Chiarimenti sull’applicazione degli articoli 83 e 85 della legge n. 238/16.
Con nota n. 7265 del 1° febbraio 2017 (all. 1), l’ufficio territoriale ICQRF nord-est ha richiesto alcuni chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione di talune disposizioni contenute nella legge n. 238/16, riguardanti in particolare le modalità di pagamento delle sanzioni, le rispettive causali ed i capitoli di spesa ai quali imputare i pagamenti medesimi, nonché alle modalità di attuazione del ravvedimento operoso da parte degli operatori.
Al riguardo, si forniscono di seguito i richiesti chiarimenti.
1) In merito alle modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’art. 83, comma 2, della legge n. 238/16 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati mediante versamento presso le tesorerie dello Stato competenti per territorio. In altri termini, quindi, anche le sanzioni riguardanti le violazioni che prima erano contestate ai sensi del D.lgs n. 260/00 e della legge n. 82/06, sia in forma ridotta che a seguito di ordinanza-ingiunzione, dovranno essere pagate mediante versamento in tesoreria e non più con mod. F23. Pertanto, il mod. F23 si dovrà usare esclusivamente per il pagamento delle spese di notifica e di procedimento (codice 948T, riferito al capitolo 3590). Anche per il pagamento degli importi relativi a tali ultime spese, tuttavia, è consentito il versamento in tesoreria, come da allegate indicazioni del ministero dell’Economia e delle finanze (all.2).
2) Con riguardo, poi, ai capitoli di bilancio sui quali vanno imputati i pagamenti, occorre distinguere in base alla violazione accertata: mentre il versamento delle sanzioni indicate all’art. 83, comma 3, della legge n. 238/16 si effettuerà sul capo XVII, capitolo 3373 (come avveniva prima per le sanzioni previste dall’abrogato D.lgs n. 61/10), il versamento di tutte le altre sanzioni (ex D.lgs n. 260/00 e legge n. 82/06,) avverrà sul capo VIII, capitolo 2301 (per il quale si allega l’elenco dei codici IBAN di riferimento (all. 3), reperibile anche sul sito internet del ministero dell’Economia e delle finanze).
3) Per quanto concerne le modalità di attuazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 85 della legge n. 238/16, si ritiene che gli operatori che intendano avvalersi dell’istituto, in sede di effettuazione del pagamento della sanzione ridotta, debbano indicare nella causale la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione effettuata e darne comunicazione all’ufficio ICQRF competente, con nota inviata a mezzo PEC o altro mezzo idoneo legalmente riconosciuto, unitamente alla quietanza del versamento effettuato.
Ravvedimento operoso art. 85 legge n. 238 12 dicembre 2016
Competenza: Il direttore dell’ufficio territoriale. Le sanzioni devono essere pagate presso le tesorerie provinciali dello Stato. L’elenco dei codici IBAN è reperibile sul sito del MEF. Nella causale del pagamento, che deve ssere effettuato entro il giorno successivo alla regolarizzazione, va indicato il tipo di errore o omissione che devono poi essere comunicati con nota a mezzo PEC o altri mezzi idonei legalmente riconosciuti, all’ufficio ICqrF competente entro tre giorni dal pagamento, unitamente alla quietanza del versamento effettuato.
