: menzioni, indicazioni, marchi di  fabbrica  o  di commercio, immagini o simboli  che  si  riferiscono  ad  un  prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto  alimentare o che ad esso si riferisca; 

  e) specificità: in relazione a un prodotto le caratteristiche,  le modalità di produzione specifiche che lo distinguono  nettamente  da altri prodotti simili della stessa categoria; 

  f) termini generici: i nomi di prodotti originariamente ottenuti in un determinato luogo che sono diventati il nome comune di un prodotto dell'Unione europea; 

  g) fase di produzione: produzione, trasformazione o elaborazione;    h) disciplinare: il disciplinare di produzione;    i) Ministero: il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali; 

  j) Regione: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

Titolo II 

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE 

 

Art. 3 

Disciplinare di produzione 

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'art. 5  del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a  un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: 

a) il nome da proteggere come  DOP  o  IGP,  quale  utilizzato  nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue  attualmente  o storicamente utilizzate per descrivere il  prodotto  specifico  nella zona geografica delimitata; 

b) la descrizione del prodotto comprese, se del  caso,  le  materie prime  nonchè  le  principali  caratteristiche  fisiche,   chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto; 

c) la definizione della zona geografica delimitata;    

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario  della zona geografica delimitata; 

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se  del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonchè, se del  caso,  gli elementi  relativi  al  confezionamento  del  prodotto   nella   zona geografica  delimitata   quando   è   richiesto   dal   gruppo   per salvaguardare  la  qualità,  garantire  l'origine  o  assicurare  il controllo e purchè supportato da sufficienti motivazioni specifiche; 

f) gli elementi che stabiliscono: 

  i) per le DOP, le  cui  fasi  produttive  si  svolgono  nella  zona geografica  di  riferimento,  il  legame  fra  la   qualità   o   le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico; 

  ii) per le IGP, la cui produzione si svolge per  almeno  una  delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il  legame  fra  una  data qualità, la reputazione o un'altra  caratteristica  del  prodotto  e l'origine geografica; 

g) il  nome  e  l'indirizzo  dell'autorità  o  dell'organismo  che verifica  il  rispetto  delle  disposizioni   del   disciplinare   di produzione; 

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura  del  prodotto  e l'eventuale logo della DOP o IGP. 

 

Art. 4 

Soggetti legittimati 

1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento  per una DOP o IGP ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012  è  il  gruppo formato da produttori  e/o  trasformatori  ricadenti  nel  territorio delimitato dal disciplinare  di  cui  al  precedente  art.  3  e  che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione. 

 2. Il gruppo di cui al comma 1: 

  a) è costituito ai sensi di legge; 

  b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del  prodotto  per  il quale viene presentata la domanda,  o  ha  assunto  in  assemblea  la delibera di presentare domanda  per  la  registrazione  del  prodotto oggetto della domanda; 

  c) ha nell'atto costitutivo o  nello  statuto,  fermo  restando  lo scopo sociale, la previsione  che  l'associazione  non  possa  essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il  quale  è  stata costituita. 

  3. Una singola persona  fisica  o  giuridica  presenta  domanda  di registrazione per una denominazione qualora sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

  a) la singola persona fisica o giuridica è il solo produttore  e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare di cui al precedente art. 3 che desideri presentare una domanda; 

  b) la  zona  geografica  del  prodotto  oggetto  di  richiesta  di registrazione e delimitata nel disciplinare di cui al precedente art. 3 possiede caratteristiche che differiscono  notevolmente  da  quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del  prodotto  oggetto di domanda di registrazione sono differenti da  quelle  dei  prodotti delle zone limitrofe. 

  L'onere della prova è a carico  della  singola  persona  fisica  o giuridica che presenta la domanda di registrazione. 

 4. La presentazione di una domanda di registrazione da parte di una singola  persona  fisica  o  giuridica  non  può  avere  ad  oggetto esclusivamente  l'aro  geografica  all'interno  della  quale   ricade l'azienda della singola persona fisica o giuridica. 

 

Art. 5 

Pluralità di richieste per un'unica denominazione 

1. Nel caso in cui siano presentate  più  istanze  per  lo  stesso prodotto/denominazione  o  per  prodotti/denominazioni  assimilabili, laddove  non  sia  possibile  l'aggregazione  dei  diversi   soggetti proponenti, il Ministero convoca una riunione con la/e Regione/i  nel cui  territorio  ricade  la  produzione  oggetto  di   richiesta   di registrazione e  provvede  ad  individuare  il  soggetto  di  cui  al precedente art. 4 che rappresenti il numero  delle  imprese  aderenti prevalente  rispetto  alle  altre  Associazioni,  al  momento   della presentazione della domanda. In caso di parità di numero di  imprese aderenti alle  diverse  Associazioni,  prevarrà  l'Associazione  che rappresenta anche la maggiore percentuale di  produzione  al  momento della presentazione della domanda. 

 

Art. 6 

Domanda di registrazione 

1. La domanda di registrazione di una DOP o di una IGP è  avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente  art.  4  al  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione  generale per la promozione della qualità agroalimentare ed  alla/e  Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione. 

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata  a  mezzo  PEC  o  in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui  al  Decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642  recante disciplina  dell'imposta  di   bollo   e   successive   modifiche   e integrazioni, firmata dal legale rappresentante. La domanda  contiene inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente. 

