Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 26-07-2013
Numero provvedimento: 11289
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto Ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, recante Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli – Circolare esplicativa.

 

 

Agli Uffici territoriali

 

Ai Laboratori

 

Agli Uffici PREF I, II e IV

 

Alla Direzione generale per il riconoscimento

degli organismi di controllo e certificazione

e tutela del consumatore

 

Al Dipartimento delle politiche competitive,

della qualità e dello sviluppo rurale

 

Al Dipartimento delle politiche competitive,

della qualità agroalimentare e della pesca

LORO SEDI

All’Agenzia delle Dogane Direzione

Centrale Tecnologie per l’innovazione

Ufficio integrazione tecnologica

Via Mario Carucci, 71

00143 ROMA

 

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Viale XXI Aprile, 55

00165 ROMA

 

Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Viale Romania, 45

00197 ROMA

 

All’Ispettorato Generale del Corpo Forestale

dello Stato

Via Giosuè Carducci

00187 ROMA

 

Al Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale

Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti

Speciali della Polizia di Stato

Piazza del Viminale, 1

00184 ROMA

 

All’ANCI

Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA

 

Alle Organizzazioni interprofessio nalie alle

Associazioni di categoria operanti nel

settore vitivinicolo

LORO SEDI

Alle strutture di controllo pubblico e private

operanti nel settore vitivinicolo

LORO SEDI

 

1. PREMESSA

È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale indicato in oggetto, recante le nuove disposizioni atte a consentire agli speditori nazionali, a partire dal 1° agosto p.v., di redigere ed utilizzare i documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione della vigente normativa dell’Unione europea, vale a dire l’art. 185 quater del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed il Titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 (modificato dall’art. 2 del Reg. (UE) n. 314/2012 – il Reg. (CE) n. 436/2009 d’ora in poi sarà chiamato “regolamento”).

Il decreto in parola (d’ora in poi chiamato “decreto”), insieme agli allegati al medesimo e, precisamente, l’Allegato I, recante lo schema del documento di accompagnamento denominato “Modello MVV” (art. 5, comma 1), e l’Allegato II, recante le istruzioni per la compilazione del “Modello MVV” , si uniscono alla presente circolare (Allegato I), con la quale si ritiene opportuno illustrarne i contenuti più importanti al fine di rendere più agevole l’imminente fase di prima applicazione da parte di tutti gli operatori interessati, sia istituzionali che della filiera della produzione e del commercio.

In proposito, si evidenzia fin d’ora ai destinatari della presente circolare l’opportunità di darne la massima diffusione e che la stessa, ad ogni buon conto, sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (home page – filiere – vino e home page – qualità e sicurezza – ispettorato centrale repressione frodi).

È noto che, come stabilito dall’articolo 3, terzo comma, del richiamato Reg. (UE) n. 314/2012, già in vigore dal 15 aprile 2012, la validità dei documenti di accompagnamento redatti ai sensi della previgente normativa è stata prorogata fino al 1° agosto 2013.

Con ciò si intende che per i prodotti vitivinicoli destinati ad altri Stati membri dell’UE o ad un Paese terzo non potranno essere più utilizzati i cosiddetti modelli “IT” di cui al decreto n. 768/1994.

Quindi, il decreto si è reso necessario, soprattutto, per consentire, dal 1° agosto in poi, agli speditori non già obbligati alla redazione dei documenti previsti dalla disciplina delle accise (e-AD e DAS) e cioè ai “piccoli produttori” o a tutti coloro che spediscono prodotti vitivinicoli non sottopost9i ad accisa (principalmente mosti di uve, mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati e rettificati nonché succhi di uve) verso un destinatario stabilito nell’Unione europea oppure in un Paese Terzo, di redigere un documento di accompagnamento conforme alle nuove disposizioni contenute nell’art. 2, punto n. 3), del Reg. (UE) n. 314/2012).

Viceversa, si ritiene opportuno evidenziare fin d’ora che, per quanto riguarda la circolazione nazionale, fino a quando non entreranno in applicazione le apposite determinazioni dipartimentali relative al documento elettronico (Capo III del decreto), coloro che non intendono avvalersi di un documento di accompagnamento conforme alle predette nuove disposizioni possono continuare ad utilizzare i documenti stabiliti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 e dall’art. 4, comma 6, del decreto ministeriale del 27 novembre 2008.

2. IL SISTEMA DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2013.

Ai Capi I, II e III del decreto sono dettate le disposizioni che riguardano la redazione e l’utilizzo dei “nuovi” documenti e, in particole, del documento denominato “MVV”.

Nel Capo IV, invece, è stata collocata la disciplina di raccordo fra le “vecchie” disposizioni e le “nuove£ contenute nei citati Capi I, II e III.

Si procederà di seguito ad esaminare e riassumere il contenuto dei singoli Capi del decreto.

