Organo: AdE - Agenzia delle Entrate
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 31-05-2016
Numero provvedimento: 95484936
Tipo gazzetta: Nessuna

IVA - aliquota mosto concentrato rettificato.

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 16 del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L’Associazione FederMosti, che rappresenta il settore dei produttori di mosti di uva concentrati rettificati (MCR), chiede chiarimenti in ordine all’aliquota IVA da applicare a tale prodotto.

Evidenzia, infatti, che, a partire dal 2010, erano sorti dei dubbi al riguardo, posto che alcuni operatori del settore ritenevano che detto prodotto dovesse essere assoggettato ad aliquote ridotte.

Pertanto, l’Associazione promosse alcune iniziative parlamentari volte a far chiarezza in relazione alla corretta aliquota IVA da applicare al MCR e il Governo di allora riconobbe la non esistenza di elementi ostativi alla riduzione al 10 per cento dell’aliquota IVA per l’MCR, come emerge dall’interrogazione parlamentare a risposta in Commissione, n. 5-03339 del 30 luglio 2010.

Nonostante ciò, l’aliquota IVA applicata al MCR è sempre rimasta quella ordinaria, fin quando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 13 gennaio 2016 (allegata alla richiesta di consulenza giuridica), sollecitata ad esprimersi sul Codice di Nomenclatura Combinata da attribuire al prodotto in commento, ha chiarito che il “mosto concentrato rettificato” avente le caratteristiche di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, Allegato 7 (parte 2, comma 14), deve essere classificato alla voce 17.02 della tariffa doganale, in luogo della voce doganale 20.09, applicata fino ad allora. A seguito di tale chiarimento, alcuni operatori del settore “del tutto autonomamente” hanno ritenuto che le cessioni di mosto concentrato rettificato debbano essere assoggettate ad IVA del 10 per cento, così come previsto dal n. 60) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in luogo di quella del 22 per cento, applicata sino a tutto il 13 gennaio 2016.

Pertanto, alcuni operatori del settore hanno formulato istanza di interpello presso la competente direzione regionale e la risposta fornita dalla Direzione Regionale del Veneto ha precisato che l’aliquota applicabile al mosto concentrato rettificato è quella del 10 per cento.

Tuttavia, segnala l’istante che non vi è unità di vedute al riguardo, poiché, in risposta ad apposito quesito formulato dal Dottor Nicola Testa, il Centro di assistenza Multicanale di Cagliari, con nota dell’8 febbraio 2016, in senso diametralmente opposto ai documenti sopra richiamati, ha affermato che l’aliquota applicabile al mosto concentrato rettificato è quella ordinaria del 22 per cento.

D’altra parte, numerosi operatori del settore, a seguito della predetta Nota dell’Agenzia delle Dogane, nonché del parere reso dalla Direzione regionale del Veneto, pur consapevoli del valore inter partes dell’interpello, richiamandosi all’articolo 26, comma 3, del d.P.R. 633/1972, ancora una volta del tutto “autonomamente” ed al di fuori di qualsiasi indicazione da parte degli Organi preposti, hanno ritenuto, in qualità di cessionari, di poter richiedere nota di variazione della sola imposta per le operazioni per cui non è ancora decorso il termine di un anno dallo svolgimento della stessa.

È di tutta evidenza, a parere dell’Associazione istante, che gli operatori del settore “non sono incorsi in errori di fatturazione”, limitandosi ad applicare l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, così da rendere non del tutto chiara l’applicabilità dell’articolo 26, comma 3, del d.P.R. 633/1972.

Infine, FederMosti evidenzia che non tutti gli operatori del settore sono soggetti ad un medesimo regime fiscale con riferimento all’aliquota IVA relativa a tale prodotto, come nel caso del differente regime cui sono assoggettate le “cantine sociali e/o le cooperative”.

Tutto ciò premesso, l’Associazione istante chiede chiarimenti in relazione a:

1. l’aliquota IVA da applicare alle transazioni aventi ad oggetto il mosto concentrato rettificato;

2. l’applicabilità dell’articolo 26, comma 3, del d.P.R. 633/1972;

3. i comportamenti che gli operatori del settore dovranno assumere con riferimento ad eventuali richieste di rimborso dell’IVA relative a periodi di imposta precedenti al primo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Associazione istante non prospetta alcuna soluzione, ma evidenzia che vi è estrema urgenza di ricevere puntuali indicazioni in ordine ai chiarimenti richiesti, posto che numerosi operatori non solo hanno estrema necessità di provvedere alla fatturazione degli ordini evasi successivamente la Nota resa dall’Agenzia delle Dogane, ma alcuni di essi hanno già ricevuto richieste di emissione di note di credito, per le quali è indispensabile assumere delle decisioni del caso in tempi strettissimi.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito al quesito formulato, concernente l’aliquota IVA applicabile al prodotto “mosto d’uva concentrato rettificato”, occorre prendere in considerazione la classificazione merceologica effettuata, in sede di accertamento tecnico, dalla competente Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 1453 del 13 gennaio 2016. Nella citata nota, in particolare, è stato precisato che “il mosto d’uva concentrato rettificato è uno sciroppo di zucchero d’uva non aromatizzato né colorato, ottenuto depurando il mosto d’uva da tutte le sue componenti eccetto lo zucchero ed è prevalentemente utilizzato a fini alimentari. Le caratteristiche necessarie per poter considerare un prodotto come “mosto d’uva concentrato rettificato” sono definite nell’allegato VII (parte 2, comma 14) del Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Pertanto, nel caso in cui il prodotto in questione possegga tali requisiti, esso potrà essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito del Capitolo 17 della Tariffa Doganale: “Zuccheri e prodotti a base di zuccheri”, alla voce 1702 “Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati”.

Tale classificazione - continua l’Agenzia delle Dogane - è supportata anche dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, “ nonché dal Regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione”, in quanto tale prodotto, “privato di tutti gli altri elementi ad eccezione degli zuccheri, ha perso le caratteristiche di un mosto d’uva concentrato della voce 2009.”

Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile al prodotto in questione, si osserva che la Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, elenca tra i prodotti cui applicare l’aliquota del 10 per cento, al n. “60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02)”, richiamando parte della voce doganale 17.02 della Tariffa doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987, cui fa riferimento la Tabella allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Anche tale voce doganale, al pari di quella attualmente in vigore e presa in considerazione dall’Agenzia delle Dogane, comprendeva, alla voce 17.02, “altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati”.

Pertanto, alla luce della classificazione doganale effettuata dalla competente Agenzia delle Dogane, deve ritenersi che al prodotto “mosto d’uva concentrato rettificato”, conforme al Regolamento UE n. 1308/2013, in quanto “sciroppo di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti” come tale classificato nell’ambito della voce doganale 17.02, si renda applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in forza del n. 60) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che espressamente prevede “sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati” di cui alla voce doganale 17.02 della Tariffa doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987.

In merito al secondo quesito sollevato, relativo alla possibilità di emissione di una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, si osserva che la citata disposizione, rimette alla facoltà delle parti la possibilità, entro il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione, di operare la rettifica per inesattezze della fattura emessa.

In alternativa, il cedente, che ha emesso la fattura, potrà chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA indebitamente versata, attraverso l’azione generale di rimborso di cui all’articolo 21 co. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.