Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 29-02-2016
Numero provvedimento: 2820
Tipo gazzetta: Nessuna

Distillazione di propri prodotti agricoli presso l’azienda agricola.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato trasmesso il quesito della Società indicata in oggetto, relativo alla possibilità di effettuare, presso l’azienda agricola di proprietà della Società medesima, la distillazione dei prodotti agricoli (frutta) e vitivinicoli (uva, vino) raccolti ed ottenuti nell’azienda medesima.

AI riguardo, richiamato il contenuto della nota n. 18517 del 24 dicembre 2014 (che, ad ogni buon conto, si allega in copia), si condivide il parere di codesto Ufficio e, tenuto conto dell’articolo 6, comma 3-bis, della L. n. 82/06, si fa presente che la produzione dei predetti distillati nonché la loro detenzione è consentita “...nei locali di un’impresa agricola che produce mosti e vini...”, se sia verificato che:

– il soggetto che pone in essere le attività di trasformazione delle citate materie prime è un imprenditore agricolo e tali attività sono connesse a quella di coltivazione del fondo;

– è presentata a codesto Ufficio la preventiva comunicazione relativa alla detenzione delle sostanze di cui all’art. 6, comma 1, della citata legge, in particolare quelle di cui alle lettere a) e c);

– per l’eventuale impiego di vinaccia e delle fecce di vino sono osservate le specifiche disposizioni di cui al D.m. 27 novembre 2008.