Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 20-04-2011
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 05-08-2011
Numero gazzetta: 181

Individuazione delle procedure e dei termini per la  concessione  dei contributi sulla spesa assicurativa agricola.

(D.M. 20/04/2011, pubblicato in G.U. 5 agosto 2011, n. 181) 

Il D.M. 20 aprile 2011 è stato modificato dal D.M. 13 dicembre 2011.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive  modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole;

Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra  l'altro,  l'erogazione  di  un  contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi di perdite economiche causate da avversità  atmosferiche  sui  raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie  delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni  vegetali,  alle  condizioni  stabilite  all'art.  70   del   medesimo Regolamento;

Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della  misura comunitaria di cui all'articolo 68  del  Regolamento  (CE)  n.  73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo  le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo  trasmesso  alla  commissione europea, in attuazione dell'art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche  e,   in   particolare,  la   previsione   della   misura relativa  all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto  15  luglio  2004  del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 28 ottobre 2004, che stabilisce i  termini,  le modalità e le procedure per la erogazione del contributo  statale  sui premi assicurativi delle polizze agevolate;

Visto il decreto 13 ottobre  2008,  del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei  conti  il  17  novembre  2008,  registro  4,  foglio  108,  e  comunicato   alla  Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008,  con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102  e  successive  modifiche,  sono  stabilite  le  procedure e modalità di calcolo della soglia di  danno  del  30  per  cento, per l'ammissibilità a contributo delle  polizze  assicurative  con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli  animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono  la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale  sono  state  individuate  le  nuove  procedure   per   la   copertura  assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  Aiuti  di  Stato  nel  settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C  319/01),  ed  in  particolare il punto V. concernente la gestione dei  rischi  e  delle  crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione,  del  15  dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per  il  pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo n.  102/04  che  prevede, tra l'altro, di stabilire con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali i termini, le  modalità  e  le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi;

Ritenuto di provvedere ad adeguare i termini,  le  modalità  e  le  procedure  per  la  erogazione  del  contributo  statale  sui   premi  assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei  nuovi  canali  di  finanziamento comunitari;

Visto il decreto 30 novembre 2010  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, con il quale è stato costituito  il  gruppo di lavoro per l'elaborazione delle nuove procedure e modalità  di erogazione del contributo pubblico sulla spesa assicurativa;

Vista la proposta del gruppo di lavoro e le osservazioni  pervenute  dalla parte agricola e da quella assicurativa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  espressa nella seduta del 23 marzo 2011;


Decreta:


Art. 1

Rischi assicurabili

1 - I rischi climatici sulle colture e sulle  strutture  aziendali, le fitopatie e gli  attacchi  parassitari  resistenti  agli  ordinari trattamenti  fitosanitari   sulle   colture,   le   epizoozie   negli allevamenti e lo smaltimento delle carcasse degli animali  morti  per malattie  o  cause  accidentali,  sono   assicurabili   con   polizze agevolate, nei termini  stabiliti  dal  Piano  assicurativo  agricolo annuale, previsto all'articolo 4, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni.

2 - I rischi possono essere coperti con polizze con soglia di danno del 30 per cento  a  carico  del  produttore,  calcolata  secondo  le procedure  stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche agricole alimentari e forestali 13 ottobre 2008, o  senza  soglia  di danno, nei termini indicati nel medesimo piano assicurativo.


Art. 2

Fonti di finanziamento

1 - La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti  e  alle  tipologie  di  polizze  stipulate  dai   produttori assicurati, è posta a carico delle seguenti fonti di finanziamento: 

a) risorse comunitarie nell'ambito  del  programma  nazionale  di sostegno al settore vitivinicolo, di  cui  all'articolo  103-unvicies del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  per  la  copertura  dei  rischi climatici,  delle  fitopatie,  degli  attacchi  parassitari  e  delle perdite prodotte da animali, a carico  delle  produzioni  di  uva  da vino;

b) risorse comunitarie derivanti dalla ripartizione annuale delle disponibilità finanziarie dell'articolo 68 del Regolamento  (CE)  n. 73/2009, maggiorate della quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie e  degli  attacchi parassitari sulle coltivazioni (con esclusione dell'uva da  vino,  di cui al punto a), e delle epizoozie negli allevamenti zootecnici,  con polizze con soglia di danno;

c) risorse finanziarie per gli incentivi assicurativi nell'ambito del bilancio nazionale, in applicazione della normativa del Fondo  di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo  n.  102/04,  e successive  modifiche  e  integrazioni,  da  utilizzare  secondo   il seguente ordine di priorità:

1) per  la  copertura  dei  rischi  climatici  a  carico  delle strutture aziendali, per lo smaltimento  delle  carcasse  di  animali morti per  malattia  o  cause  accidentali,  non  finanziabili  dalla normativa comunitaria richiamata al punto b);

2) per l'integrazione del  contributo  comunitario  di  cui  ai punti a) e b), fino alla concorrenza  dell'aliquota  massima  dell'80 per cento, prevista dagli Orientamenti Comunitari per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013(2006/C 319/1);..3) per la copertura, con polizze senza  soglia  di  danno,  dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari  sulle coltivazioni,  con  esclusione   dell'uva   da   vino   integralmente finanziabile  con  risorse  comunitarie,  e  dei  mancati  redditi  e abbattimenti  forzosi  negli  allevamenti   zootecnici   colpiti   da epizoozie.

 

Art. 3

Misura del contributo

1 - Il contributo concedibile nei limiti delle  disponibilità  dei bilanci  comunitario  e  nazionale,  è  calcolato  moltiplicando  le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo sostenuta  per  il  pagamento  del  premio assicurativo.  La  spesa  ammessa a contributo è determinata dall'ISMEA, secondo  procedure  e  modalità  stabilite dal Piano assicurativo agricolo annuale.

2 - L'entità del contributo sulla spesa ammessa, calcolata secondo le procedure indicate al comma 1, per il pagamento del  premio  delle polizze agevolate verificate dall'organismo pagatore o dalle regioni, nei limiti di rispettiva competenza, in relazione alla  normativa  di riferimento, comunitaria o nazionale, alle tipologie di polizza e  ai rischi coperti, è così determinata:

a) - per i rischi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  a carico dell'uva da vino, in  attuazione  del  programma  vitivinicolo nazionale, è concedibile un aiuto fino:

all'80 per cento della  spesa  ammessa  a  contributo,  per  le polizze con soglia di danno del 30% che coprono i rischi climatici;

al 50 per cento  della  spesa  ammessa  a  contributo,  per  le polizze senza soglia di danno che  coprono  i  rischi  climatici,  le fitopatie, le infestazioni parassitarie  e  le  perdite  prodotte  da animali;

b) - per i rischi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in attuazione dell'articolo 68  e  seguenti  del  regolamento  (CE),  n. 73/09, in cui sono previste polizze con soglia di danno del  30%,  è concedibile un aiuto fino al 65% della spesa ammessa a contributo;

c) - per i rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c):

c1 - a carico delle strutture aziendali è concedibile un aiuto nazionale fino:

all'80 per cento della spesa ammessa  a  contributo,  per  le polizze con soglia di danno del 30%;

al 50 per cento della spesa  ammessa  a  contributo,  per  le polizze senza soglia di danno.

c2 - a  carico  degli  allevamenti  per  lo  smaltimento  delle carcasse, è concedibile un aiuto nazionale fino al 50%  della  spesa ammessa a contributo;

c3 - l'aiuto  comunitario,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1 lettere a) e b), può essere integrato dal contributo nazionale,  nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino alla concorrenza  delle seguenti  aliquote   percentuali   massime   previste   dal   decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni:

80 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con soglia di danno del 30%;

50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno o che coprono anche  i  danni  da  fitopatie  e attacchi parassitari;

c4 - a carico delle coltivazioni, con  esclusione  dell'uva  da vino finanziata  da  risorse  comunitarie,  a  copertura  dei  rischi climatici, delle fitopatie e  degli  attacchi  parassitari  a  carico degli allevamenti zootecnici a copertura dei mancati redditi e  degli abbattimenti forzosi a seguito di epizoozie, con polizze senza soglia di danno è concedibile un contributo nazionale  fino  al  50%  della spesa ammessa;

d) al fine  di  assicurare  il  massimo  utilizzo  delle  risorse comunitarie, previa  autorizzazione  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari  e  forestali,  gli  Organismi  pagatori  possono erogare il contributo massimo consentito  dal  rispettivo  regime  di aiuto la cui spesa è coperta da economie o  compensazioni  derivanti da altre misure previste nell'ambito del medesimo regime di  aiuto  o da eventuali assegnazioni aggiuntive a carico del bilancio nazionale.

 

Art. 4

Presentazione della domanda di aiuto e modalità  di  erogazione  del. contributo

1 - Per accedere  agli  aiuti  comunitari  sulla  spesa  ammessa  a contributo, per la copertura assicurativa dell'uva da vino, di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a), la domanda è  presentata dal produttore agricolo  all'Organismo  pagatore  competente  per  il territorio di ubicazione del vigneto, secondo le  modalità  definite dall'Agea; il medesimo  Organismo  pagatore  provvede  all'erogazione dell'aiuto.