2.1. CAPO I – Generalità (articoli da 1 a 4)

Nel Capo I sono definiti:

- il campo di applicazione (art. 1), che consiste nell’individuare l’ambito in cui si interviene e nell’operare il necessario raccordo delle disposizioni contenute nel regolamento, in particolare per quanto riguarda i trasporti di prodotti vitivinicoli per i quali non sono applicabili i vincoli di circolazione che derivano dalla disciplina delle accise (elencati all’art. 3, comma 1); in altre parole, stante l’integrale, diretta applicabilità del regolamento, nel decreto sono contenute le sole disposi8zoni sussidiarie al regolamento medesimo nonché quelle supplementari atte a concretizzarne i precetti. Il richiamo nel decreto di taluni articoli del regolamento deriva da mere esigenze di chiarezza del testo: è il caso, ad esempio, del comma 1 dell’art. 3 laddove, pur essendo di tutta evidenza che il decreto può stabilire diversamente, si è preferito richiamare l’art. 25 del regolamento per consentire a chi legge di cogliere immediatamente che l’obbligo di scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo con un documento di accompagnamento sussiste solo nei casi dove non vale la disciplina delle accise e dove non ci sia già una espressa esenzione sancita dal regolamento;

- i requisiti nella redazione di qualsiasi documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli e cioè la necessità che esso scorti il trasporto, che contenga le informazioni previste dall’Allegato VI del regolamento e dai Capi II e III del decreto (art. 3, comma 2), comprese quelle che danno evidenza dell’avvenuta procedura di autenticazione, purchè tali informazioni siano riportate secondo le istruzioni fornite nell’Allegato II al decreto stesso (art. 6, comma 8);

- il principio in virtù del quale qualsiasi documento che si conformi ai sopra citati requisiti vale quale documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (art. 3, comma 3), anche nel caso in cui siano trasportati prodotti vitivinicoli confezionati, sul territorio italiano, congiuntamente ad altri prodotti (art. 3, comma 4) ed anche nel caso in cui i prodotti stessi siano esportati (o spediti verso determinati altri territori degli Stati membri dell’Unione europea – art. 3, comma 5); ciò significa che, in tutti i casi cui si è accennato al primo trattino, se un’altra disciplina prevede l’emissione di un documento (ad esempio il “documento di trasporto” di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 472/96 oppure la “scheda di trasporto” di cui al D.Lgs. n. 286/2005 ed al decreto interministeriale n. 554/2009), è consentito emettere anche un solo documento, a condizione che rechi tutti gli elementi richiesti dalle diverse discipline ad essi applicabili; pertanto, stanti le specifiche competenze di questo Ministero, il modello MVV di cui all’Allegato I del decreto (e quelli ad esso sostanzialmente conformi di cui all’articolo 5, commi 1 e 2) nonché la bolletta di consegna dei sottoprodotti (di cui all’articolo 4, commi 2 e 3) sono stati previsti al fine di porre in condizione l’operatore interessato di rispettare gli obblighi che derivano dalla speciale normativa vitivinicola dell’Unione europea, rimanendo inteso che gli stessi non sono idonei anche per assolvere agli obblighi fiscali, salva che l’operatore interessato li integri con le indicazioni a tali finalità necessarie;

- la disciplina di alcuni casi specifici (art. 3, comma 6, ed art. 4), ai quali è stata data una trattazione separata; ci si riferisce, in particolare:

1. alle disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);

2. alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma 1);

3. alla bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, comma 2).

Nell’allegato 2 alla presente circolare e, in particolare, nei paragrafi da 1 a 3 sono riportate specifiche informazioni sull’emissione e sulla redazione dei precitati documenti ed al quale si rinvia per il dettaglio.

2.2. CAPO II – I Documenti cartacei (articoli da 5 a 15)

2.2.1. Emissione e compilazione del modello/documento MVV (articoli da 5 a 7)

Nel Capo II vengono definite, in particolare, le modalità di emissione e compilazione dei “nuovi” documenti di accompagnamento vitivinicoli cartacei.

Sono previste due tipologie di documenti MVV:

a) predisposti dallo speditore (art. 5, comma 4, lett. a) con una numerazione progressiva apposta direttamente dallo stesso, secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna vitivinicola riferita a ciascun anno solare (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Questi documenti sono soggetti a timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti solo in caso di convalida mediante il Comune (art. 9 del decreto) o mediante microfilmatura (art. 10 del decreto);

b) prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate (art. 5, comma 4, lett. b); questi documenti non sono soggetti alla timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti.

Da un punto di vista generale, i documenti di accompagnamento vitivinicoli sono conformi all’allegato I del decreto (modello MVV) oppure possono essere utilizzati modelli MVV diversi purchè contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella.

