Gestione cali di lavorazione dei vini spumanti.
Si fa riferimento alla nota di codesta Società del 18 gennaio 2016, relativa all’oggetto.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
D’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinataria della presente per conoscenza, si premette che, ai sensi della vigente normativa e della ormai consolidata prassi, in vigenza dell’aliquota d’accisa pari a 0, per gli stabilimenti di produzione di vino, sono riconosciute valide, anche agli effetti fiscali, le disposizioni di tutela agricola riguardanti le modalità per l’accertamento delle materie prime e la tenuta dei registri contabili.
In altre parole, per le registrazioni relative ai cali di lavorazione dei vini spumanti sono applicabili le sole disposizioni dell’art, 10 del Decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 nonché dell’art, 4 dei decreto prot. n. 293 del 20 marzo 2015 relativo alla dematerializzazione dei registri vitivinicoli.
Ciò posto, in merito agli specifici punti evidenziati nella nota in riferimento, si specifica che:
– nessuna tolleranza è prevista al momento della presa in carico sul registro dei prodotti trasportati allo stato sfuso; la tolleranza massima pari all’1,5% è prevista solo sul quantitativo indicato sul documento che accompagna il prodotto trasportato allo stato sfuso; colui che riceve il trasporto ha comunque l’obbligo di prendere in carico sui registri il quantitativo effettivamente trasportato; inoltre, è previsto che il destinatario informi l’Ufficio dell’ICQRF territorialmente competente, per iscritto, se le perdite reali superino la predetta tolleranza durante il trasporto;
– nel caso delle operazioni di spumantizzazione, le richiamate disposizioni devono essere applicate nel senso che, per ogni cuvée avviata alI’elaborazione:
• è sempre ammessa e può essere registrata al termine delle operazioni di elaborazione, compresi l’eventuale arricchimento speciale della cuvée e l’imbottigliamento, la perdita oppure l’eccedenza del vino spumante realmente constatata fino all’1,5% del volume del vino spumante annotato a registro, quest’ultimo diminuito dell’eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio;
• se documentabili e, comunque, adeguatamente motivate, possono essere registrate perdite ed eccedenze di cui si verifichi l’esistenza, in misura maggiore rispetto alla predetta percentuale; nel caso della tenuta di registri sul supporto cartaceo ufficialmente vidimato, dovrà darsi apposita comunicazione all’Ufficio ICQRF territorialmente competente;
– appaiono trascurabili le eventuali problematiche connesse alle tabelle di taratura dei recipienti ed alle temperature ambientali, posto che le misurazioni dei quantitativi fisicamente giacenti da parte del personale ispettivo di questo ICQRF sono necessariamente eseguite in contradditorio con la parte.