3. La domanda è accompagnata dai seguenti allegati: 

a) atto costitutivo e/o statuto dell'associazione; 

b)  delibera  assembleare  dalla  quale  risulti  la  volontà  dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia  contenuta  nell'atto  costitutivo  o nello statuto; 

c) disciplinare di produzione di cui all'art. 3; 

d)  nome,  indirizzo  e  recapiti  del  soggetto  legittimato   e dell'autorità  o  dell'organismo  che  verifica  il  rispetto  delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione.  Tale  indicazione è fornita al  Ministero  dal  soggetto  richiedente  entro  la  data fissata per la riunione di pubblico accertamento di cui al successivo art. 8; 

e) relazione storica,  corredata  di  riferimenti  bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche  se non  continuativi  del   prodotto   in   questione,   nonchè   l'uso consolidato, nel commercio o nel  linguaggio  comune,  del  nome  del quale si richiede la registrazione; 

f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:        
quantità prodotta con riferimento alle ultime  tre  annate  di produzione disponibili; 

numero imprese coinvolte distinte per  singolo  segmento  della filiera (attuali e potenziali); 

g) relazione tecnica dalla quale si evince in maniera  chiara  il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto  (in  caso di  DOP)  o  una  qualità  specifica  o  la  reputazione   o   altra caratteristica del prodotto (in caso di IGP). La relazione  evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini  indicati  si ottengono e si mantengono  in  un  preciso  rapporto  causale  e  per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualità o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto  di domanda di registrazione. Dalla relazione  tecnica  risulta  altresì che il prodotto per il quale si richiede  la  registrazione  presenta almeno  una  caratteristica  qualitativa  che  lo  differenzia  dallo standard qualitativo di  prodotti  della  stessa  tipologia  ottenuti fuori dalla zona di produzione.  I  contenuti  della  relazione  sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico  del soggetto richiedente la registrazione; 

h) cartografia in scala adeguata  a  consentire  l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini, ove  non  ci  si riferisce a confini amministrativi; 

i) documento unico contenente gli elementi seguenti: 

   la  denominazione,  la  descrizione   del   prodotto,   incluse eventualmente  le  norme  specifiche   per   il   confezionamento   e l'etichettatura più stringenti rispetto alla normativa  comunitaria, una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; 

   la  descrizione  del  legame  del   prodotto   con   l'ambiente geografico o con l'origine geografica,  inclusi,  eventualmente,  gli elementi specifici della descrizione del prodotto  o  del  metodo  di ottenimento che giustifica il legame. 

4. L'istanza può contenere un marchio già registrato  e  proposto come  logo  della  denominazione  da  inserire  nel  disciplinare  di produzione a condizione  dell'esplicita  rinuncia  scritta  a  titolo gratuito del suo titolare,  a  far  data  dalla  registrazione  della DOP/IGP interessata.    

5. La  decisione  in  merito  a  termini  generici,  a  termini  in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale che possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del  prodotto,  termini  in  tutto  o  in  parte   omonimi   di   una denominazione già iscritta nel registro, nomi omonimi  che  inducano erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano  originari di un altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto è competenza del Ministero e della/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione. 

 

Art. 7 

Valutazione delle domande di registrazione 

1. Entro 60  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  domanda  di registrazione di una DOP  o  di  una  IGP  la/le  Regione/i  nel  cui territorio  ricade   la   produzione   oggetto   della   domanda   di registrazione richiede al Ministero una riunione  per  l'esame  delle problematiche legate all'istanza presentata. 

2. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o  in  caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al  precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il  proprio  parere entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione da parte del  soggetto  richiedente  ed  il  Ministero, ricevuto tale parere procede  alla  valutazione  della  richiesta  di registrazione di una DOP o di una IGP. 

3. In caso di mancata ricezione del parere  di  cui  al  precedente comma 2, il Ministero informa tramite e-mail o  fax  la/le  Regione/i interessatale  che  procederà  alla  valutazione  della  domanda  di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero  entro  30  giorni  dalla data della comunicazione. 

4. La domanda di registrazione è valutata dal Ministero  entro  90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del  parere  regionale  o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale.    5. Ai fini della valutazione  della  domanda  di  registrazione  il Ministero accerta: 

a) la legittimazione del soggetto richiedente; 

b)  la  completezza  della  documentazione  come  individuata   dal presente  decreto  nonchè  la  rispondenza  ai  requisiti  ed   alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal  presente decreto; 

c) la rispondenza del disciplinare all'art. 3 al presente decreto; 

d) che la denominazione proposta per la registrazione  non  rientri in uno dei casi di cui all'art. 6, comma 5; 

e) che l'eventuale marchio proposto come logo  della  denominazione sia coerente con la normativa vigente. 

6. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi  della domanda di  registrazione  presentata  sono  comunicati  al  soggetto richiedente e alla/e Regione/i interessata/e. 

7. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e adeguati elementi  di  risposta  entro  60  giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione  delle  cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al  precedente  comma  6  nel termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al  soggetto richiedente  ed  alla/e  Regione/i  interessata/e  la  chiusura   del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione.    

8. In caso di valutazione positiva della domanda di  registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al  soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale. 

