Autorizzazioni per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’art. 72 del reg. n. 607/09, dell’art. 13 del D.m. 7 novembre 2012 e del Decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi in vista della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari.
Con riferimento all’argomento in oggetto, come noto a codeste Organizzazioni ed Enti, sono tuttora in corso presso i servizi della Commissione UE le procedure per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dal Reg. n. 1308/13 per l’aggiornamento del Reg. n. 607/09, che dovrebbero essere definite entro la fine del corrente anno, nel cui ambito saranno previste anche le nuove disposizioni in materia di etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP nei riguardi delle domande di protezione o di modifica dei disciplinari già presentate alla stessa Commissione UE.
Pertanto, nelle more dell’adozione di detti atti da parte della Commissione U.E., nonché delle relative disposizioni nazionali, in applicazione della legge n. 238/2016, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di etichettatura in questione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 72 del Reg. n. 607/09, all’art. 13 del D.m. 7 novembre 2012 ed al decreto 23 dicembre 2015.
Tanto premesso, in vista dell’inizio della prossima campagna vendemmiale (1° agosto 2017), al fine di corrispondere alle esigenze manifestate dalla filiera vitivinicola nazionale e dagli Enti preposti alla gestione ed ai controlli dei vini DOP e IGP, in ordine a taluni aspetti, concernenti l’applicazione e la valenza della predetta disciplina nei riguardi delle autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari, si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. Applicazione dell’autorizzazione per le modifiche dei disciplinari, in relazione all’anno di vendemmia delle relative produzioni.
Si premette che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 23 dicembre 2015, l’autorizzazione di etichettatura transitoria è riferita all’unico disciplinare, così come aggiornato con le modifiche inserite nella relativa proposta inviata alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare.
Detta disposizione, conformemente all’espressa volontà del soggetto richiedente l’autorizzazione, che rappresenta la maggioranza qualificata dei produttori della DOP o IGP interessata, persegue la finalità di evitare, in particolare nei casi in cui le modifiche riguardino la previsione di parametri tecnico – produttivi delle uve e/o di elaborazione dei vini più restrittivi rispetto ai precedenti, che per un medesimo aspetto produttivo coesistano, seppure transitoriamente, due discipline distinte, scongiurando così le possibili incertezze e discriminazioni di trattamento nei confronti degli operatori, evitando altresì i rischi di confusione nei confronti dei consumatori.
In tale contesto normativo, riguardo al termine di entrata in vigore ed alle condizioni di applicabilità dell’autorizzazione in questione, conformemente all’articolo 1 del citato decreto 23 dicembre 2015, si ritiene necessario fornire i seguenti ulteriori chiarimenti agli operatori, in relazione al livello delle modifiche:
a) modifiche del disciplinare concernenti l’inserimento di nuove categorie di prodotti e/o di aspetti tecnico-produttivi, che si configurano in maniera restrittiva rispetto al preesistente disciplinare, (es.: variazione zona di produzione delle uve, variazione base ampelografica, riduzione resa uva/ettaro e resa uva/vino, variazione metodologia di elaborazione e caratteristiche dei prodotti, ecc.):
il decreto di autorizzazione deve necessariamente entrare in vigore antecedentemente all’inizio della determinata campagna vendemmiale (1° agosto di ciascun anno) ed essere applicabile soltanto per le produzioni derivanti da detta campagna vendemmiale ed eventualmente per le successive (ad es.: per essere applicabile per la prossima vendemmia 2017 il decreto deve entrare in vigore antecedentemente al 1° agosto 2017 e, per le modifiche in questione, il decreto non può avere valenza retroattiva per le vendemmie precedenti);
b) per le modifiche diverse da quelle di cui alla lettera a) (es.: variazione formale di parte del nome della denominazione, inserimento di nuove tipologie che possono essere elaborate dalla riclassificazione di produzioni precedentemente rivendicate, variazione delle disposizioni di confezionamento/imbottigliamento ed etichettatura, ecc.):
l’autorizzazione, che deve comunque entrare in vigore antecedentemente all’inizio della determinata campagna vendemmiale (1° agosto), oltre che nei confronti delle produzioni di detta vendemmia, può o deve essere resa applicabile anche nei confronti delle produzioni derivanti dalle vendemmie precedenti, che risultano compatibili dal punto di vista tecnico-produttivo col nuovo disciplinare, in relazione alle esigenze dei produttori interessati. Dette esigenze devono essere espressamente indicate dall’Associazione richiedente nell’ambito dell’istanza di autorizzazione all’etichettatura transitoria, per il seguito di competenza di questa Amministrazione.
2. Smaltimento delle giacenze delle vendemmie precedenti.
Coerentemente a quanto evidenziato al punto 1, al fine di limitare il periodo di coesistenza sul mercato delle produzioni autorizzate con il decreto di etichettatura transitoria in questione con quelle ottenute nel rispetto del preesistente disciplinare, con i conseguenti rischi di confusione nei confronti dei consumatori, sulla base di espressa istanza dell’Associazione richiedente, con lo stesso decreto di autorizzazione transitoria possono essere stabilite disposizioni e termini per lo smaltimento delle giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie precedenti.
Nel merito, tali richieste saranno valutate da questo Ministero per gli specifici casi ed in ragione al numero di campagne vendemmiali pregresse interessate.