Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
(Decreto 21/07/2011, pubblicato in G.U. 30 settembre 2011, n. 228)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo alla costituzione ed al riconoscimento, da parte del Ministero, dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto l'art. 17 di cui sopra che prevede che il Ministero possa conferire ai Consorzi di tutela il compito di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione tutelata nei confronti dei soci e, qualora siano rispettate le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, anche nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non aderenti al consorzio e in particolare: che ai sensi del comma 4, il Consorzio di tutela può svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; che ai sensi del comma 9, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al richiamato comma 4, lettera d).
Visto il decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato che stabilisce che l'attività di vigilanza è svolta dai Consorzi di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (di seguito denominato ICQRF) attraverso la definizione di un programma di vigilanza sulle singole DOP o IGP (di seguito denominate DO) elaborato annualmente dall'Ufficio periferico dell'ICQRF competente e dai Consorzi di tutela relativi;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela in agricoltura;
Visto il decreto dipartimentale 21 dicembre 2010, relativo alla procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61;
Ritenuta la necessità di realizzare un efficace coordinamento tra l'ICQRF e Consorzi di tutela dei vini a DO nell'esercizio dell'attività di vigilanza di mercato sulle medesime denominazioni di origine e indicazione geografiche;
Decreta:
Art. 1
Il Consorzio di tutela riconosciuto ed incaricato a svolgere le attività di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010, entro il mese di ottobre di ciascun anno, per ogni singola DO, presenta all'Ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente (di seguito denominato Ufficio periferico), una proposta di programma di vigilanza di mercato da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, così come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
Sulla base di tale proposta, l'Ufficio periferico territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, ed il Consorzio di tutela predispongono, secondo lo schema previsto nell'allegato n. 1, il programma annuale di vigilanza di mercato da espletarsi sulla DO in conformità a quanto indicato nell'art. 5, comma 8, del citato decreto. Tale programma, così definito e sottoscritto, è trasmesso a cura dell'Ufficio periferico alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF che, previa approvazione, provvede ad inviarlo per opportuna conoscenza alla Regione o Provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del MiPAAF.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, l'attività di vigilanza consiste:
a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;
b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP.
I consorzi di tutela, come previsto dall'art. 5, comma 5, del precitato decreto, in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo nè possono svolgere attività di controllo sulle produzioni.
Il programma annuale di vigilanza deve riguardare, in modo imparziale ed obiettivo, tutti gli operatori inseriti nel sistema di certificazione con verifiche che saranno svolte nella fase di commercializzazione ed è predisposto tenuto conto anche dell'attività pregressa di controllo e delle precedenti irregolarità accertate.
Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, l'Ufficio periferico o il Consorzio di tutela possono, nel corso dell'anno, concordare ed apportare eventuali modiche al programma di vigilanza, previe intese con la Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF. Il programma così modificato è trasmesso a cura dell'Ufficio periferico alla citata Direzione generale che, una volta approvato, provvede ad inviarlo per opportuna conoscenza alla Regione o Provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del MiPAAF.
Art. 2
Il Consorzio di tutela trasmette all'Ufficio periferico una rendicontazione dell'attività di vigilanza svolta entro il 31 marzo dell'anno successivo, secondo lo schema previsto nell'allegato n. 2, ed ogni altra notizia ritenuta utile.
L'Ufficio periferico provvede a trasmettere la rendicontazione alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF ed alle Regioni o Province autonome interessate.
Art. 3
L'eventuale prelievo dei campioni, da parte degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela, deve essere effettuato sulla base delle modalità di prelevamento ufficiali previste dalla normativa vigente.
Le analisi dei campioni così prelevati sono effettuate da laboratori pubblici o privati accreditati, individuati nell'ambito del programma di vigilanza predisposto per ogni singola DO.
Le determinazioni analitiche chimico-fisiche sui campioni prelevati sono quelle previste dalla normativa ufficiale di settore, nonchè quelle specificamente previste da ciascun disciplinare di produzione.
Art. 4
Qualora nel corso dell'attività svolta siano accertati illeciti di natura penale, gli agenti vigilatori del Consorzio di tutela procedono, con le modalità e secondo i poteri conferiti loro dalla legge, ad informare l'Autorità giudiziaria competente, dandone comunicazione all'Ufficio periferico. Nel caso in cui siano accertate irregolarità di carattere amministrativo, gli agenti vigilatori del Consorzio di tutela procedono a segnalare l'irregolarità all'Ufficio periferico.
Eventuali problematiche che si dovessero evidenziare nel corso dell'attività di vigilanza sono sottoposte all'esame dell'Ufficio periferico che, qualora necessario, le inoltra, con proprio motivato parere, alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi dell'ICQRF per la relativa risoluzione e per le eventuali determinazioni in merito.
Art. 5
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2011
L'ispettore generale capo: Serino