Requisiti di purezza delle sostanze per uso enologico.
Con riferimento alla richiesta del 27 settembre scorso relativa alle specifiche di purezza e di identità delle sostanze utilizzate nelle pratiche enologiche si comunica quanto segue.
Come da Voi evidenziato l’articolo 9 del reg. 606/09 prevede, nel caso in cui i requisiti di purezza e le specifiche di dette sostanze non siano stabiliti dalla direttiva 84/08, che esse siano quelle fissate e pubblicate nel Codex oenologique international dell’Organizzazione internazionale della Vite e del Vino (OIV).
Per ciascuna sostanza utilizzata nelle pratiche enologiche esistono numerosi criteri, denominati ugualmente specifiche, che devono essere rispettati. Se alcuni di essi non sono previsti nella direttiva 84/08 in questo caso si applicano i criteri fissati e pubblicati nel Codex oenologique international dell’Organizzazione internazionale della Vite e del Vino (OIV).
Nel caso in cui i criteri siano stabiliti dalla direttiva e anche dal Codex oenologique international sono i criteri fissati dalla direttive che si applicano indipendentemente dal fatto che essi siano più o meno restrittivi in rapporto con quelli stabiliti dal Codex oenologique international.
Ogni interpretazione in merito alla legislazione Ue, espressa dai Servizi della Commissione europea, non pregiudica un’eventuale decisione della Corte di Giustizia, che è la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente autentico sulla validità e interpretazione delle norme adottate dalle istituzioni dell’Unione europea.