Riforma PAC – Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni vino di cui all’art. 49 del reg. n. 1308/13 – Modificazioni ed integrazioni alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 e prot. n. ACIU.2015.429 del 30 settembre 2015.
Modificata dalla circolare AGEA n. 66074 del 25 agosto 2017.
La presente circolare illustra la disciplina delle assicurazioni uva da vino di cui all’art. 49 del reg. n. 1308/13 a partire dalla campagna 2016.
1. Piano assicurativo individuale
Il D.m. 8 marzo 2016 n. 1018 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni contenute nel D.m. 12 gennaio 2015 n. 162.
In particolare, l’art. 2 modifica gli elementi minimi obbligatori del PAI previsti dall’allegato B), lettera b), del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162. Inoltre, con riferimento alle polizze relative all’assicurazione uva da vino di cui all’art. 49 del reg. n. 1308/13, l’art. 3 del D.m. 8 marzo 2016 n. 1018, così come sostituito dall’art. 1 del D.m. 31 marzo 2016 n. 7629 stabilisce che: «in deroga all’articolo 14, comma 2, lettera c), per la sola annualità 2016 è consentita, fino alla data del 31 maggio 2016, la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate o dei certificati di adesione alle polizze collettive, prima della sottoscrizione del piano assicurativo individuale e previa presentazione della manifestazione di interesse, a copertura dei rischi riportati all’allegato 1, punto 1.2 del piano assicurativo agricolo 2016, nell’ambito delle combinazioni stabilite all’articolo 3, comma 2, del piano stesso, sulle colture assicurabili previste dal citato piano assicurativo. I piani assicurativi individuali relativi alle polizze assicurative agevolate o ai certificati di adesione alle polizze collettive di sopra dovranno essere rilasciati entro la data del 31 luglio 2016».
Si precisa che gli agricoltori interessati alla stipula di polizze aventi ad oggetto produzioni di uva da vino devono presentare la suddetta manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’ambito del SIAN. Si rammenta, infatti, che le manifestazioni di interesse sono dirette a garantire la finanziabilità dell’aiuto con fondi FEASR per le polizze per le quali non vi è sufficiente capienza di fondi FEAGA.
In caso di sottoscrizione del PAI prima della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate o di certificati di adesione alle polizze collettive, invece, non è necessario presentare la manifestazione di interesse.
Si fa presente che gli agricoltori interessati a stipulare una polizza assicurativa sia per le produzioni di uva da vino sia per altre produzioni ricadenti nell’ambito di applicazione della sottomisura 17.1 – assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante del PSRN 2014 – 2020 possono presentare un’unica manifestazione di interesse che ha valenza di copertura per tutte le polizze/certificati sottoscritti nel periodo 1 aprile - 31 maggio 2016 (in assenza della sottoscrizione dei corrispondenti PAI).
Il termine di sottoscrizione delle polizze in questione è stato spostato, da ultimo, al 15 luglio 2016, con D.m. 24 giugno 2016 n. 2510.
I piani assicurativi individuali relativi alle polizze assicurative agevolate o ai certificati di adesione alle polizze collettive che hanno trovato copertura tramite manifestazione di interesse devono essere regolarmente compilati e rilasciati entro la data del 31 luglio 2016 a pena di esclusione dall’aiuto.
2. Contrattazione, stipula e informatizzazione della polizza assicurativa e della quietanza di pagamento
Le polizze assicurative devono essere informatizzate nel sistema SGR nell’ambito del SIAN entro il 26 agosto di ciascun anno (8 settembre solo per il 2017) da parte degli organismi collettivi o dai CAA, rispettivamente per le polizze collettive e per le polizze individuali.
Inoltre, la quietanza di pagamento del premio assicurativo versato dall’agricoltore per le polizze individuali e, nel caso di adesione a un organismo collettivo, la quietanza del premio assicurativo pagato alla compagnia di assicurazione per conto degli agricoltori aderenti, devono essere informatizzate nel sistema SGR nell’ambito del SIAN entro il 15 settembre di ciascun anno.
3. Presentazione della domanda di aiuto/sostegno
La domanda di aiuto relativa all’assicurazione del raccolto di cui all’art. 49 del reg. n. 1308/13, nell’ambito delle misure previste dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo è presentata all’organismo pagatore competente in base alla regione di ubicazione del vigneto entro l’8 agosto di ciascun anno, secondo le modalità definite dall’organismo pagatore medesimo. L’agricoltore deve rilasciare le dichiarazioni necessarie all’accesso al sostegno comunitario per il FEAGA e per il FEASR.
Si fa presente che gli organismi pagatori competenti sono, ciascuno per la rispettiva regione, l’AGREA, l’AVEPA, l’ARTEA e l’OP Lombardia; l’organismo pagatore AGEA è competente per la rimanente parte del territorio nazionale.