Tuttavia per la circolazione nazionale, oltre alla possibilità di continuare ad utilizzare i documenti contemplati dalla “vecchia” normativa sono previste le seguenti disposizioni semplificate:

a) può essere utilizzato, in alternativa al precitato modello MVV, anche un documento MVV, anche un documento MVV “liberamente” redatto dallo speditore, che può non riportare l’indicazione dell’”Unione europea”, del relativo logo, di “Italia”, dell’emblema di Stato ed i riferimenti dell’autorità competente per il luogo di partenza. Tali documenti recano le stesse informazioni dell’allegato I al decreto, precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare, e possono, pertanto, non riportare il numero identificativo della casella.

b) per i soli prodotti confezionati, i documenti di accompagnamento non sono soggetti alle specifiche procedure di “convalida” previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del decreto, né è necessario utilizzare documenti prestampati da tipografie autorizzate o preventivamente timbrati da parte delle Autorità competenti. In tal caso l’autenticità del documento è assicurata dalla univocità della numerazione ad esso assegnata.

2.2.2. Modalità di convalida (articoli da 8 a 11)

Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto prevedono le procedure per la convalida, obbligatoria, dei documenti di accompagnamento per i trasporti di prodotti vitivinicoli:

- sfusi che avvengono esclusivamente sul territorio nazionale;

- sfusi destinati ad altri Stati membri dell’UE o Paesi Terzi;

- confezionati destinati ad altri Stati membri dell’UE o Paesi Terzi.

In proposito, rispetto al sistema vigente prima del 1° agosto 2013 sono state introdotte talune importanti novità:

- è previsto un nuovo sistema di convalida dei documenti cartacei mediante PEC di cui all’art. 8 del decreto. Tale modalità, tuttavia, sarà operativa solo a seguito dell’adozione di una specifica Determinazione dipartimentale, in corso di predisposizione, nella quale verranno riportate le istruzioni per la relativa attuazione. Per i documenti da convalidare mediante tale sistema non è obbligatoria la timbratura preventiva né l’utilizzo di modelli prestampati da una tipografia autorizzata;

- sono state mantenute le modalità di convalida mediante Comune (art. 9 – Sez A) e mediante microfilmatrice (art. 10), con elementi di semplificazione. Infatti in tali casi di convalida è necessario utilizzare un documento timbrato preventivamente da parte delle Autorità competenti solo se predisposto e numerato dallo speditore, mentre qualora il documento utilizzato sia stato prestampato da una tipografia autorizzata, non è necessaria la timbratura preventiva.

Inoltre, l’art. 11 del decreto prevede una nuova particolare procedura di convalida, semplificata e alternativa alle altre, applicabile ai documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati, anche qualora destinati ad altri Stati membri dell’UE o a Paesi terzi e per i quali, ovviamente, non deve essere emesso un documento “accise” (si fa riferimento, quindi, ai trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore oppure di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise). In questo caso è sufficiente che il trasporto sia scortato da un modello MVV prestampato e prenumerato da una tipografia autorizzata, debitamente compilato, datato e firmato dallo speditore prima dell’inizio del trasporto.

2.2.3. Trasporti di determinati prodotti vitivinicoli sfusi – invio di copia del documento di accompagnamento (articolo 14)

L’articolo 29 del regolamento obbliga gli speditori ad informare gli Uffici territoriali di questo Ispettorato dei trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi ivi elencati al comma 2: in particolare, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva (per tali documenti l’informazione è immessa nel sistema EMCS dell’Agenzia delle Dogane e posta a conoscenza dei predetti Uffici territoriali), è necessario l’invio di una copia del documento di accompagnamento. In proposito, l’art. 14 del decreto ha stabilito modalità specifiche, tenendo conto delle procedure di convalida del documento adottate dallo speditore.

Per la convalida mediante PEC, si precisa che con la Determinazione dipartimentale con cui la stessa verrà resa operativa verranno fornite anche le istruzioni per le modalità di trasmissione all’Ufficio territoriale dei documenti vitivinicoli convalidati mediante tale sistema.

Qualora si effettui la convalida tramite il Comune oppure la microfilmatura, lo speditore deve trasmettere all’Ufficio territoriale competente per il luogo di carico, una copia del documento convalidato, tramite la PEC, la consegna a mano l’invio di un fax, rispettando i seguenti termini (art. 14, comma 4):

- per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE, al più tardi al momento della partenza del mezzo;

- per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione (in quest’ultimo caso il documento convalidato trasmesso in copia può essere il documento modello IT).

Si chiarisce che deve ritenersi tuttora sussistente l’obbligo stabilito dall’art.14, comma 5, della L, n. 82/2006, concernente l’invio di copia del documento che scorta il trasporto delle fecce posto che, diversamente da quello previsto dall’art. 29 del regolamento, esso fa riferimento alla necessità di comunicare le avvenute operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce.

