Preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati – Articoli 14 e ss. della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta associazione, di pari oggetto, con cui è stata chiesta conferma della possibilità di produrre e imbottigliare prodotti vitivinicoli aromatizzati1 addizionandoli con anidride carbonica anche negli stabilimenti presso i quali vengono normalmente prodotti vini frizzanti e vini spumanti (mediante il metodo Charmat).
In proposito, codesta associazione ha evidenziato che, ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 18, della legge menzionata in oggetto, sono definite, tra l’altro, «...le condizioni e le deroghe rispetto alla possibilità di produrre e imbottigliare prodotti vitivinicoli aromatizzati, senza tuttavia prevedere espressamente l’eventuale possibilità di gassificarli negli stabilimenti in cui si producono anche vini frizzanti e vini spumanti non gassificati...».
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Il citato articolo 18 è la disposizione speciale che regola la detenzione e l’utilizzazione, tra l’altro, dell’anidride carbonica in un qualsiasi stabilimento2 ove si procede alla produzione di vini frizzanti e di vini spumanti (diversi dagli analoghi prodotti gassificati).
La ratio della disposizione è quella di assicurare la maggior tutela dei vini frizzanti e spumanti rispetto al requisito della provenienza dalla sola fermentazione dell’anidride carbonica in essi contenuta, stabilito nelle definizioni degli stessi prodotti3.
In proposito, la stessa disposizione prevede sia i particolari utilizzi consentiti dell’anidride carbonica detenuta in cantina (comma 1) ed i connessi adempimenti (comma 2), sia il divieto di produrre contestualmente vini spumanti e/o frizzanti gassificati (comma 3).
Nel contesto appena delineato, deve ritenersi esclusa la possibilità di operare l’aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) negli stabilimenti e nei prodotti menzionati in premessa4, specie tenuto conto che tale pratica ha lo scopo di rendere frizzanti i prodotti medesimi5.
Infatti, è di tutta evidenza che, come sopra ricordato, laddove la legge abbia espressamente vietato la contestuale produzione di vini spumanti e/o frizzanti gassificati, non sarebbe coerente consentire, invece, la produzione degli analoghi prodotti aromatizzati.
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1 Cfr. reg. n. 251/14 - in particolare le bevande aromatizzate a base di vino di cui all’art. 3, par. 3.
2 Anche diverso dagli stabilimenti di cui all’articolo 14, comma 1, della legge n. 238/16, cioè quegli stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nelIa cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento n. 251/14.
3 Cfr. punti (4), (5), (6), (7), (8) e (9) dell’allegato VII, parte II, del reg. n. 1308/13.
4 Anche tenuto conto che si tratta di una pratica consentita ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1 e dell’allegato l, punto 6), del reg. n. 251/14.
5 Vds. parte Il, capitolo 6, punto 15, della risoluzione dell’OIV-Oeno n. 439-2012.