Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-03-2017
Numero provvedimento: 4152
Tipo gazzetta: Nessuna

Chiarimenti sui rivenditori al minuto e dei punti vendita delle cantine non obbligati alla tenuta dei registri (art. 22, 37 e 38 del Reg n. 436/09).

Sono pervenuti a questa amministrazione centrale richieste di chiarimenti in merito all’oggetto e, in particolare, circa l’eventuale possibilità di esonero dalla tenuta del registro da parte di “rivenditori al minuto” e di “punti vendita” che effettuano vendite oltre che a consumatori privati anche ad altri operatori professionali quali bar, enoteche, ristoranti e simili.

Al riguardo si fa presente guanto segue.

L’art. 37 del Reg. n. 436/09, di seguito Regolamento, prevede che non siano soggetti all’obbligo della tenuta dei registri i rivenditori al minuto e i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul punto.

Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, per rivenditori al minuto si intendono le persone fisiche o giuridiche, o le associ azioni di tali persone, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi determinati da ciascuno Stato1 . Sono esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

L’art. 38, p. 2, ultimo comma, del Regolamento, inoltre esonera dalla tenuta del registro vitivinicolo anche i punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale2  e riforniti da uno o più depositi centrali (possono trattarsi anche di stabilimenti enologici) ad essi appartenenti. Le consegne destinate a tali punti vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.

Si fa presente che ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. e), del D.lgs. 109/92 per consumatore si intende “il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”. Inoltre, il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art. 22) e “consumatore finale (utilizzatore finale2)” (art. 37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).

Pertanto, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo e fatte salve le norme in materia di commercio e fiscale, possano effettuare vendite oltre che a privati consumatori anche ad altri operatori professionali assimilati a consumatori/utilizzatori finale (ristoranti, bar, etc.), sempre che siano rispettati tutti i presupposti richiesti dal Regolamento e dal D.m. 20 marzo 2015, 293 per la figura di rivenditore al minuto

 

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[1] ll D.m. 20 marzo 2015, 293, all’art. 2, c. 1, lettera i), ha previsto che per “piccoli quantitativi” si intendono le vendite di:

• vini e di mosti parzialmente fermenentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,

• mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

[2] Nel testo in inglese del Regolamento “end user” e non “final consumer” come in genere viene indicato il consumatore finale.