Lieviti in crema da impiegare nella vinificazione.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta società, in relazione alla richiesta di chiarimenti del 18 luglio 2013 ed alla risposta di questo ispettorato n. 12107 del 9 agosto 2013, ha ulteriormente rappresentato che il lievito in crema prodotto da codesta società medesima presenta tutte le caratteristiche di qualità e sicurezza previste dal D.m. 10 ottobre 1977 e che il prodotto in questione non deve essere utilizzato in cantina tal quale, posto che le relative indicazioni per l’uso (riportate nelle schede tecniche e nelle etichette) prevedono che lo stesso venga disciolto in mosto di uve o suoi derivati, in modo tale da ottenere una sospensione vinica, così come previsto dal reg. n. 606/09, riga n. 5, dell’allegato IA.
Al riguardo, preso atto degli elementi fomiti nella nota in riferimento, acquisito il concorde avviso delle direzioni generali che leggono la presente per conoscenza, si fa presente che, sulla base delle disposizioni richiamate in premessa, nulla osta alla commercializzazione del lievito in crema prodotto da codesta società, purché:
– le indicazioni d’uso riportate in etichetta siano opportunamente modificate, in particolare per quanto riguarda la necessità che il lievito in crema
sia disciolto nel mosto di uve o suoi derivati preventivamente all’aggiunta alla massa da fermentare;
– il periodo di utilizzazione non superi 90 giorni a partire dalla data di preparazione, in ottemperanza all’art. 2, comma 1, lettera c), del D.m. 10 ottobre 1977.