Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 11-05-2017
Numero provvedimento: 6312
Tipo gazzetta: Nessuna

Legge 238/2016 – definizione di “aceto di ...”

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale codesta Associazione ha chiesto conferma dei propri orientamenti, relativamente alIa definizione di “aceto di ...”.

In particolare, con li ferimento al limiti minimo e massimo stabiliti dall’articolo 49 della richiamata legge per il tenore in acidità totale previsti per l’“aceto di”1 , codesta Associazione ritiene che, in fase di produzione:

• è possibile uno scostamento dai richiamati limiti per il prodotto in corso di trasformazione, fermo restando che questi ultimi devono essere rispettati a partire dal momento in cui il prodotto assume la denominazione di “aceto di ...”;

• nel caso dell’arricchimento di un vino base, oltre ai limiti stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione europea per tale pratica, lo stesso dovrà essere operato in modo tale che, nella successiva trasformazione in aceto di vino, non sia oltrepassato il predetto limite massimo di acidità.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

In richiamato articolo 49, comma 1, della L. n. 238/16 prevede che la denominazione “aceto di ...” è riservata al prodotto che, tra l’altro, presenta al momento dell’immissione al consumo umano diretto o indiretto i menzionati valori di acidità totale (espressa in acido acetico).

Inoltre, come già evidenziato da codesta Associazione, il successivo articolo 52, comma 1, prevede, tra l’altro, che “Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme delI’Unione europea nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico industriale...”.

D’altra parte, il comma 2, lettera a), di quest’ultimo articolo consente l’aggiunta di acqua nella preparazione degli aceti (“... purché sia effettuata soltanto negli acetifici ...”).

Ciò posto:

• si conferma che, per i prodotti ancora in corso di trasformazione, non ancora denominabili “aceto di ...”, i quali, quindi, non possono essere ritenuti immessi al consumo umano, non sussiste l’obbligo di osservare i limiti sopra menzionati;

• quanto appena precisato può applicarsi anche al caso dell’arricchimento di un vino base da sottoporre alla trasformazione in aceto di vino: pertanto, si è dell’avviso che dal vino arricchito in conformità delle norme dell’UE, può ottenersi un prodotto ancora in fase di trasformazione la cui acidità totale, espressa in acido acetico, è superiore a 12 g/100ml, fermo restando che tale acidità deve, ad esempio mediante l’aggiunta di acqua, essere riportata entro il valore limite prima che il prodotto stesso assuma la denominazione “aceto di vino” e sia immesso al consumo.

 

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1Nel caso del’“aceto di...” diverso dall’aceto di vino il limite minimo è 5g/100ml. Nel caso dell’aceto di vino il limite minimo è 60 g/l (Allegato VII, Parte lI, punto n. 17) del Reg. n. 1308/13. Nel caso dell’“aceto di...” diverso dall’aceto di alcol il limite massimo è 12g/100ml. Nel caso dell’aceto di alcol il limite massimo è 20g/100ml.