2 - Per accedere  agli  aiuti  comunitari  sulla  spesa  ammessa  a contributo, per la copertura assicurativa delle  produzioni  e  degli allevamenti di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera b),  la domanda deve essere presentata dal produttore agricolo  all'Organismo pagatore nell'ambito della domanda unica per  gli  aiuti  comunitari, nei termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

3 - Il contributo integrativo nazionale sulla spesa per le  polizze individuali, nei limiti ed alle condizioni  stabilite  al  precedente articolo 3, comma 2 lettera c  3,  è  erogato  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Organismo pagatore a carico  della  domanda  prodotta per l'analogo aiuto comunitario di cui ai punti 1 e 2, tenendo  conto delle  risultanze   istruttorie   e   dell'entità   del   contributo comunitario riconosciuto;

4 - Il contributo integrativo nazionale sulla spesa  premi  per  le polizze collettive, ai sensi  del  precedente  articolo  3,  comma  2 lettera c 3, sottoscritte dagli imprenditori agricoli attraverso  gli organismi associativi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni, che hanno anticipato il pagamento del premio per conto degli  associati,  è  erogato  dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  agli organismi stessi, previa domanda da presentare tramite le  Regioni  e le Provincie autonome, per il parere  di  competenza,  unitamente  al consuntivo di spesa della contabilità separata per le  attività  di difesa di cui all'articolo  12,  comma  3,  lettera  c)  del  decreto legislativo  n.  102/04,  tenendo  conto  dei   controlli   e   delle determinazioni dell'Organismo pagatore e dell'entità del  contributo comunitario riconosciuto. Lo schema di  domanda  è  scaricabile  dal sito internet www.politicheagricole.gov.it.

5 - Il contributo  nazionale,  di  cui  all'articolo  3,  comma  2, lettere c 1,c 2, c 4, per la copertura dei  rischi  non  finanziabili con risorse comunitarie, è erogato sulla base di domanda  presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per  le polizze collettive, la domanda, secondo  lo  schema scaricabile dal sito internet  www.politicheagricole.gov.it - fondo solidarietà nazionale - interventi assicurativi, è presentata tramite le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti, entro  30  giorni dall'approvazione del consuntivo di spesa della contabilità separata per le attività di difesa di cui all'articolo 12, comma  3,  lettera c) del decreto legislativo n. 102/04, dagli Organismi associativi che hanno provveduto al pagamento del premio e ai quali sarà erogato  il contributo per conto degli associati. Per le polizze individuali,  la domanda è presentata via web  unitamente  all'informatizzazione  dei dati di polizza nel portale SIAN e  le  quietanze  di  pagamento  dei premi sono inviate alle regioni e province autonome per il parere  di competenza.

6 - Ai riscontri dei dati di polizza, anche a campione, di  cui  al comma 5, acquisiti nella banca dati SIAN con  i  dati  del  fascicolo aziendale,   provvedono   le   Regioni   e   le   Province   autonome territorialmente competenti, che  entro  30  giorni  dal  ricevimento della domanda di contributo unitamente al consuntivo di spesa per  le polizze collettive e delle quietanze di pagamento dei  premi  per  le polizze  individuali,  esprimono  il  parere   di   competenza.   Nei successivi  30  giorni,  compatibilmente  con  le  disponibilità  di bilancio,  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e forestali provvede al pagamento del contributo.

 

Art. 5

Stipula delle polizze

1 - Per la copertura dei rischi aziendali, di cui  all'articolo  1, gli imprenditori agricoli aventi i requisiti  previsti  dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102,  nel  testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2008,  n.  82,  possono stipulare polizze agevolate in forma  individuale,  oppure  in  forma collettiva  aderendo  ad  una  delle  associazioni  di   imprenditori agricoli, costituite nei termini, per gli scopi e le finalità di cui all'articolo 11 e seguenti, del predetto decreto legislativo.

2 - Prima della stipula della polizza  occorre  accertare  che  gli allevamenti e le  superfici  su  cui  insistono  le  colture  che  si intendono assicurare trovino rispondenza con i dati della consistenza zootecnica ed i macrousi  delle  superfici  riportati  nel  fascicolo aziendale presente nella banca dati SIAN. In presenza di  difformità dei dati del fascicolo rispetto alla effettiva consistenza  aziendale o  qualora  il  fascicolo  risultasse  del  tutto  assente,   occorre provvedere all'aggiornamento ovvero alla sua nuova costituzione prima della stipula della polizza;

3 - Alle verifiche ed agli adempimenti di cui al comma 2 provvedono gli  imprenditori  agricoli  rivolgendosi  agli  Organismi   Pagatori territorialmente competenti.