2.2.4. Uve da tavola avviate alla trasformazione e loro sottoprodotti (articolo 15)

L’articolo 15 del decreto reca particolari disposizioni per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti. Per un approfondimento sull’argomento si rinvia all’allegato 2, paragrafo 4, della presente circolare.

2.3. CAPO III – Documenti elettronici (articolo 16)

Il Capo III reca il presupposto giuridico per l’implementazione del sistema per l’emissione del documento elettronico. Attualmente il sistema non è operativo ed è in fase di sviluppo. Con Determinazione dipartimentale saranno stabilite la data di attivazione del sistema, nonché le relative modalità e condizioni applicative.

2.4. Capo IV – Disposizioni transitorie e finali (articoli 17 e 18)

Gli articoli 17 e 18 del decreto prevedono il regime transitorio che consente, limitatamente alla circolazione nazionale, l’utilizzo dei “vecchi” documenti (modelli IT di cui al DM 768/1994, documenti di cui al Decreto direttoriale 14 aprile 2009 e bollette di consegna di cui al DM 27 novembre 2008) anche successivamente al 1° agosto 2013.

Inoltre, con l’emanazione della Determinazione dipartimentale, saranno assicurate modalità graduali per transitare dai documenti cartacei al documento elettronico, al fine di rendere più agevole il passaggio al nuovo sistema, evitando ripercussioni ed aggravi per gli operatori.

3. QUADRO SINOTTICO (allegato 3)

Nell’allegato 3 si riporta un quadro sinottico, riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli che possono essere utilizzati dal 1° agosto p.v. per scuotere i trasporti con inizio sul territorio nazionale. Nei relativi prospetti, oltre ai casi di utilizzo dei diversi documenti, sono stati evidenziati i rispettivi requisiti applicabili per la loro autenticazione, quali risultanti sia dalle disposizioni della disciplina delle accise, che da quelle del regolamento e del decreto (Prospetti nn. 1, 2, 3, 4 e 5). Si sottolinea che, per gli obblighi di redazione ed autenticazione dei documenti istituiti dal decreto dovranno essere osservate le puntuali disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11 del decreto e le relative modalità descritte nell’Allegato II al decreto medesimo, alle quali si rinvia.

Nel quadro sinottico vengono inoltre riepilogati i casi di esenzione dall’obbligo di emettere un documento di accompagnamento (Prospetto n. 6): in proposito, si precisa che l’articolo 25 del regolamento non è stato modificato e che, pertanto, non è stata introdotta alcuna innovazione rispetto allo status quo.

Si evidenzia che non si è fatto cenno al documento elettronico (Capo III – art. 17 del decreto), la cui effettiva implementazione si verificherà solo con l’emanazione delle apposite Determinazioni dipartimentali.

In appendice al quadro sinottico è fornita, altresì, l’illustrazione sull’emissione e redazione dei singoli documenti in funzione della tipologia di trasporto, riportando i commenti ai singoli prospetti.

Nelle more del perfezionamento dell’iter di emanazione e pubblicazione del decreto, si confida nella fattiva collaborazione dei destinatari della presente affinché il contenuto della stessa sia ampiamente diffuso presso gli operatori economici ed istituzionali interessati.

Si raccomanda, in particolare, tenuto conto della diretta e integrale applicabilità dell’articolo 3, comma 3, regolamento (UE) n. 314/2012 a partire dal 1° agosto p.v., la diffusione delle informazioni atte a consentire la regolare emissione dei “nuovi” documenti di accompagnamento (modelli MVV), al fine di evitare ostacoli nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli verso gli altri Stati membri dell’Unione europea ed i Paesi terzi.

 

Il Direttore Generale

(Emilio Gatto)

 

ALLEGATO I

(Omissis)

   

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE A CASI SPECIFICI

1. Disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);   Questi documenti, com’è noto, vengono redatti ed utilizzati in conformità con l’autonoma disciplina per essi applicabile, puntualmente richiamata nel preambolo del decreto. Nel caso del trasporto dei prodotti vitivinicoli, l’art. 24, paragrafo 1, del regolamento riconosce i documenti previsti dalla Direttiva n. 118/2008/CE1 a condizione che essi rechino le informazioni di cui all’allegato VI, parte C del regolamento, oppure permettano agli organismi competenti di accedere a tali informazioni.