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Riduzione prevista dall’art. 85 comma 1 lettera a) |
Sanzione ridotta ad 1/5 se prevista in misura fissa, ad 1/5 del minimo se è previsto un minimo e un massimo, ma comunque non inferiore a 50 € |
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Riduzione prevista dall’art. 85 comma 1 lettera b) |
Sanzione ridotta ad 1/6 del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 €, se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro 1 anno dall’ommissione o dall’errore |
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Riduzione prevista dall’art. 85 comma 1 lettera c) |
Per la violazione di cui all’art. 78 comma 3, sanzione ridotta a 1/8 del minimo, se presentata con un ritardo < a 30 gg ma comunque non < a 50 € |
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Violazione |
Sanzione |
Descrizione violazione |
Imputazione |
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Art. 13 c 3 |
Art. 73 c 12 lett. a) da 100 € a 1.000 € |
Mancata comunicazione istituzione centri di raccolta sottoprodotti fuori fabbrica |
Capo VIII - Capitolo 2301
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Art. 14 c 1 |
Art. 73 c 12 lett. b) da 100 € a 1.000 € |
Mancata comunicazione dichiarazione preventiva spumanti e bevande aromatizzate, bevande spiritose ecc. Da farsi entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione. |
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Art. 14 c 3 |
Art. 73 c 12 lett. b) da 100 € a 1.000 € |
Stabilimenti spumantistici, mancata comunicazione dichiarazione preventiva vini frizzanti, bevande aromatizzate bevande spiritose ecc. Da farsi entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione. |
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Art. 10 c 3 |
Art. 73 c 12 lett. c) da 100 € a 1.000 € |
Mancata comunicazione di fermentazioni fuori periodo previste dai disciplinari. Da farsi immediatamente. |
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Art. 12 c 2 |
Art. 73 c 12 lett. d) da 100 € a 1.000 € |
Mancata comunicazione produzione mosto cotto (saba-sapa) in cantine promiscue. Da effettuare entro cinque giorni prima dell’inizio attività |
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Art. 13 c 4
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Art. 73 c 12 lett. g) da 100 € a 1.000 € |
Mancata comunicazione di detenzione vinacce per usi diversi da distillazione. Da farsi per campagna vitivinicola, antecedentemente alla prima introduzione. |
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Art. 50 c 1 |
Art. 76 comma 5 da 600 € a 3.000 € |
Mancata comunicazione planimetria acetifici con produzione annua > 20 hl e depositi di aceto allo stato sfuso. Da farsi secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 2. |
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Art. 50 c 1 |
Art. 76 comma 5 da 100 € a 1.000 € |
Mancata comunicazione planimetria acetifici con produzione annua > 20 hl e depositi di aceto allo stato sfuso. Da farsi secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 2. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 hl |
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Violazione |
Sanzione |
Descrizione violazione |
Imputazione |
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Art. 78 c 1 |
Art. 78 comma 1 da 300 € a 3.000 € |
Mancata presentazione dichiarazione di raccolta e produzione e di giacenza. Presentazione in maniera difforme. Per prodotti non DOP/IGP |
Capo XVII - Capitolo 3373 |
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Art. 78 c 1 |
Art. 78 comma 1 da 500 € a 3,000 € |
Mancata presentazione dichiarazione di raccolta e produzione e di giacenza. Presentazione in maniera difforme. Per prodotti atti a dare DOP/IGP |
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Art. 78 c 1 |
Art. 78 comma 1 da 50 € a 300 € |
Mancata presentazione dichiarazione di raccolta e produzione e di giacenza. Presentazione in maniera difforme. Per errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione o riferite a superfici < a 0,5 ha o produzioni < a 100 hl o a 10 t. |
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Art. 78 c 2 |
Art. 78 comma 2 da 2.000 € a 10.000 |
Presentazione dichiarazione di raccolta e produzione con quantitativi superiori |
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Art. 78 c 2 |
Art. 78 comma 2 da 4.000 € a 20.000 |
Presentazione dichiarazione di raccolta e produzione con quantitativi superiori, se il quantitativo di prodotto dichiarato è > a 10 t ovvero 100 hl |
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Art. 78 c 3 |
Art. 78 comma 3 1.000 € |
Ritardata presentazione dichiarazione di raccolta e produzione e di giacenza |
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Art. 78 c 3 |
Art. 78 comma 3 300 € |
Ritardata presentazione dichiarazione di raccolta e produzione e di giacenza, se il ritardo non supera i 30 giorni lavorativi. Prodotti non DOP/IGP |
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Art. 78 c 3 |
Art. 78 comma 3 500 € |
Ritardata presentazione dichiarazione di raccolta e produzione e di giacenza, se il ritardo non supera i 30 giorni lavorativi. Prodotti DOP/IGP. |
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Art. 78 c 4 |
Art. 78 comma 4 da 500 € a 15.000 € |
Obblighi relativi ai documenti di accompagnamento e dei registri |
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Art. 78 c 4 |
Art. 78 comma 4 da 150 € a 4.000 € |
Obblighi relativi ai documenti di accompagnamento e dei registri. Nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell’identificazione dei soggetti, della quantità e qualità del prodotto, o nel caso in cui il quantitativo è < a 100 hl o 10 t sfuso e a 10 hl confezionato |
Capo VIII - Capitolo 2301 |
Codici IBAN sanzioni legge n. 238/16
(omissis)