Definizioni commerciali di mosto concentrato rettificato e di succo d’uva deionizzato.
Si fa riferimento alla nota n. FM-04-2016 della Federmosti trasmessa, per il seguito di competenza, alla scrivente dalla Direzione Generale della Prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentali con nota n. 3128 del 4 marzo 2016.
Al riguardo si fa presente che questa Amministrazione si attiene, nell’espletamento delle attività istituzionali, alle disposizioni vigenti e ai pareri forniti da eventuali altre amministrazioni coinvolte e dall’Unione Europea.
In merito alla questione in oggetto i pareri a cui si fa riferimento sono quelli fomiti dal ministero dello Sviluppo economico con nota n. 118393 del 11 luglio 2013 e dalla Commissione europea con note ARES (2015) 4791221 del 3 novembre 2015 e da ultimo ARES (2016) 1367652 del 18 marzo 2016.
Nello specifico, si ritiene che, le sostanze zuccherine ottenute dai succhi d’uva concentrati sottoposti a trattamento con scambio ionico ed eventualmente al successivo processo di cristallizzazione non possono essere denominate «Succo d’uva concentrato deionizzato».
Infatti, l’uso della denominazione «Succo d’uva concentrato deionizzato» o altre equivalenti, non sono conformi a quanto stabilito dalla Direttiva 112/01, in quanto il processo di rettifica - deionizzazione è espressamente vietato dalla Direttiva stessa. L’uso dei termini «Succo d’uva» o «Succo d’uva concentrato» è inoltre normato dalle disposizioni di cui al D.lgs n. 151/04.
La denominazione «Succo d’uva concentrato deionizzato», inoltre, non è sinonimo di «zucchero d’uva» (vedi nota Commissione UE ARES (2016) 1367652 del 18 marzo 2016).
Lo stesso prodotto non è in alcun modo riconducibile al MCR, in quanto tale prodotto è definito esclusivamente ai sensi del regolamento n. 1308/13 (allegato VII, parte Il, punto 14 lettera iii). Per le stesse ragioni non è conforme la denominazione «Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti all’allegato XI ter del reg. 1234/07».
Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene regolare la denominazione «succo d’uva concentrato deionizzato» o altre equivalenti proposta dalla Federmosti, in quanto tale definizione esula sia dalla normativa «Succhi» (Direttiva 112/01 e D.lgs. n. 151/04) sia da quella vitivinicola.
Si ricorda, infine, che qualsiasi termine utilizzato per definire un prodotto non deve essere fuorviante per il consumatore.