Uso del termine “millesimato” nell’etichettatura di un vino frizzante DOC. Quesito.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ufficio del Dipartimento ICQRF, al fine di corrispondere al quesito posto da un’azienda, nonché sul piano della generalità, ha chiesto il parere dello scrivente Ufficio in merito alla possibilità di indicare il termine “millesimato” nell’etichettatura del vino frizzante “Prosecco” Treviso.
Al riguardo, si premette che la vigente normativa in materia di etichettatura e presentazione dei vini dell’Unione europea non prevede disposizioni concernenti la definizione e l’uso del termine “millesimato”.
Tuttavia, considerato che:
– nella normativa nazionale il termine “millesimato” viene associato ai vini spumanti soltanto all’art. 31, comma 12, della L. n. 238/16, nell’ambito della disposizione relativa all’obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve per talune categorie di vini DO. Ciò tenuto conto del fatto che nella prassi operativa detto termine è stato associato all’etichettatura dei vini spumanti;
– lo stesso termine è comunque riferito al “millesimo”, ovvero all’annata di produzione delle uve che sono alla base del relativo vino; in tal senso alcuni disciplinari di vini DO spumanti prevedono in positivo l’uso di detto termine;
– con lo specifico decreto applicativo della L. n. 238/16 in materia di etichettatura e presentazione dei vini, da adottare successivamente all’emanazione del corrispondente regolamento delegato della Commissione UE, potrà essere stabilita la puntuale disciplina per l’uso del termine “millesimato”,
lo scrivente ritiene che, in attesa dell’emanazione del citato decreto, il termine “millesimato” può essere utilizzato anche nell’etichettatura e presentazione del vino frizzante in questione, nonché di altre categorie di prodotti vitivinicoli, purché siano comunque designati con l’annata di produzione delle uve, in conformità alla vigente normativa UE (in particolare artt. 61 e 63 del Reg. n. 607/09) e nazionale (art. 31 della L. n. 238/16).
Pertanto, il termine “millesimato” può figurare nell’etichettatura dei vini soltanto in associazione all’indicazione dell’annata di produzione delle relative uve, anche al fine di non trarre in inganno il consumatore medio, che è portato ad associare detto termine con l’annata di produzione del relativo vino. Ciò in conformità alla norma di etichettatura orizzontale di cui all’articolo 7, par. 1, del Reg. UE n. 1169/11, in base alla quale “...le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare... per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione,... il metodo di fabbricazione o di produzione”.