Richiesta di chiarimento inerente l’art. 18 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 in merito alla detenzione di anidride carbonica negli stabilimenti enologici.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta Associazione, di pari oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’articolo menzionato in oggetto.
In proposito, codesta Associazione ha ritenuto che debbano distinguersi le seguenti due fattispecie:
• in caso di stabilimenti enologici nell’ambito dei quali vengono prodotti esclusivamente vini fermi, l’introduzione della CO2 non dovrebbe essere subordinata ad alcuna comunicazione;
• in caso di stabilimenti di produzione c.d. promiscui ovvero laddove nella stessa cantina si producano sia vini fermi che vini spumanti e/o frizzanti, l’introduzione di CO2 nello stabilimento enologico dovrebbe essere subordinata ad apposita e contestuale comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato.
Al riguardo, nel richiamare quanto già rappresentato nella circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 2016 di questo Ispettorato a commento della disposizione precitata, si conferma quanto ritenuto da codesta Associazione e che la comunicazione prevista dall’articolo 18, comma 2 della legge, deve essere presentata contestualmente ad ogni introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, in cui si producono i vini spumanti e i vini frizzanti (diversi dagli analoghi prodotti gassificati).