Soglie finanziarie delle PMI per la qualifica di media, piccola o microimpresa – Misura investimenti.
Egregio dottor Alessi,
La ringrazio per la Sua mail inviata ai servizi della Commissione il 4 novembre 2015 (Ares n. 4891486) relativa agli investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, nella quale chiede un’interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato alla raccomandazione 361/2003 della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:
“Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.”
Nello specifico, Lei cita l’esempio di una PMI alla quale sarebbe stato erogato un contributo per un investimento nel 2014. A Suo avviso, tale impresa rimarrebbe ammissibile al contributo del 40% anche per il secondo esercizio finanziario (2015), pur avendo superato le soglie di cui all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione della Commissione. Nella Sua mail, Lei chiede conferma di avere correttamente interpretato il precitato articolo 4 dell’allegato alla raccomandazione della Commissione, e cioè che, in caso di ulteriore superamento delle soglie pertinenti nel 2016, l’impresa perderebbe la qualifica di PMI e pertanto il contributo dovrebbe essere ridotto.
In effetti, è necessario che le soglie di cui all’articolo 2 della raccomandazione siano superate per due esercizi consecutivi perché un’impresa perda la qualifica di PMI, a meno che il cambiamento sia di natura permanente, ad esempio in caso di cambiamento di proprietà, buy out o spin-off, fusione o acquisizione.
Per quanto riguarda in particolare il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, l’aliquota del contributo dovrebbe essere determinata al momento in cui è adottata la decisione di concessione o in cui viene firmata la convenzione di sovvenzione, e dipende dalla qualifica di cui gode l’impresa in quel momento. I principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto implicano che qualsiasi cambiamento della qualifica dei richiedenti successivo alla decisione di concessione del contributo o alla firma della convenzione di sovvenzione non dovrebbe incidere sul calcolo dell’aliquota applicabile.
In conclusione, la PMI da Lei citata ad esempio dovrebbe essere ammessa a beneficiare del contributo del 40% per il secondo esercizio finanziario (2015) e fino alla conclusione del progetto, anche se la qualifica di PMI non è mantenuta.
Il presente parere è formulato sulla base dei fatti riportati nella Sua lettera e fermo restando che, nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell’Unione, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, spetta alla Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione applicabile.