Qualora le risorse finanziarie disponibili per il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo non siano sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno di spesa, le domande relative all’assicurazione del raccolto dell’uva da vino non finanziate con risorse comunitarie FEAGA trovano copertura nell’ambito del FEASR.
A tal fine, l’agricoltore sottoscrive un’unica istanza con la quale chiede di aderire al sostegno del programma nazionale vitivinicolo e, in via subordinata, al programma nazionale per lo sviluppo rurale, qualora la propria domanda non risultasse finanziabile dalle risorse FEAGA per quanto sopra detto. L’agricoltore dovrà impegnarsi, nella medesima domanda d’aiuto/sostegno sopraindicata, a produrre l’eventuale documentazione che dovesse rendersi necessaria ai fini del finanziamento in ambito FEASR.
Qualora le risorse disponibili nell’ambito del fondo FEAGA non fossero sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno di spesa, le stesse sono ripartite proporzionalmente tra gli organismi pagatori in relazione alla spesa ammissibile precedentemente comunicata ad AGEA coordinamento.
Si precisa che l’agricoltore interessato a percepire i contributi previsti per l’assicurazione uva da vino deve obbligatoriamente presentare la domanda nell’ambito FEAGA, nel rispetto dei termini sopra indicati. In assenza di tale domanda, infatti, l’agricoltore non potrà percepire neanche il contributo erogato in ambito FEASR, non potendo presentare direttamente nel FEASR la domanda di contributo.
Ciascun organismo pagatore procede all’erogazione del contributo seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande nel proprio sistema informativo e a parità di data in ordine crescente di spesa ammessa, fino all’esaurimento delle risorse assegnate. A tal fine, all’approssimarsi dell’esaurimento delle risorse assegnate, è possibile «scorrere» l’ordine di presentazione delle domande per garantire il pieno utilizzo delle risorse.
Al fine di consentire all’organismo pagatore AGEA l’esecuzione dei pagamenti delle domande che devono essere soddisfatte utilizzando le risorse FEASR, gli organismi pagatori trasmettono al medesimo OP secondo le modalità dallo stesso definite, le domande presentate (e non soddisfatte con i fondi FEAGA) unitamente ai controlli eseguiti.
4. Controlli oggettivi
A partire dalla campagna 2016 i controlli oggettivi riguardanti le domande estratte a campione nell’ambito del FEAGA sono gli stessi previsti nell’ambito FEASR, al fine di garantire l’omogeneità della disciplina tra fondi.
Il controllo oggettivo delle domande estratte a campione consiste nella verifica documentale delle polizze e di tutti i documenti rilevanti ai fini dell’ammissibilità del contributo (quietanza di pagamento, documentazione relativa alle rese, ecc.).
Gli esiti dei controlli eseguiti devono essere trasmessi dall’organismo pagatore che li ha eseguiti all’SGR ai fini della loro acquisizione per l’esecuzione degli eventuali successivi adempimenti di competenza.
I controlli in questione sono eseguiti dagli organismi pagatori competenti per il pagamento della misura di cui all’art. 49 del reg. n. 1308/13 per le sole domande il cui contributo è erogato con fondi FEAGA e dall’organismo pagatore AGEA per le polizze finanziate nell’ambito del FEASR.
5. Rimborso agli organismi collettivi di difesa
Con riferimento alla tematica concernente il rimborso da parte degli agricoltori ai consorzi di difesa del pagamento dei premi da questi effettuati in relazione alle polizze stesse si rappresenta che, al fine di uniformare la materia in questione con quanto previsto per la sottomisura 17.1 – assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante del PSRN 2014 – 2020, gli organismi pagatori devono verificare in fase di esecuzione dei controlli oggettivi l’avvenuto rimborso, al consorzio di appartenenza, della quota del premio di spettanza dell’agricoltore, pari all’importo del premio riportato nel certificato di polizza. A tal fine, la relativa documentazione deve essere resa disponibile all’organismo pagatore dall’agricoltore o dal consorzio di difesa.
Gli agricoltori, con riferimento alle domande assicurazione uva da vino liquidate in ambito FEAGA, devono provvedere all’esecuzione del rimborso di cui sopra entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della suddetta domanda.
Detto termine si applica esclusivamente alle polizze vino finanziate con fondi FEAGA.
Il mancato rispetto, totale o parziale, dell’obbligo di rimborso, o il rimborso eseguito successivamente alla data sopra fissata comporta l’inammissibilità totale della polizza al pagamento con conseguente recupero, da parte degli organismi pagatori, di quanto già eventualmente erogato in ambito FEAGA.