 Il citato art. 3, comma 6, prevede che tali documenti rispettino le disposizioni del decreto, ove applicabili. Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 25 del DM n. 210/96 (che fa salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite da altri provvedimenti legislativi o regolamentari che prevedano l’utilizzo dei DAS, fermo restando la disciplina di carattere generale stabilita dal DM stesso), si precisa che:

a)  per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati dal documento di accompagnamento semplificato (DAS – art. 9 e seguenti del DM n. 210/96), sono applicabili le seguenti norme del decreto:

 l’articolo 6, commi 2 e 8, ai fini della conforme compilazione: pertanto, sul predetto documento dovranno figurare sia l'indicazione della quantità in numeri e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere, sia ai fini della corretta designazione del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione della casella n. 8 (del DAS) effettuata secondo le istruzioni di cui all'Allegato II del decreto relative alle caselle contraddistinte dal numero 17 diverse dalla casella n. 17c;

 l’articolo 7, comma 1, ai fini dell'autenticità degli stessi documenti (art. 26 del regolamento), se si tratta di prodotti trasportati allo stato sfuso: pertanto, il predetto documento dovrà essere convalidato con una delle modalità di cui agli articoli 8 (quando la stessa sarà operativa) oppure 9 o 10; se si tratta di prodotti confezionati, l’autenticità dei DAS si intende assicurata qualora tali documenti siano emessi in conformità con le sole formalità di cui all'articolo 9 e seguenti del DM n. 210/1996; in proposito, si specifica che è pure applicabile l’art. 12, per quanto riguarda la nullità della convalida;

  l’articolo 14, ai fini dell'invio di copie dei documenti nel caso dei trasporti di prodotti allo stato sfuso;

b) per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati da uno dei precitati documenti previsti dall’art. 21, paragrafo 6 (e-AD) o dall’art. 26, paragrafo 1 (documento di riserva) della Direttiva n. 2008/118/CE, è applicabile solamente l’art. 6, comma 8 e, pertanto, anche in questo caso, in vista della corretta designazione del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione delle caselle n. 17, diverse dalla casella n. 17c, dovrà essere effettuata secondo le corrispondenti istruzioni di cui all'Allegato II del decreto.

 

_________________

1 la copia stampata del documento amministrativo elettronico/e-AD o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo/ARC di cui all’art. 21, paragrafo 6, sia il documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico emesso in procedura di riserva di cui all’art. 26, paragrafo 1, sia, infine, il DAS di cui all’art. 34, paragrafo 1

 

2. Consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma 1); 

In questo caso il decreto dispone che si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001, le quali prevedono, tra l’altro, che il documento di accompagnamento da utilizzare sia un documento di accompagnamento accise (DAA – art. 1 del DM n. 210/96) che rechi il riferimento alla voce doganale della N.C. codice 2307, e la denominazione “feccia di vino liquoroso”.

3. Bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, commi 2 e 3);

È noto che l’articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino, del regolamento esenta dalla redazione di un documento di accompagnamento per scortare il trasporto di vinacce e di fecce di vino verso un distilleria nel caso in cui tale trasporto sia scortato da una bolletta di consegna istituita dallo Stato membro interessato: in proposito, l’art. 4, commi 2 e 3 del decreto identificano la predetta bolletta di consegna in un documento redatto utilizzando gli stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dagli Uffici finanziari (DM 29 novembre 1978). La bolletta in parola è compilata con le modalità stabilite dall’Allegato VI del regolamento nonché dall’articolo 5, commi 5 e 6 e dall’articolo 6 commi da 2 a 6 e 8 del decreto. In sostanza, chiunque intende spedire i citati sottoprodotti della vinificazione ad una distilleria riconosciuta, dovrà munirsi dei sopra menzionati stampati, i quali, pertanto, recheranno un numerazione prestampata. Il decreto non precisa lo schema del documento e, pertanto, quest’ultimo potrà essere liberamente predisposto, salvo che esso dovrà comunque:

− essere composto da due o tre esemplari a seconda che il trasporto venga effettuato con mezzi propri dello speditore o del destinatario (che conservano una copia del documento) oppure mediante un trasportatore terzo (il quale sarà tenuto anch’esso alla conservazione di una copia del documento); in ogni caso colui che effettua il trasporto dovrà apporre sul documento la propria firma al momento della consegna del prodotto nella casella relativa ai dati del trasportatore;

− recare le altre necessarie indicazioni secondo quanto stabilito dall’Allegato VI del regolamento (speditore, luogo di spedizione, destinatario, luogo di consegna, ecc.) e, in particolare, l'indicazione della quantità in numeri (e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere), la data e l'ora di spedizione (quest’ultima da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all’ora, se costituiti da unità), apposte di seguito alle rispettive menzioni “data di inizio del trasporto” e “ora di partenza” e la designazione, tutte effettuate secondo le istruzioni di cui all'Allegato II del decreto; per quanto riguarda la designazione si richiama, inoltre, l’art. 8, comma 2, del DM 27 novembre 2008 che, nel caso in cui il distillatore intenda commercializzare le grappe con indicazione geografica oppure con l’indicazione di uno o due vitigni o del vino DOP/IGP, richiede la specificazione sul documento di accompagnamento dell’area geografica o della varietà delle uve dalla cui vinificazione esse provengono ovvero del vino a DOP/IGP del quale costituiscono il sottoprodotto.

Si precisa che tali bollette di consegna non sono soggette ad alcuna ulteriore procedura di autenticazione (timbratura preventiva e convalida).

4. Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

Le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i prodotti derivati dalle uve stesse sono compresi fra i prodotti vitivinicoli (secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto): per lo speditore dei prodotti menzionati, pertanto, vale l’obbligo di garantire che il loro trasporto sia scortato da un documento di accompagnamento (art. 23, comma 1, del regolamento).

L’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto specificano gli obblighi sia di avviare direttamente ed esclusivamente le uve da tavola ad un centro di intermediazione uve (DM 30 giugno 1995 – purché nello stesso non siano detenute uve da vino) oppure ad uno stabilimento di trasformazione istituito in conformità del regime previsto dal DM 19 dicembre 2000 (nel quale le uve stesse sono trasformate nei prodotti sopra menzionati), sia di accompagnare i relativi trasporti con un documento MVV, il quale: 

 può essere predisposto dallo speditore, che dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV”, in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale (con le modalità di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC, quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o la microfilmatura);

 può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate.

L’articolo 15, comma 2, del decreto precisa, inoltre, che nessuna deroga si applica all’obbligo di emissione del documento MVV per i trasporti in questione.

Si precisa che, anche dopo il 1° agosto 2013, nei trasporti nazionali, sarà comunque possibile utilizzare, parallelamente al documento MVV, il documento modello IT (art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94) prestampato dalle tipografie autorizzate, preventivamente timbrato e successivamente convalidato.

In ogni caso, il documento MVV o il documento modello IT che scortano il trasporto di uve da tavola o dei sopra menzionati prodotti da esse ottenuti dovranno contenere, rispettivamente, le seguenti specificazioni nella casella della designazione:

− “uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all’Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”

− “ottenuto da uve da tavola – da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall’Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”, di seguito all’indicazione della categoria del prodotto (ad es., “mosto”; “succo di uve”).

Inoltre, nel caso in cui gli stessi documenti scortino le uve acquistate da un centro di intermediazione (DM 30 giugno 1995) ancora pendenti sulla pianta (cioè nel caso in cui il centro di intermediazione è sia speditore che destinatario delle uve), nella casella destinata a contenere le informazioni relative alla designazione del prodotto, sussiste anche l’obbligo di indicare il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno (articolo 6, comma 7, del decreto).

In proposito, si deve segnalare che tale obbligo è stato esteso anche ai documenti modello IT istituito dal DM n. 768/94 (articolo 17, comma 1, secondo capoverso, del decreto).

L’articolo 15, comma 3, del decreto stabilisce l’applicabilità delle disposizioni del già citato DM 27 novembre 2008 anche nel caso dei sottoprodotti ottenuti da uve da tavola. In proposito occorre precisare che, posto che da tali uve non possono essere vinificate, non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (Allegato XV ter, sezione D, punto n. 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 21 del regolamento (CE) n. 555/2008 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza nemmeno trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all’articolo 103 tervicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

Sono applicabili, invece, tenuto conto della necessità di prevenire l’utilizzo di tali sottoprodotti nella produzione dei prodotti vitivinicoli:

− l’obbligo di consegnare i sottoprodotti stessi al ritiro sotto controllo (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 22 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 5 del DM 27/11/2008) ovvero alla distillazione (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 23 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 2, comma 2, del DM 27/11/2008): la consegna delle vinacce deve essere effettuata entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale mentre quella delle fecce entro 30 giorni dall’ottenimento delle stesse (art. 3, comma 1, primo capoverso del DM 27/11/2008);

− l’obbligo di annotare sui registri di carico e scarico tenuti presso gli stabilimenti di trasformazione (istituiti ai sensi del DM 19 dicembre 2000) l’ottenimento dei sottoprodotti, entro il giorno stesso dalla separazione dai mosti/succhi (art. 3, comma 1, secondo capoverso del DM 27/11/2008), così come le uscite dovute all’invio al ritiro sotto controllo o in distillazione.

 

 

ALLEGATO III QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRASPORTI DI PRODOTTI VITIVINICOLI CON INIZIO SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE POTRANNO ESSERE REDATTI ED UTILIZZATI DAL 1° AGOSTO 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE AL QUADRO SINOTTICO

 

 PROSPETTO 1 – Spedizione verso altri Stati membri dell’Unione europea

Nel Prospetto n. 1 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. Fermi restando i documenti che già da tempo sono utilizzati in applicazione della disciplina delle accise (vedasi per le relative modalità di compilazione l’allegato 2, paragrafo 1), dal 1° agosto p.v. risulterà obbligatorio utilizzare, per gli speditori di prodotti non sottoposti ad accisa e per gli speditori che siano “piccoli produttori” il “modello MVV” allegato al decreto (art. 5, comma 1, e allegato I del decreto). Sarà ugualmente possibile utilizzare anche modelli “personalizzati”, purché contengano, almeno, le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella del “modello MVV”. Il modello in questione, pertanto, dal 1° agosto 2013, in questo specifico caso sostituirà il documento di accompagnamento modello IT istituito con il decreto interministeriale n. 768/94. Si specifica che questi documenti devono sempre recare nell’intestazione il logo dell’Unione europea, l’indicazione “Unione europea”, la menzione “Italia”, l’emblema della Repubblica Italiana (art. 24, paragrafo 4, del regolamento) nonché, nella casella 10, il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza, vale a dire degli Uffici territoriali di questo ICQRF.

