Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 11-05-2016
Numero provvedimento: 6279
Tipo gazzetta: Nessuna

Chiarimenti in materia di detenzione a scopo di commercio di mosti e di vini contenenti alcol metilico.

Si fa riferimento alla nota del 4 aprile 2016 della S.V., con la quale è stato posto il quesito concernente l’oggetto.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in ordine a presunti profili di contrasto delle norme nazionali rispetto a quelle dell’Unione europea in materia di quantità massima consentita di alcol metilico nei vini prodotti in Italia, tenuto conto del quantitativo dello stesso alcol che deriva dalla conforme effettuazione della pratica dell’aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC).

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Appare chiaro che la quantità massima consentita di alcol metilico nei prodotti vitivinicoli, fissata dalle norme nazionali, risponde ad evidenti finalità di prevenzione delle frodi e di tutela della salute pubblica, ma non si pone in contrasto con le norme dell’UE che, peraltro, nulla dispongono nella specifica materia.

In proposito, si rileva che anche l’OIV ha fissato dei limiti di riferimento per il contenuto in alcol metilico, prevedendo che l’utilizzo di DMDC debba tener conto della necessità di non superare i predetti limiti.

In tal senso, non si ravvisano particolari difficoltà per il commercio al consumo dei vini in Italia o in altri Stati membri o al di fuori dell’UE, tenuto conto che, diversamente da quanto sostenuto nella nota in riferimento, l’aggiunta massima di DMDC ai vini (200 mg/l) si traduce in un innalzamento del tenore di alcol metilico nel vino pari a circa 0,121 ml/l (95,60 mg/l).

Quindi, in considerazione dei dati presenti in letteratura circa i contenuti di metanolo mediamente presenti nei vini, nell’impiego del DMDC occorrerà tenere conto di un dosaggio adeguato al fine di non superare i limiti stabiliti dalle norme nazionali.