Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 20-10-2016
Numero provvedimento: 12850
Tipo gazzetta: Nessuna

Lieviti per uso enologico.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale è stata evidenziata la necessità di tener conto del parere della Commissione UE n. ARES(2016)39801 03 del 28 luglio 2016, richiesto ed ottenuto da codesta Unione e che si allega in copia alla presente.

In particolare codesta Unione ritiene che le conclusioni riportate nel suddetto parere appaiono difformi dagli orientamenti recentemente espressi da questo ispettorato, che si presume di identificare nella nota n. 6367 del 12 maggio 2016 ed in quelle in essa richiamate (n. 9006 del 18 giugno 2013 e n, 13566 del 16 settembre 2013), già condivise con le direzioni generali in indirizzo.

La Commissione europea, in particolare, ha evidenziato che:

«...seules les levures de vinification sèches ou en suspension vinique sont autorisées par le règlement (EC) N°606/09, annexe IA, point 5. En conséquence, les levures qui se trouvent en suspension dans des solutions aqueuses autre que viniques ne sont pas autorisées...» («... solo i lieviti per vinificazione secchi o in sospensione vinica sono autorizzati dalI’allegato lA, punto 5, del reg. n. 606/09. Di conseguenza, i lieviti che si trovano in sospensione nelle soluzioni acquose diverse da quelle viniche non sono autorizzati...»).

Al riguardo, questo Ispettorato, acquisito anche il concorde avviso dell’ufficio PIUE VII della direzione generale delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, conferma il contenuto delle note: sopra menzionate, che si intende qui integralmente richiamato, poiché non si pone in contrasto né con la normativa di riferimento né con il parere espresso dai servizi della Commissione UE.

In proposito, si evidenzia che i lieviti in crema:

– sono un prodotto intermedio del processo normalmente seguito per la produzione dei lieviti secchi, del quale non sono eseguite le fasi finali di concentrazione ed essiccazione; non si tratta, quindi, di sospensioni di lieviti in acqua o in soluzioni acquose (in cui sono possibilmente disciolti altri componenti) bensì di una coltura liquida di lieviti selezionati, conforme alle modalità di produzione e commercializzazione disciplinate dal D.m. 10 ottobre 1977;

– devono essere disciolti in uno dei prodotti vitivinicoli elencati dalla citata disposizione del reg. n. 606/09, in modo tale da ottenere una sospensione vinica di tali lieviti selezionati: solo quest’ultima può essere aggiunta alla massa da fermentare, così come previsto dal reg. n. 606/09, riga n. 5 dell’allegato lA.

Poiché nessuna disposizione dell’Unione europea o nazionale fornisce una definizione di «lieviti in sospensione vinica» né prevede particolari condizioni riguardo alle modalità del loro ottenimento o della loro commercializzazione, non sussiste alcuna limitazione alla possibilità di ottenimento di tali preparazioni, anche in cantina, semplicemente aggiungendo la coltura liquida di lieviti selezionati ad uno dei citati prodotti vitivinicoli.

Né d’altra parte, il parere della Commissione UE sembra potersi estendere a fattispecie diverse dall’ambito delle citate disposizioni del reg. n. 606/09, che disciplinano il mero impiego dei lieviti per vinificazione secchi o in sospensione vinica.

In tal senso, anche l’invocata applicazione, da parte di codesta Unione, delle disposizioni nazionali di cui all’articolo 25, comma 1, della legge n. 82/06, deve essere ignorata nel caso di specie, posto che qualsiasi limitazione alla commercializzazione e alla detenzione in cantina dei lieviti in crema, impedirebbe, di fatto, la pratica consentita dall’Unione europea dell’impiego di lieviti in sospensione vinica, come dianzi precisato.

Per quanto precede, nulla osta alla commercializzazione, alla detenzione nelle cantine o negli stabilimenti enologici e all’impiego, in sospensione vinica, delle colture liquide di lieviti selezionati, purché in ottemperanza alle sopra richiamate disposizioni ed alle indicazioni già fornite con le richiamate note.