 Si premette che i documenti possono scortare i trasporti in questione sia dei prodotti allo stato sfuso sia di quelli confezionati.

Nel caso dei trasporti di prodotti sfusi, il modello MVV:

 può essere predisposto dallo speditore, il quale dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV” (la numerazione è così formata: XX/YYYYY/ZZZZZ/AAAA in cui XX/YYYYY rappresenta il codice ICQRF, dove XX è la sigla della provincia e YYYYY è la parte numerica; ZZZZZ è il numero progressivo che identifica il documento nella contabilità aziendale vitivinicola e AAAA l’anno di riferimento): in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale (con le modalità di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC, quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o tramite la microfilmatura);

 può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate.

Per i prodotti confezionati, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 11, comma 1, del decreto possono essere utilizzati anche i documenti sottoposti alle precitate procedure di autenticazione.

Tuttavia, nel caso del trasporto di prodotti confezionati spediti verso un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora si utilizzi il documento prestampato da una tipografia autorizzata, il predetto articolo 11 consente che la numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV” costituisca anche la convalida apposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino e comma 2 del regolamento (marca prescritta dall’Autorità competente prestampata su formulario stampato da una tipografia riconosciuta); in tal caso, pertanto, non è necessaria alcuna ulteriore formalità se non quelle, con riferimento alla casella 18 del modello MVV, di spuntare la dicitura «convalida ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2» e di apporre la data e la firma dello speditore (rappresentante legale o suo delegato). Si precisa che il documento MVV così predisposto NON può essere utilizzato per i trasporti dei prodotti sfusi.

 PROSPETTO 2 – esportazione o destinazione verso uno dei territori di cui all’art. 5, par. 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE

Nel Prospetto n. 2 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un Paese terzo, che si identificano con l’e-AD o con il documento MVV (art. 24, paragrafo 1, lettera b) e art. 27, paragrafo 2, del regolamento). Per quanto riguarda la redazione dei documenti MVV si richiama quanto appena esposto nel commento al Prospetto n. 1 in merito alle spedizioni effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea.

 PROSPETTO 3 - circolazione nazionale (esclusi i casi elencati ai prospetti nn. 4 e 5)

Nel Prospetto n. 3 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti che si svolgono interamente sul territorio nazionale. In proposito, occorre premettere che l’articolo 17 del decreto ha stabilito che i documenti già istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 768/94 e del decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all’entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico, limitatamente alla circolazione nazionale (pertanto, questi documenti non possono essere utilizzati nemmeno nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione con partenza da dogana italiana). L’utilizzo di tali documenti dovrà avvenire in conformità con le citate disposizioni (in particolare, per quanto riguarda il DM n. 768/94, gli articoli 2, 3, comma 1, 4, 5, 6 e 7), la cui vigenza viene anch’essa prorogata, dall’art. 18, comma 3, del decreto, fino alla data di entrata in applicazione di quelle relative al documento elettronico. Si chiarisce, tuttavia, che, per quanto riguarda le indicazioni relative allo speditore, al destinatario, al luogo di consegna, al trasporto, alla quantità e, soprattutto, alla designazione del prodotto, devono essere osservate le modalità che, per le corrispondenti indicazioni da apporre sul documento MVV, sono riportate nell’Allegato II del decreto.

Ciò premesso, si fa presente che, nei casi in cui non sussistono i vincoli di circolazione derivanti dall’applicazione della disciplina delle accise, riepilogati nella prima colonna del prospetto in esame:

- permane la possibilità di utilizzare il “documento” già istituito dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 per il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati sul territorio nazionale; lo stesso documento; si precisa che per tale documento non è prevista alcuna specifica procedura di autenticazione, essendo necessario e sufficiente che lo stesso rechi le informazioni elencate all’articolo 2 del citato decreto direttoriale (art. 17, comma 1, primo periodo del decreto);

- permane la possibilità di utilizzare il documento di accompagnamento modello IT (conforme al modello contenuto nell’Allegato VII del regolamento prima delle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 314/2012) già istituito ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94, prestampato dalle tipografie autorizzate (art. 3, comma 1, del DM n. 768/94) e preventivamente timbrato ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, per scortare il trasporto, sul territorio nazionale, sia dei prodotti vitivinicoli confezionati nonché di quelli allo stato sfuso, in quest’ultimo caso a condizione che lo stesso sia successivamente convalidato secondo le disposizioni degli articoli 5 (convalida presso il Comune) e 6 (convalida tramite microfilmatura) del già citato DM n. 768/94; si precisa che il documento modello IT non può essere convalidato tramite la PEC (anche quando la stessa diverrà operativa) e che l’eventuale convalida realizzata tramite tale sistema sarà considerata nulla;