                               

Art. 8 

Riunione di pubblico accertamento 

1.  A  seguito  della  valutazione  positiva   della   domanda   di registrazione di cui al precedente  art.  7,  il  Ministero  convoca, d'intesa con la/le Regione/i interessata/e, la riunione  di  pubblico accertamento  alla  quale  partecipano  almeno  due  funzionari   del Ministero, la/le Regione/i interessata/e ed il  soggetto  richiedente il quale è tenuto ad invitare a partecipare alla riunione i  comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i  produttori  e  gli operatori economici interessati. 

2. Scopo della riunione di pubblico accertamento è  permettere  al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina  proposta  ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento UE 1151/2012.    

3. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico  accertamento,  la  massima divulgazione dell'evento anche mediante  la  diramazione  di  avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le  modalità  e l'ampiezza  della  divulgazione  sono  tali  da  investire  tutto  il territorio all'interno del quale  ricade  la  produzione  oggetto  di domanda di  registrazione.  Il  soggetto  richiedente  predispone  un foglio firme e rende disponibile ai  partecipanti  alla  riunione  di pubblico  accertamento   copia   del   disciplinare oggetto   della discussione che è  pubblicato  a  cura  del  Ministero,  almeno  una settimana prima della data fissata per  la  riunione,  sul  sito  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

4. E' compito dei funzionari del Ministero  accertare  la  regolare convocazione della  riunione  e  dare  lettura  del  disciplinare  di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute  recepibili in tale sede, nonchè procedere alla verbalizzazione della  riunione. I  rappresentanti  del  Ministero  informano  i   presenti   che   il disciplinare di produzione,  ad  esito  della  riunione  di  pubblico accertamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire  lo  svolgimento  della  eventuale  procedura nazionale di opposizione. 

5. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è trasmesso dal  Ministero  al soggetto richiedente  che  lo  approva  con  apposita  lettera  e  lo restituisce firmato al Ministero e alla/e Regione/i, unitamente  alla lettera di approvazione, entro dieci  giorni  dalla  trasmissione  da parte del  Ministero  per  consentire  la  pubblicazione  di  cui  al precedente comma 4. 


Art. 9 

Motivi di opposizione 

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di  produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 8, comma 5, il  Ministero provvede alla pubblicazione dello  stesso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana affinchè ogni persona fisica  o  giuridica avente un interesse legittimo e residente  sul  territorio  nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.  

2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa  pervenire  al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30  giorni  dalla  data  di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilità. 

3. L'opposizione è ricevibile solo se perviene  al  Ministero  nei tempi di cui al precedente comma 2 e se con adeguata documentazione: 

a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui  all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 

b) dimostra che la registrazione del  nome  proposto  è  contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 

c) dimostra  che  la  registrazione  del  nome  proposto  danneggia l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  Regolamento  (UE)  n. 1151/2012; 

d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il  nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico. 

 

Art. 10 

Decisione sulla registrazione 

1. Il  Ministero,  trascorsi  30  giorni  dalla  pubblicazione  del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano  pervenute  opposizioni  ricevibili  adotta  una  decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e la/le Regione/i interessata/e,  e  pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di cui al successivo art. 11. 

2. In caso  di  opposizione,  il  Ministero  entro  45  giorni  dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilità e,  nel  caso  in cui  sia  ricevibile  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3,   trasmette l'opposizione al soggetto richiedente ed  alla/e  Regione/i  nel  cui territorio ricade la produzione. Il soggetto  richiedente  predispone le controdeduzioni e le invia entro 30 giorni dalla data  in  cui  ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione  al  Ministero  e alla/e Regione/i interessata/e. 

3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate  dal  soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.    

4. Nel caso in cui il  Ministero  ritiene  che  le  controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente siano idonee a superare i  motivi di opposizione ne  dà  comunicazione  al  soggetto  richiedente,  al soggetto  che  ha  presentato   opposizione   ed   alla/e   Regione/i interessata/e, adotta una decisione favorevole sulla registrazione  e presenta  alla  Commissione  un  fascicolo  di  domanda  di  cui   al successivo art. 11.    

5. Se il Ministero ritiene che le  controdeduzioni  presentate  dal soggetto  richiedente  non  sono  idonee  a  superare  i  motivi   di opposizione convoca una riunione con il  soggetto  richiedente,  la/e Regione/i  interessata/e   ed   il   soggetto   che   ha   presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con  la/e Regione/i interessata/e, prende  una  decisione  sulla  registrazione entro 60 giorni dalla data  della  riunione.  In  caso  di  decisione favorevole  sulla  registrazione,  aggiorna  sul  sito  internet  del Ministero il disciplinare oggetto di richiesta  di  registrazione  se ulteriormente modificato e presenta contestualmente alla  Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo  art.  11.  In  caso  di decisione  negativa  sulla  registrazione  rigetta  la   domanda   di registrazione. 

6. La mancata  risposta  da  parte  del  soggetto  richiedente  nei termini di cui al precedente comma 2 comporta  l'archiviazione  della domanda di registrazione. 

 

Art. 11 

Fascicolo di domanda e procedura comunitaria 

1. Il fascicolo di domanda predisposto dal  Ministero  e  trasmesso alla Commissione europea comprende: 

a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente; 

b) un documento unico contenente: 

  i) gli elementi  principali  del  disciplinare:  il  nome,  una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le  norme  specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura e una  descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; 

   ii) la descrizione  del  legame  del  prodotto  con  l'ambiente geografico o con l'origine  geografica  inclusi,  se  del  caso,  gli elementi specifici della descrizione del prodotto  o  del  metodo  di produzione che giustifica il legame. 

c) la dichiarazione del  Ministero  in  cui  si  afferma  che  la domanda presentata dal soggetto richiedente  e  che  beneficia  della decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento  (UE)  n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo. 

d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare. 

