Organo: Presidente della Repubblica
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto Presidente della Repubblica
Data provvedimento: 27-01-2012
Numero provvedimento: 43
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-04-2012
Numero gazzetta: 93

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

(D.P.R.  27/01/2012, pubblicato in G.U. 20 aprile 2012, n. 93) 

Il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, in vigore dal 5 maggio 2012 e riportato per estratto nel testo vigente, è stato abrogato dal D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della relazione che deve essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che dà attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 luglio 2010, di costituzione della Commissione interministeriale di sorveglianza presso l'Autorità nazionale italiana per l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del sopracitato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


Emana il seguente decreto:


(Omissis)

Art. 16
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonchè dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.


(Omissis)


Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 56