Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-08-2017
Numero provvedimento: 11029
Tipo gazzetta: Nessuna

Richiesta di chiarimenti su alcuni passaggi del decreto 748 del 7 luglio 2017.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti sull’applicazione del decreto n. 748 del 7 luglio 2017 recante «disposizioni applicative dell’art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite».

Al riguardo, si forniscono le seguenti risposte relativamente a ciascun quesito formulato.

 

Art. 2

Prescrizioni generali

1. Domanda: per «come tali» si intende come «mosti di uve», ovvero prima dei processi di concentrazione e rettifica?

Risposta: la domanda non è chiara. Ad ogni modo si fa presente che per «mosto di uve» si intende il prodotto ottenuto esclusivamente da uva da vino1 descritto all’allegato VII, parte II, punto (10) del reg. n. 1308/132. I mosti di uve detenuti/ottenuti negli stabilimenti promiscui possono essere trasformati nei medesimi stabilimenti per ottenere MC o MCR, mediante i processi concentrazione e rettifica, oppure essere trasformati in altri prodotti, purché diversi da quelli del settore vitivinicolo elencati nel precitato allegato. In ogni caso i mosti di uva detenuti/ottenuti negli stabilimenti promiscui non potranno né essere destinati a stabilimenti enologici né essere commercializzati come tali. Di conseguenza, se i mosti di uva non sono direttamente trasformati nei medesimi stabilimenti promiscui, la loro designazione, ai fini della successiva commercializzazione (sia sul registro che sulla documentazione commerciale), non potrà essere «mosto di uve», ma dovrà essere sempre accompagnata da una specificazione che ne individui la destinazione, quale, ad esempio, «mosto d’uva destinato alla produzione di prodotti diversi dalle categorie dei prodotti vitivinicoli previsti dall’allegato VII, parte II, del regolamento n. 1308/13» (ad es. per la produzione di succhi d’uva, se ne hanno le caratteristiche, di confetture, prodotti dolciari, ecc.).

 

Articolo 3

Sistema di tracciabilità

Se lo stabilimento promiscuo è lo stabilimento che detiene e/o trasforma due varietà di prodotti provenienti da uve da tavola e uve da vino.

1. Domanda: la planimetria (art. 3) del D.m. si trasmette quando si intende introdurre e trasformare una delle due varietà?

Risposta: la planimetria è trasmessa prima di iniziare l’attività svolta nel determinato stabilimento, sia che si tratti di uno stabilimento enologico ove si lavora esclusivamente uva da vino, sia che si tratti di uno stabilimento promiscuo. Per gli stabilimenti ove si detengono e si lavorano esclusivamente uve da tavola si applicano le disposizioni del decreto 19 dicembre 2000.

2. Domanda: esaurita una delle due varietà per la quale si è comunicata la modifica dell’anagrafica dei recipienti, con la conseguente nuova comunicazione ed invio della planimetria dei serbatoi che non contengono la seconda varietà introdotta, si rimane stabilimento promiscuo o, viceversa, avendo solo mosti da uva da vino, si ritorna ad essere stabilimento enologico?

Risposta: anche se non è chiaro cosa si intenda per «...si ritorna ad essere stabilimento enologico», si evidenzia che la connotazione di stabilimento promiscuo è legato non solo alla compresenza (anche se discontinua) delle due tipologie di produzioni ottenute dalle uve da tavola e da uve da vino e alla loro destinazione, ma anche alla tipologia di stabilimento, nel quale non deve essere effettuata alcuna fermentazione. Ne consegue che:

• i mosti di uve ottenuti e/o detenuti negli stabilimenti in compresenza di prodotti ottenuti da uve da tavola non possono essere commercializzati come tali né essere destinati alla vinificazione, neanche quando nei medesimi stabilimenti vengono poi smaltiti tutti i prodotti ottenuti dalle uve da tavola;

• presso gli stabilimenti enologici dove viene effettuata la vinificazione non possono essere introdotte uve di varietà diverse da quella da vino.

La possibilità di cambiare destinazione allo stabilimento da promiscuo ad enologico, con la conseguente possibilità di effettuare la fermentazione, potrà avvenire solo qualora tutti i prodotti precedentemente detenuti in promiscuità, anche se solo temporaneamente, saranno stati smaltiti.

3. Domanda: la desolforazione per conto di un mosto da uve da vino dà luogo ad un prodotto trasformato, quindi esula dai «mosti commercializzati come tali»? In questo caso anche la tracciabilità dell’art. 3 e la dichiarazione dei recipienti di stoccaggio assicurano la mera operazione di «conto lavoro»? Dal nostro punta di vista, la desolforazione non è una propria produzione vera e propria, bensì un processo industriale svolto con la prevista tracciabilità: ingressi con MVV, recipienti separati ecc. Trattasi di attività non secondaria per stabilimenti come quelli aderenti a Federmosti, che già dispongono di impianti di desolforazione solitamente non presenti nelle cantine.

Risposta: nel rinviare a quanto già risposto al primo quesito in relazione all’articolo 2 del decreto, si fa presente che per mosti di uve «che non possono essere commercializzati come tali» si intendono sia i mosti muti che i mosti di uve sottoposti al processo di desolforazione detenuti presso gli stabilimenti promiscui.

 

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1 Articolo 81, comma 1, del reg. n. 1308/13.

2 Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.