2. Il Ministero trasmette inoltre alla Commissione,  unitamente  al fascicolo di  domanda,  le  informazioni  relative  alle  opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica  o  giuridica  che  abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui  trattasi,  utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione  sul  sito del Ministero. 

3. Nel  corso  della  procedura  a  livello  comunitario  eventuali osservazioni e rilievi espressi  dalla  Commissione  in  merito  alla domanda di registrazione vengono comunicati al  soggetto  richiedente al fine di acquisire gli  elementi  necessari  alla  soluzione  delle problematiche evidenziate. La medesima comunicazione viene  trasmessa alla/le Regione/i interessata/e. 

4. La domanda di registrazione può essere ritirata dal  Ministero, su  richiesta  del  soggetto  richiedente  e  acquisito   il   parere favorevole della Regione. 

                              

Art. 12 

Protezione nazionale transitoria 

1. A  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di registrazione alla Commissione il Ministero può concedere ad un nome una  protezione  nazionale  transitoria  su  richiesta  del  soggetto richiedente. 

2. Il Ministero, valuta la richiesta e, se del  caso,  accorda  con decreto la protezione nazionale transitoria che entra in vigore  solo successivamente  all'emanazione   del   decreto   di   autorizzazione dell'organismo di controllo incaricato della  verifica  del  rispetto del disciplinare di produzione. 

3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di concessione della protezione nazionale transitoria il nome oggetto di protezione può essere utilizzato solo da operatori  assoggettati  al sistema di controllo. 

4. I prodotti in protezione nazionale transitoria sono  etichettati esclusivamente con la denominazione  oggetto  di  protezione  seguita dalla dicitura "in  protezione  nazionale  transitoria".  E'  vietato l'utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione geografica  protetta  e  delle  relative abbreviazioni DOP/IGP. 

5. La protezione nazionale transitoria ha efficacia solo a  livello nazionale e non incide in alcun modo  sugli  scambi  intraunionali  o internazionali. 

6. La protezione nazionale transitoria  decade  a  decorrere  dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione  a  norma  del Regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure dalla data in cui la domanda  di registrazione è ritirata. 

7. La  protezione  nazionale  transitoria  non  è  concessa  nelle ipotesi di modifica di un disciplinare di produzione. 

                              

Art. 13 

Modifica di un disciplinare 

1. La  modifica  di  un  disciplinare  può  essere  richiesta  dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero  o  in  sua  assenza  da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per  la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno  solare/campagna produttiva nonchè una percentuale pari almeno al 30%  delle  imprese inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di  produzione, la  modifica  è  richiesta   dai   2/3   dei   produttori   iscritti all'organismo di controllo. La domanda descrive le modifiche  che  ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 

2. Le percentuali di cui al  precedente  comma  1  sono  verificate rispetto alla categoria dei «produttori e utilizzatori»,  così  come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale  12  aprile  2000  e successive  modifiche  integrazioni,  recante  disposizioni  generali relative ai requisiti di rappresentatività dei  Consorzi  di  tutela delle DOP e IGP. 

3.  Alla  domanda  di  modifica  si  applica  mutatis  mutandis  la procedura stabilita dagli articoli 6, 7,  9,  10  e  11.  Si  applica altresì l'art. 8 nel caso in cui la modifica richiesta riguardi  una variazione della  zona  delimitata  dal  disciplinare  di  produzione vigente o nel  caso  in  cui,  in  assenza  di  Consorzio  di  tutela incaricato, la modifica sia stata richiesta dal soggetto  di  cui  al precedente comma 1. 

4. Una modifica è considerata minore, quando: 

  a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; 

  b) non altera il legame di cui alla lettera f), punto  i)  o  punto ii), dell'art. 3; 

  c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome,  del prodotto, 

  d) non riguarda la zona geografica delimitata; 

  e) non rappresenta  un  aumento  delle  restrizioni  relative  alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime. 

5. Alle modifiche minori si applica  la  procedura  indicata  dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto e il  Ministero,  concluso l'iter nazionale, informa la  Commissione  per  l'approvazione  o  il rigetto  della  modifica,  secondo  quanto  previsto  dall'art.   53, paragrafo 2 del Regolamento n. 1151/2012. 

                               

Art. 14 

Cancellazione 

1. Il Ministero, di concerto con la/le Regione/i interessata/e,  di propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo  ovvero su richiesta di  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  avente  un interesse legittimo, può avanzare richiesta di cancellazione di  una DOP o di una IGP alla Commissione europea nei casi seguenti: 

a) qualora non sia più garantito il  rispetto  delle  condizioni stabilite dal disciplinare; 

b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale DOP o IGP, 

2.  I  produttori  del  prodotto  commercializzato  sotto  il  nome registrato possono richiede e alla Commissione la cancellazione della registrazione, acquisito il parere del Ministero e della Regione. 