- è consentito l’utilizzo del documento MVV, di modello “libero”, cioè contenente almeno le stesse informazioni del modello MVV (Allegato I al decreto), precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare e per il quale è consentito non indicare, nell’intestazione, né “Unione europea” (ed il relativo logo), né “Italia” (ed il relativo l’emblema) né, infine il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza;

 il predetto documento MVV può scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi e confezionati con le medesime modalità già illustrate nei casi relativi alla spedizione verso un altro Stato membro dell’Unione europea (vds. commento al Prospetto n. 1). Si specifica che per i prodotti vitivinicoli confezionati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto, in via del tutto analoga a quanto è consentito per il “documento” di cui al decreto direttoriale del 14 aprile 1999, il predetto documento MVV, sia che si tratti di un documento predisposto dallo speditore ovvero di un documento acquistato presso una tipografia autorizzata, può non essere sottoposto né alla timbratura preventiva né alla convalida.

 PROSPETTO 4 - circolazione nazionale: alcuni trasporti particolari (sottoprodotti)

Nel Prospetto n. 4 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso di taluni particolari trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale. In proposito, occorre premettere che l’articolo 18, comma 3, del decreto ha “prorogato” la vigenza dell’articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico. Ciò significa che, per scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, fino alla predetta data, permane lo status quo e cioè la possibilità di utilizzare le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.

Parallelamente è possibile utilizzare anche le bollette di consegna di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del decreto, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare.

Si evidenzia che le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto).

 PROSPETTO 5 – altri casi particolari

Nel Prospetto 5 si trattano due casi particolari. 

Il primo fa riferimento agli articoli 7, comma 3, e 17, comma 2, del decreto, in base ai quali viene data la possibilità di utilizzare documenti anche non prestampati/prenumerati né preventivamente timbrati né successivamente convalidati per scortare il trasporto sul territorio nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. In tal caso, tuttavia, il documento di accompagnamento deve riportare nella designazione del prodotto la dicitura “destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario”.

 Si precisa che, trattandosi di un trasporto di vino allo stato sfuso, andranno comunque indicati, al fine di adempiere all’obbligo di descrivere il prodotto nella maniera più precisa (si vedano le istruzioni contenute nell’Allegato II del decreto relativamente alle caselle numerate con il n. 17, diverse dalla casella n. 17c):

− la designazione del prodotto (ad es. per i vini non a DOP né a IGP: “Vino senza DOP/IGP”;: “Lazio IGT”; nel caso dei vini IGP che provengono da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini, l’indicazione della IGP riportata sul documento va completata con quella della relativa percentuale);

− il colore (rosso, bianco o rosato);

− la provenienza (ad es.: “Prodotto in Italia” se si tratta di vino ottenuto da uve raccolte e vinificate in Italia);

− le informazioni relative agli allergeni (ad es.: “contiene solfiti”);

− il titolo alcolometrico effettivo e, nel caso di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, anche il titolo alcolometrico totale;

− le indicazioni facoltative (ad es.: annata, varietà – si tenga presente che l’annata è obbligatoria nel caso dei vini a DOP; queste indicazioni vanno completate, nel caso in cui il vino proviene da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini di altre varietà o annate, con quelle relative alle percentuali della varietà e dell’annata indicate sul documento) 

− la quantità netta totale (espressa in ettolitri o litri: la quantità sarà quindi preceduta dai simboli “hl” oppure “l”);

− il codice della categoria (ad es.: il codice 1, che corrisponde al “Vino senza DOP/IGP”); − il codice della zona viticola (ad es.: “CII);

− il codice delle operazioni vitivinicole (ad es., si deve indicare il codice n. 4 per segnalare che il vino è stato dolcificato).

Il secondo caso, invece, fa riferimento alla Sezione B dell’articolo 9 del decreto, in base alla quale viene stabilito che gli speditori che non sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico devono richiedere, al Comune o all’Ufficio territoriale competenti, la preventiva numerazione e timbratura dei documenti MVV non prestampati/prenumerati. Per quanto riguarda le modalità di numerazione dei documenti in questione, si rimanda alle specifiche disposizioni del comma 4 della menzionata Sezione B dell’articolo 9 del decreto.

 PROSPETTO 6 – Esenzioni

In questo prospetto sono riepilogati i casi di esenzione dall’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti dall’articolo 25 del regolamento, per i quali non vi è da segnalare alcuna modifica rispetto allo status quo.