Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 10-01-1991
Numero provvedimento: 15002
Tipo gazzetta: Nessuna

Aumento del titolo alcolometrico dei v.q.p.r.d.

1. Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale è stato chiesto di conoscere se sia normativamente consentita la possibilità di arricchire con mosto concentrato rettificato v.q.p.r.d. che utilizzino nella designazione il nome di un’unità geografica più piccola della regione determinata medesima, atteso che l’art. 13, paragrafo 2 del Reg. n. 2392/89 prevede la possibilità di denominare con il riferimento a tali sottozone esclusivamente quei vini che siano stati ottenuti con uve tutte provenienti da detta unità geografica più piccola della regione determinata.

2. Al riguardo, si è dell’avviso che occorra distinguere fra l’utilizzo del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato nella pratica dell’arricchimento: infatti il M.C.R. costituisce un prodotto neutro, per il quale non risulta determinante una specifica propensione geografica e, pertanto, devesi ritenere consentito l’utilizzo di tale prodotto nell’arricchimento anche dei v.q.p.r.d. che fanno riferimento ad una sottozona secondo le modalità normativamente precisate, senza alcun riferimento all’origine geografica del M.C.R. medesimo.

3. Viceversa, il mosto concentrato mantiene una particolare attitudine geografica connessa all’origine delle uve dalle quali è ottenuto e, pertanto, qualora si utilizzi nell’arricchimento di v.q. p.r.d. designati con riferimento ad una sottozona, il mosto concentrato medesimo, a parere di questo Ispettorato centrale, deve provenire da uve raccolte in quella specifica unità geografica.