                               

Art. 15

Periodo transitorio 

1.  Al  fine  di  superare  difficoltà  temporanee  e  raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori  della  zona  interessata,  il  Ministero  può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni per l'utilizzo del nome oggetto di registrazione per il  prodotto  ottenuto  non  in conformità del disciplinare, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione. 

2. Il perfido transitorio è richiesto dagli operatori  interessati i quali dimostrano di aver commercializzato legalmente i prodotti  di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo  il  nome  oggetto  di richiesta di registrazione almeno per i cinque anni che precedono  la presentazione della domanda al Ministero e  che  dimostrino  di  aver fatto opposizione ai sensi del precedente art. 9. 

3. Il periodo transitorio è indicato nel fascicolo di  domanda  e, pertanto, la richiesta degli operatori interessati è avanzata  entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare  sul  sito istituzionale del Ministero. 

                               

Art. 16 

Protezione ex officio 

1. Le  denominazione  di  origine  e  le  indicazione  geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro  ogni  forma  di  illecito utilizzo o di pratica ingannevole così come previsto  dall'art.  13, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 

2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  (ICQRF),  che  opera  in conformità con le disposizioni contenute  nel  regolamento  (CE)  n. 882/2004, è l'autorità incaricata ai sensi dell'art. 13,  paragrafo 3 del Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  di  adottare  le  misure  per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette   prodotte   o commercializzate in Italia. 

3. Fermo restando l'obbligo  degli  Stati  membri  di  adottare  le misure  di  cui  all'art.  13,  paragrafo  3,  del  Regolamento  (UE) 1151/2012, l'ICQRF  assicura,  se  del  caso,  la  comunicazione  tra autorità incaricate degli altri Stati membri per far  cessare  l'uso illegale di  denominazioni  di  origine  protette  e  di  indicazioni geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione europea. 

 

Titolo III 

SPECIALITA' TRADIZIONALI GARANTITE 

 

                              

Art. 17 

Criteri 

1. Un nome è registrato come specialità tradizionale garantita se lo stesso è stato  utilizzato  tradizionalmente  in  riferimento  al prodotto specifico, ovvero se designa il carattere tradizionale o  la specificità del prodotto. 

2. Ai fini  del  la  registrazione  come  specialità  tradizionale garantita si intende per «tradizionale» l'uso sul  mercato  nazionale attestato da un periodo di tempo di almeno 30 anni; 

3. Non può  essere  registrato  un  nome  che  faccia  riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate  per  un insieme  di  prodotti,  ovvero  ad  affermazioni  previste   da   una particolare normativa dell'Unione. 

4. Se nella procedura di opposizione a livello comunitario ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 1151/2012 viene dimostrato che il  nome è usato anche in un altro Stato membro o in un Paese terzo, al  fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione può prevedere che il nome della Specialità Tradizionale Garantita sia accompagnato dall'affermazione «fatto secondo  la  tradizione  di»  immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione. 

                               

Art. 18 

Disciplinare di produzione 

1. Per beneficiare di una Specialità Tradizionale Garantita (STG), un prodotto è conforme a un disciplinare che  comprende  almeno  gli elementi seguenti: 

  a) il nome di cui è  proposta  la  registrazione,  utilizzato  per descrivere il prodotto specifico; 

  b)  la   descrizione   del   prodotto,   comprese   le   principali caratteristiche    fisiche,     chimiche,     microbiologiche     e/o organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;    c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori  devono rispettare compresi, se del caso,  la  natura  e  le  caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati  e  il  metodo  di elaborazione del prodotto; 

  d)  gli  elementi   fondamentali   che   attestano   il   carattere tradizionale del prodotto; 

  e) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura  del  prodotto  e l'eventuale logo della STG. 

                               

Art. 19 

Soggetti legittimati 

1. Soggetto legittimato a presentare domanda  di  registrazione  di una STG ai sensi del Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  è  il  gruppo formato principalmente da produttori e/o trasformatori che opera  con il prodotto per il quale è richiesta la registrazione. 

2. Il gruppo di cui al comma 1: 

  a) è costituito ai sensi di legge; 

  b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del  prodotto  per  il quale viene presentata la domanda,  o  ha  assunto  in  assemblea  la delibera  di  presentare  richiesta  per   la   registrazione   della denominazione oggetto di domanda; 

  c) contiene nell'atto costitutivo o nello statuto,  fermo  restando lo scopo sociale, la previsione che l'associazione  non  può  essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il  quale  è  stata costituita. 

3. Una singola persona fisica o giuridica può  presentare  domanda di registrazione per una  STG  qualora  sia  dimostrato  a  cura  del richiedente che è il solo produttore e/o trasformatore che  desidera presentare la domanda. 

                               

Art. 20 

Pluralità di richieste per un'unica STG 

1. Nel caso in cui siano presentate più domande di  riconoscimento come STG per il medesimo prodotto o  per  prodotti  assimilabili,  il Ministero individua il soggetto che  dimostri  l'uso  comprovato  del metodo di produzione nel territorio nazionale per il  maggior  numero di anni. 

                              

Art. 21 

Domanda di registrazione 

1. La domanda per ottenere la registrazione di una STG è  avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente art.  19  al  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione  generale per la promozione della qualità agroalimentare. 

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata  a  mezzi  PEC  o  in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642  recante disciplina  dell'imposta  di   bollo   e   successive   modifiche   e integrazioni ed è firmata  dal  legale  rappresentante.  La  domanda contiene  inoltre  l'indirizzo  di  posta  certificata  del  soggetto richiedente. 