4 Le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva è imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui è stata stipulata la polizza, ad eccezione delle polizze pluri o multirischi per la copertura dei rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno-primaverile sottoscritte a partire dal momento delle semine e comunque in data successiva al 16 ottobre, per le quali la spesa contributiva è imputata all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello di stipula della polizza

 

Art. 6

Informatizzazione dei dati di polizza

1 - Entro il termine  perentorio  di  quarantacinque  giorni  dalla stipula, e comunque non oltre i termini per l'informatizzazione delle polizze riportati all'articolo 8, le polizze agevolate devono  essere inviate  via  web  alla  banca  dati   assicurativi   SIAN   (Sistema Informativo  Agricolo  Nazionale)  per  l'acquisizione,  secondo   le specifiche tecniche elaborate nell'ambito del SIAN  stesso,  d'intesa con le Amministrazioni competenti al trattamento dei dati:  Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  Regioni/Province autonome, Agea, Organismi pagatori, Ismea. Gli  organismi  collettivi di difesa, previo accordo per la definizione delle modalità  con  il gestore Sian, possono inviare i dati di  polizza  informatizzati  dei propri associati in maniera cumulativa, e previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai controlli, possono trasmettere  i  dati anche in tempi successivi e  comunque  entro  termini  temporali  che consentano gli accertamenti di cui al successivo articolo  7,  tra  i quali la verifica in campo della presenza delle colture assicurate.

2 - Per l'informatizzazione delle polizze individuali  nel  portale SIAN gli imprenditori agricoli provvedono rivolgendosi  all'Organismo pagatore territorialmente competente.

3 - Ai medesimi adempimenti, per le polizze collettive,  provvedono gli Organismi associativi attraverso il Portale SIAN.

4 - L'invio alla banca dati assicurativi SIAN dei dati  di  polizza ha valore di prenotazione di  spesa,  sui  quali  le  Amministrazioni pubbliche  avviano  i  controlli  di  competenza   per   l'erogazione dell'aiuto comunitario e nazionale a  favore  degli  aventi  diritto, dopo la presentazione della domanda formale e  la  dimostrazione  del pagamento del premio nei termini stabiliti al precedente articolo 4.

 

Art. 7

Controlli sui dati di polizza

1. I dati di polizza acquisiti nella banca dati assicurativi  SIAN, prima del pagamento del contributo sono sottoposti ai  controlli  per accertare preventivamente:

i requisiti soggettivi  del  produttore  per  l'ammissibilità  a contributo della relativa polizza;

la congruità delle superfici e dei rispettivi macrousi  e  della consistenza zootecnica con i dati contenuti nel fascicolo  aziendale, tenendo conto dei limiti di  tolleranza  consentiti  dalla  normativa comunitaria o nazionale.

Tali controlli sono svolti dagli Organismi pagatori nell'ambito del sistema  integrato  di  gestione  e  controllo  per  le  polizze  che beneficano dei contributi comunitari. Per le polizze non finanziabili con  contributi  comunitari  tali  controlli  sono  effettuati  dalle Regioni e Province  autonome,  sulla  base  di  quanto  previsto  dal precedente articolo 4, comma 6.

2. Nell'ambito del sistema informativo  viene  verificata  in  modo automatico la  corrispondenza  con  il  Piano  assicurativo  agricolo annuale, in particolare con i rischi coperti, nonchè la  conformità dei prezzi  unitari  utilizzati  per  la  determinazione  dei  valori assicurati, con i prezzi unitari massimi, da individuare con apposite codifiche, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000.

 

Art. 8

Termini informatizzazione polizze e pagamento dei premi

1 - In  relazione  ai  rischi  coperti  sono  stabiliti  i  termini perentori di seguito indicati per l'informatizzazione delle polizze e per il pagamento dei premi:

a) Uva da vino:

termine   ultimo   per   l'informatizzazione   delle   polizze o rideterminazione,  in  base  ai  termini  contrattuali,  dei   valori assicurati con polizze informatizzate in precedenza: 15 giugno;

termine ultimo per  il  pagamento  dei  premi  e  la  presentazione all'Organismo pagatore, delle quietanze di pagamento  dei  premi:  15 settembre;

b) Altre  produzioni  vegetali,  strutture  aziendali  e  allevamenti zootecnici:

termine   ultimo   per   l'informatizzazione   delle   polizze o rideterminazione,  in  base  ai  termini  contrattuali,  dei   valori assicurati con polizze informatizzate in precedenza: 30 novembre;

termine ultimo per  il  pagamento  dei  premi  e  la  presentazione all'Organismo pagatore, delle quietanze di pagamento dei premi: .30 novembre per le polizze sottoscritte nel  primo  semestre,  la cui efficacia di copertura  dei  rischi  a  carico  delle  produzioni vegetali, degli allevamenti zootecnici e delle  strutture  aziendali, si conclude entro il 31 dicembre;

