Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 12-05-2016
Numero provvedimento: 6367
Tipo gazzetta: Nessuna

Lieviti liquidi in sospensione vinica – Allegato IA del reg. n. 606/09.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta unione, in relazione alle note prot. n. 9006 del 18 giugno 2013 e prot. n. 13566 del 16 settembre 2013 di questo ICQRF, ha richiesto un parere circa possibilità di commercializzare i lieviti liquidi per la vinificazione esclusivamente in «sospensione vinica», in conformità alle disposizioni recate dalla riga n. 5 dell’allegato lA del regolamento citato in oggetto.

Al riguardo, si fa presente che la citata disposizione dell’Unione europea si riferisce all’impiego di lieviti secchi o in sospensione vinica, mentre nessuna prescrizione viene fornita in merito alla loro commercializzazione.

In tal senso, appare conforme al citato disposto quanto previsto dal D.m. del 10 ottobre 1977, circa la commercializzazione dei lieviti in coltura liquida, le cui disposizioni si ritengono tuttora applicabili, non essendo state esplicitamente abrogate dalla legge n. 82/06, a differenza di quelle menzionate dall’art. 47 della medesima legge.

Pertanto, acquisito anche il concorde avviso delle direzioni generali che leggono per conoscenza, si conferma quanto chiarito con la citata nota prot. n. 13566 del 16 settembre 2013.