3. L'istanza è accompagnata dai seguenti allegati: 

  a) atto costitutivo dell'associazione; 

  b)  delibera  assembleare  dalla  quale  risulti  la  volontà  dei produttori di presentare domanda  per  la  registrazione  della  STG, qualora tale previsione non sia  contenuta  nell'atto  costitutivo  o nello statuto; 

  c) disciplinare di produzione di cui all'art. 18; 

  d) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici,  atta a comprovare che il prodotto è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che  corrispondono  a  una  pratica tradizionale per tale prodotto o alimento ovvero ottenuto da  materie prime  o  ingredienti  utilizzati  tradizionalmente   nonchè   l'uso consolidato,  nel  commercio   o   nel   linguaggio   comune,   della denominazione della quale si richiede la registrazione; 

   e) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:        
   quantità  prodotta  con  riferimento  all'ultima   annata   di produzione disponibile; 

   numero aziende coinvolte distinte per  singolo  segmento  della filiera (attuali e potenziali); 

  I contenuti della documentazione inviata ai sensi delle  precedenti lettere d) ed e) sono supportati da evidenze  tecnico-scientifiche  o di altra natura da prodursi a  carico  del  soggetto  richiedente  la registrazione. 

  4. L'istanza può inoltre contenere un marchio  già  registrato  e proposto  come  logo  della  STG  da  inserire  nel  disciplinare  di produzione a condizione  dell'esplicita  rinuncia  scritta  a  titolo gratuito del suo titolare, a far data dal  riconoscimento  della  STG interessata. 

                               

Art. 22 

Valutazione delle domande di registrazione 

1. Il Ministero, ricevuta una domanda di registrazione per una  STG informa a mezzo e-mail tutte le Regioni.  Le  Regioni  interessate  a partecipare  alla  valutazione  della  domanda  di  registrazione  lo comunicano a mezzo e-mail al Ministero entro 30 giorni. 

2. In presenza di Regioni interessate alla valutazione dell'istanza di una STG, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda  di registrazione la/le Regione/i interessata/e richiede/ono al Ministero una riunione  per  l'esame  delle  problematiche  legate  all'istanza presentata. 

3. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o  in  caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al  precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio,  parere entro  90  giorni  dalla  data  di  trasmissione  della  domanda   di registrazione ed il Ministero,  ricevuto  tale  parere  procede  alla valutazione della richiesta di registrazione. 

4. In caso di mancata ricezione del parere  di  cui  al  precedente comma 3, il Ministero informa tramite e-mail o  fax  la/le  Regione/i interessata/e  che  procederà  alla  valutazione  della  domanda  di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero  entro  30  giorni  dalla data della comunicazione. 

5. La domanda di registrazione  è  valutata  dal  Ministero  entro novanta giorni decorrenti dal  ricevimento  del  parere  regionale  o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale. 

6. Ai fini della valutazione  della  domanda  di  registrazione  il Ministero accerta: 

  a) la legittimazione del soggetto richiedente; 

  b)  la  completezza  della  documentazione  come  individuata   dal presente  decreto  nonchè  la  rispondenza  ai  requisiti  ed   alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal  presente decreto; 

  c) la rispondenza  del  disciplinare  alle  previsioni  di  cui  al presente decreto; 

  d) che la denominazione proposta per la registrazione  non  rientri in uno dei casi di cui all'art. 17 comma 3; 

  e) che l'eventuale marchio proposto come logo  della  denominazione sia coerente con la normativa vigente. 

7.  Eventuali  osservazioni  e/o  rilievi  derivanti   dall'analisi dell'istanza presentata sono comunicati al soggetto richiedente e, se presente/i, alla/e Regione/i interessata/e. 

8. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e se presente, adeguati elementi  di  risposta  entro  60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7. In caso di mancata risposta ovvero in caso  di  mancata  rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi  di  cui  al  precedente comma 7 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito  atto al  soggetto  richiedente  ed  alla/e  Regione/i  interessata/e,   se presente, a chiusura del procedimento amministrativo  concernente  la domanda di registrazione. 

9. In caso di valutazione positiva dell'istanza di  riconoscimento, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e se presente  ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione  nella  stesura finale. 

                             

 Art. 23 

Riunione di pubblico accertamento 

1.  A  seguito  della  valutazione  positiva   della   domanda   di registrazione di cui al precedente art. 22, il Ministero  convoca  la riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano  almeno  due funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e se  presente, ed il soggetto richiedente il  quale  invita  a  partecipare  a  tale riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria  ed i produttori e gli  operatori  economici  interessati.  Il  Ministero invita inoltre a partecipare alla riunione di  pubblico  accertamento tutte le Regioni italiane. 

2. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico  accertamento,  la  massima divulgazione dell'evento anche mediante  la  diramazione  di  avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti e  predispone  un foglio firme e rende disponibile ai  partecipanti  alla  riunione  di pubblico  accertamento   copia   del   disciplinare   oggetto   della discussione che è  pubblicato  a  cura  del  Ministero,  almeno  una settimana prima della data fissata per  la  riunione,  sul  sito  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

3. E' compito dei funzionari del Ministero  accertare  la  regolare convocazione della  riunione  e  dare  lettura  del  disciplinare  di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute  recepibili in tale sede, nonchè procedere alla verbalizzazione della  riunione. I rappresentanti del Ministero informano inoltre i  presenti  che  il disciplinare di produzione,  ad  esito  della  riunione  di  pubblico accertamento, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire  lo  svolgimento  della  eventuale  procedura nazionale di opposizione. 

4. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è trasmesso dal  Ministero  al soggetto richiedente  che  lo  approva  con  apposita  lettera  e  lo restituisce  firmato  al  Ministero,  unitamente  alla   lettera   di approvazione, entro dieci giorni  dalla  trasmissione  da  parte  del Ministero. 

                               

Art. 24 

Motivi di opposizione 

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di  produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 23, comma 4, il Ministero provvede alla pubblicazione dello  stesso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana affinchè ogni persona fisica  o  giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul  territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione. 

2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa  pervenire  al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30  giorni  dalla  data  di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilità. 

3. L'opposizione è ricevibile solo se perviene  al  Ministero  nei tempi di cui al  precedente  comma  2  e  se  dimostra  con  adeguata documentazione : 

  a)  l'incompatibilità  della   registrazione   proposta   con   le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 

  b)  che  il  nome  proposto  per  la  registrazione  è  utilizzato legittimamente, notoriamente, e in modo economicamente  significativo per i prodotti agricoli o  alimentari  analoghi  con  riferimento  al territorio italiano. 

                              

Art. 25 

Decisione sulla registrazione 

1. Il  Ministero,  trascorsi  30  giorni  dalla  pubblicazione  del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano  pervenute  opposizioni  ricevibili  adotta  una  decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto  richiedente  e  tutte  le  regioni,  pubblica  sul  sito internet  del  Ministero  il  disciplinare  oggetto  di  domanda   di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di cui al successivo art. 26. 

2. In caso  di  opposizione,  il  Ministero  entro  45  giorni  dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilità e,  nel  caso  in cui  sia  ricevibile  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  3,  trasmette l'opposizione   al   soggetto   richiedente   ed   alla/e   Regione/i interessata/e se presente.  Il  soggetto  richiedente  predispone  le controdeduzioni  e  le  invia  al  Ministero   e   alla/e   Regione/i interessata/e se presente, entro 30  giorni  dalla  data  in  cui  ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione. 

3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate  dal  soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 

4. Nel caso in cui il  Ministero  ritiene  che  le  controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente sono idonee a superare  i  motivi di opposizione, ne dà  comunicazione  al  soggetto  richiedente,  al soggetto  che  ha  presentato   opposizione   ed   alla/e   Regione/i interessata/e se presente,  adotta  una  decisione  favorevole  sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di cui al successivo art. 26. 

5. Se il Ministero ritiene che le  controdeduzioni  presentate  dal soggetto  richiedente  non  sono  idonee  a  superare  i  motivi   di opposizione convoca una riunione con il  soggetto  richiedente,  la/e Regione/i interessata/e se presente ed il soggetto che ha  presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con  la/e Regione/i interessata/e  se  presente,  prende  una  decisione  sulla registrazione. In caso di decisione  favorevole  sulla  registrazione entro 60 giorni dalla data  della  riunione.  In  caso  di  decisione favorevole  sulla  registrazione  pubblica  sul  sito  Internet   del Ministero il disciplinare oggetto di  richiesta  di  registrazione  e contestualmente presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di cui al successivo art. 26. In caso di decisione negativa  rigetta  la domanda di registrazione. 

6. La mancata  risposta  da  parte  del  soggetto  richiedente  nei termini di cui al precedente comma 2 comporta  l'archiviazione  della domanda di registrazione. 

7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  senza   che   siano pervenute  opposizioni,  adotta  una   decisione   favorevole   sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di cui al successivo art. 26. 

                               

Art. 26 

Fascicolo di domanda e procedura comunitaria 

1. Il fascicolo di domanda predisposto dal  Ministero  e  trasmesso alla Commissione europea comprende: 

  a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente; 

  b) il disciplinare di produzione; 

  c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la  domanda presentata dal soggetto richiedente e che beneficia  della  decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/201  e le disposizioni adottate a norma del medesimo. 

2. Il Ministero trasmette inoltre alla commissione,  unitamente  al fascicolo di  domanda,  le  informazioni  relative  alle  opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica  o  giuridica  che  abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui  trattasi,  utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione  sul  sito del Ministero. 

3. Nel corso della procedura a livello comunitario,  se  pervengono osservazioni in merito alla domanda di  registrazione,  il  Ministero invia comunicazione al soggetto richiedente ai fini  della  soluzione delle problematiche evidenziate. 

4. La richiesta di registrazione può essere ritirata dal Ministero su  richiesta  del  soggetto  richiedente  e  acquisito   il   parere favorevole della/e Regione/i se presente/i. 

