Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 23-11-2015
Numero provvedimento: 22323
Tipo gazzetta: Nessuna

Legge 24 giugno 2014, n. 116.

Richiesta chiarimenti in materia di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

Con nota prot. n. 5568 – pos. VI-1/1 del 30 ottobre u.s., trasmessa a questa amministrazione centrale il successivo 10 novembre dall’Ufficio ICQRF Nord Ovest, codesto comando ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni in materia di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria contenute nell’art.1, comma 4 della legge n. 116/14.

In particolare, tenuto conto di quanto indicato nella circolare prot. n. 1148 del 2 luglio 2014 di questo ispettorato, si chiede se il pagamento liberatorio con l’ulteriore riduzione del 30% della somma prevista possa essere ammesso anche in presenza dell’effettuazione di un sequestro ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge n. 689/81.

AI riguardo, in considerazione del contenuto della disposizione normativa sopra citata, si ritiene che nulla osti all’applicabilità del pagamento liberatorio con l’ulteriore riduzione del 30% della somma prevista anche alle ipotesi in cui si sia proceduto al sequestro cautelare dei beni che possono formare oggetto di confisca amministrativa; il sequestro, infatti, è un atto di natura cautelare che può essere adottato allorché ne sussistano i presupposti di legge, ma non è in grado, in quanto tale, di impedire che i soggetti interessati possano estinguere l’obbligazione pecuniaria scaturita dalla corrispondente contestazione amministrativa mediante il pagamento liberatorio.

A favore di tale interpretazione, oltre al tenore letterale della norma in questione, depone senz’altro anche la ratio in generale sottesa alla legge n. 116/14, che mira sostanzialmente a favorire il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso, sia dinanzi alle autorità amministrative, sia successivamente dinanzi ai giudici.

Tale concetto è stato successivamente ribadito da questo ispettorato nella circolare protocollo n. 1377 del 21 agosto 2014, adottata a seguito della conversione del D.l. n. 91/14 nella Legge n. 116/14, che ha previsto l’estensione, a determinate condizioni, dell’applicabilità del pagamento in misura ridotta anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.l. n. 91/14; in tale circolare, infatti, è stato espresso il principio per cui «...l’unica preclusione alla possibilità di avvalersi di tale forma agevolata del pagamento della sanzione riguardi solamente i rapporti definiti...», cioè quelli per i quali sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero per i quali sia stata già emanata l’ordinanzaingiunzione di pagamento.

Né può costituire ostacolo all’applicabilità del pagamento in misura ridotta il fatto che il sequestro in parola sia preordinato a vincolare le cose che possono formare oggetto di confisca.

Quest’ultima, infatti, è una sanzione di natura accessoria, la cui adozione, oltre che eventuale, è in ogni caso assolutamente slegata dalla facoltà concessa al trasgressore di procedere – se lo ritiene – al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e liberarsi così dell’obbligazione scaturita dalla violazione commessa.