Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 09-10-2017
Numero provvedimento: 76071
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM vino – Attuazione del D.m. n. 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/13 del Consiglio e n. 2016/1150 – art. 21 – della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.

In applicazione di quanto disposto dal D.m. n. 1967 del 15 maggio 2017, che abroga il precedente D.m. n. 4615 del 5 agosto 2014, i beneficiari che hanno ricevuto anticipi su progetti ammessi a contributo, devono presentare la rendicontazione annuale sull’utilizzo dell’anticipo percepito entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non è stata presentata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 1 del D.m. n. 1967 del 15 maggio 2017, per gli anticipi erogati dall’anno finanziario 2015 e successivi (a partire dal 16 ottobre 2014), l’obbligo di cui sopra riguarda i beneficiari che hanno presentato un progetto con contributo comunitario ammesso superiore a 5 milioni di euro.

Nell’ambito del PNS dell’OCM vino, le misure di intervento interessate dall’applicazione di tale disposizioni sono:

– promozione del vino nei paesi terzi (articolo 45 regolamento n. 1308/13);

– ristrutturazione e riconversione vigneti;

– investimenti;

– distillazione dei sottoprodotti.

Per ciascuna misura e per ciascun esercizio finanziario devono essere comunicati l’ammontare degli anticipi erogati, la quota parte degli anticipi utilizzati e la quota parte degli anticipi ancora non utilizzati; l’informazione di utilizzo degli anticipi deve essere riferita al 15 ottobre dell’anno finanziario precedente a quello della comunicazione.

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, ultimo capoverso del citato regolamento n. 2016/1150, per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 46, 50 e 51 del regolamento n. 1308/2013, tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall’ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell’anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell’erogazione dell’anticipo stesso.

A maggior chiarezza, la comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2017, riguarda gli anticipi superiori a 5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti dal 16 ottobre 2014 in poi) e le informazioni di utilizzo sono riferite alle spese sostenute dai beneficiari entro il 15 ottobre 2017.

La comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2018, riguarda gli anticipi superiori a 5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti dal 16 ottobre 2014 in poi) e le informazioni di utilizzo sono riferite alle spese sostenute dai beneficiari entro il 15 ottobre 2018.

La comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2019, riguarda gli anticipi superiori a 5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti dal 16 ottobre 2014 in poi) e le informazioni di utilizzo sono riferite alle spese sostenute dai beneficiari entro il 15 ottobre 2019.

La comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2020, riguarda gli anticipi superiori a 5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti dal 16 ottobre 2014 in poi) nonché la comunicazione degli anticipi erogati nell’esercizio finanziario 2017/2018 (dal 16 ottobre 2017 al 15 ottobre 2018) senza distinzione di valore e le informazioni da utilizzare sono quelle riferite alle spese sostenute dai beneficiari entro il 15 ottobre 2020.