                               

Art. 27 

Modifica di un disciplinare 

1. Il consorzio di  tutela  incaricato  dal  Ministero  o,  in  sua assenza, o  in  sua  assenza  da  soggetti  immessi  nel  sistema  di controllo italiano della STG per la quale si chiede la  modifica  del disciplinare  che  rappresentino  almeno  il  51%  della   produzione italiana  controllata  dell'ultimo  anno  solare/campagna  produttiva nonchè una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo italiano. In caso di assenza di  produzione,  la modifica è richiesta dai 2/3 dei produttori  iscritti  all'organismo di controllo italiano.  La  domanda  descrive  le  modifiche  che  ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 

2.  Alla  domanda  di  modifica  si  applica  mutatis  mutandis  la procedura stabilita dagli articoli 21, 22, e 24. La procedura di  cui all'art. 23 si applica solo nel  caso  di  assenza  di  Consorzio  di tutela incaricato e la modifica sia stata richiesta dal  soggetto  di cui al precedente comma 1. 

3. Affinchè una modifica sia considerata minore, essa:    

a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;    

b) non introduce modifiche sostanziali nel metodo  di  ottenimento. La valutazione di tale aspetto  a  livello  nazionale  è  competenza esclusiva  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali; 

 c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome,  del prodotto; 

                               

Art. 28 

Cancellazione 

1. Il Ministero, di  propria  iniziativa  in  quanto  portatore  di interesse legittimo, ovvero su richiesta di qualsiasi persona  fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può avanzare richiesta di cancellazione di una STG alla Commissione nei casi seguenti: 

  a) qualora non sia più  garantito  il  rispetto  delle  condizioni stabilite dal disciplinare; 

  b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale STG. 

2.  I  produttori  del  prodotto  commercializzato  sotto  il  nome registrato possono richiedere alla Commissione la cancellazione della registrazione, previa comunicazione al Ministero. 

                              

 Art. 29 

Disposizioni transitorie 

1.  I  nomi  registrati  secondo  le  prescrizioni  dell'art.   13, paragrafo 1,  del  Regolamento  (CE)  n.  509/2006,  compresi  quelli registrati in base alle domande di  cui  all'art.  58,  paragrafo  1, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, possono  continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che il gruppo non  attivi  la procedura semplificata di cui al successivo  art.  30  e  ottenga  la registrazione del nome. 

                               

Art. 30 

Procedura semplificata 

1. Entro il 31 gennaio 2014, il gruppo che opera con il prodotto il cui nome è  registrato  ai  sensi  dell'art.  13,  paragrafo  I  del Regolamento (CE) n. 509/2006 può avanzare al Ministero richiesta  di registrazione del nome della STG ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n. 1151/2012. 

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione del nome, il Ministero provvede alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinchè  ogni  persona fisica o giuridica  avente  un  interesse  legittimo  e  stabilita  o residente sul territorio nazionale possa fare opposizione. 

3. Il  soggetto  che  intende  fare  opposizione  la  trasmette  al Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  domanda di registrazione del nome nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana. 

4. L'opposizione è ricevibile solo se perviene  al  Ministero  nei tempi di cui al precedente comma 3 e se dimostra che il nome  per  il quale è richiesta la registrazione è usato anche in  riferimento  a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico  o analogo. 

5. Il Ministero, se ritiene l'opposizione ricevibile, convoca entro 30 giorni le  parti  interessate  per  valutare  la  possibilità  di modificare il nome proposto per la registrazione o  per  valutare  se integrarlo con un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità. 

6. In caso di modifica del nome proposto per  la  registrazione  ai sensi del  precedente  comma  5,  il  Ministero  provvede  nuovamente pubblicare la richiesta di registrazione del nome secondo i commi  2, 3, 4. Ad esito di tale procedura, a  prescindere  dall'accordo  delle parti, il Ministero prende  una  decisione  sulla  registrazione  del nome. 

7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  senza   che   siano pervenute  opposizioni,  adotta  una   decisione   favorevole   sulla registrazione  e  trasmette  alla   Commissione   la   richiesta   di registrazione del nome della STG ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n. 1151/2012. 

 

Titolo IV 

DESIGNAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI
UFFICIALI DELLE DOP IGP E STG ABROGAZIONI E NORME FINALI. 

 

                              

Art. 31 

Designazione dell'autorità competente 

 1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, l'autorità competente allo  svolgimento  dei  controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi  giuridici connessi ai regimi di qualità DOP/IGP/STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 è il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. 

  2. Ai controlli ufficiali intesi a verificare  l'adempimento  degli obblighi giuridici connessi ai regimi  di  qualità  DOP/IGP/STG  per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del Regolamento (UE)  n. 1151/2012 si applicano le procedure e le prescrizioni  stabilite  dal Regolamento (CE) n. 882/2004. 

  3. I controlli ufficiali riguardano: 

  a) la verifica della conformità di un prodotto  al  corrispondente disciplinare; 

  b) il  monitoraggio  dell'uso  di  nomi  registrati  per  designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'art. 13 per i nomi registrati a norma del titolo II del Regolamento (UE) n. 1151/2012  e in conformità dell'art. 24 per i nomi registrati a norma del  titolo III del medesimo Regolamento (UE) n. 1151/2012. 

  4.  Per  garantire  che  siano  rispettate  le   prescrizioni   del Regolamento (UE) n. 1151/2012, i controlli ufficiali sono  svolti  in base a un'analisi del rischio e in caso di  violazione  si  applicano tutte le misure necessarie. 

                               

Art. 32 

Abrogazioni e disposizioni finali 

1. Il decreto ministeriale  21  maggio  2007  recante  procedura  a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai  sensi  del Regolamento (CE) n. 510/2006 è abrogato. 

                               

Art. 33 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successive  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 14 ottobre 2013 

Il Ministro: De Girolamo