31 marzo dell'anno successivo per  le  polizze  sottoscritte  nel secondo semestre, la cui efficacia di copertura dei rischi  a  carico delle  produzioni  vegetali  si  conclude  entro  il  primo  semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate e documentate esigenze rappresentate dagli Enti interessati, sentite le Regioni, i termini  predetti  possono  essere rideterminati con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali.

 

Art. 9

Tempi di erogazione del contributo

1 - i contributi comunitari sulla spesa ammessa a contributo,  sono erogati:

entro il 15 ottobre per la  copertura  assicurativa  dell'uva  da vino;

dal primo  dicembre  dell'anno  in  cui  è  stata  stipulata  la polizza,  al  30  giugno  dell'anno  successivo,  per  la   copertura assicurativa degli altri prodotti e degli allevamenti.

2 - Il contributo nazionale, compatibilmente con le  disponibilità di bilancio,  è  erogato  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della domanda,  corredata  del  parere   favorevole   regionale   e   della documentazione di consuntivo per le polizze collettive, ovvero  della dimostrazione di spesa per le polizze individuali.

 

Art. 10

Informatizzazione dei risarcimenti

1 - La fornitura dei dati sui risarcimenti  attraverso  il  portale SIAN deve essere effettuata entro il:

31 gennaio dell'anno successivo, per le polizze  che  esauriscono la copertura del rischio entro l'anno precedente;

31 maggio per le polizze che coprono i rischi a  cavallo  di  due anni;

2 - Agli adempimenti di cui al punto 1 provvede:

l'Organismo associativo per le polizze collettive;

l'imprenditore agricolo che ha stipulato la  polizza  individuale rivolgendosi all'organismo pagatore territorialmente competente.

Le imprese assicurative, ai fini del riscontro anche a campione dei dati di cui sopra, trasmettono  ad  Ismea  i  dati  sui  risarcimenti secondo specifiche tecniche Sian.

3 - L'ISMEA,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  nella  banca  dati assicurativi SIAN, prima  di  effettuare  il  calcolo  dei  parametri contributivi per l'anno successivo, provvede ai controlli di coerenza dei  dati  pervenuti,  segnalando  al  SIAN  le  eventuali   anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi.

 

Art. 11

Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni  contenute  nel  presente decreto comporta l'esclusione dai benefici di legge.

2. In mancanza degli adempimenti da espletare anche successivamente all'incasso del contributo, come la verifica del pagamento del premio da parte dell'assicurato o del rimborso del premio stesso  anticipato dall'organismo associativo di appartenenza per le polizze collettive, e l'informatizzazione dei risarcimenti da acquisire nella banca  dati assicurativi del SIAN,  si  procederà  alla  revoca  dei  contributi eventualmente dovuti ed al recupero  dei  contributi  erogati,  anche attraverso la compensazione a carico degli  incentivi  per  gli  anni successivi.

 

Art. 12

Norme transitorie e finali

1 - Le disposizioni del presente  decreto,  dove  i  tempi  tecnici necessari  lo  permettano,  si  applicano  anche  per   la   campagna assicurativa  2010,  relativamente   agli   adempimenti   ancora   da espletare.

2 - Limitatamente   alla   campagna   assicurativa   2010,   in considerazione  delle  difficoltà   emerse   nel   primo   anno   di applicazione  delle  nuove  misure  comunitarie  per   la   copertura assicurativa  dell'uva  da  vino,  delle  altre   colture   e   degli allevamenti,  di   cui   al   regolamento   (CE)1234/2007,   articolo 103-unvicies e regolamento (CE) n.73/2009, articolo  68,  le  polizze non ammesse agli aiuti previsti dalla normativa  comunitaria  per  la ritardata o mancata presentazione della domanda, possono  beneficiare dell'analogo aiuto nazionale, previsto  dal  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche e integrazioni.

3 - Con successivo decreto ministeriale  possono  essere  apportate modifiche  o  integrazioni  alle  procedure  previste  nel   presente provvedimento, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari ed a snellire le relative procedure.


Il presente decreto sarà inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione.

Roma, 20 aprile 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2011

Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attività  produttive, registro n. 3, foglio n. 280