Mescolanza di prodotti vitivinicoli di diverse zone viticole e «provenienza» dei MCR.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 23425 del 4 settembre 2015 dell’ufficio d’area di Ancona, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla designazione, sui documenti di accompagnamento e sui registri del settore vitivinicolo, della zona viticola (ZV), delle operazioni effettuate e della provenienza.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Indicazione della zona viticola (ZV)
Le disposizioni applicabili ai mosti di uve, ai MC ed ai MCR1 prevedono l’obbligo di indicare, per i vini ed i mosti sfusi, la zona viticola2 di cui è originario il prodotto trasportato, utilizzando le relative abbreviazioni A, B, CI, CII, CIIIa) e CIIIb).
In tal senso, tenuto conto che, nella norma in commento, il riferimento alla zona viticola è espressamente posto in relazione all’origine del prodotto, si è dell’avviso che la ZV (le ZZ VV) di cui è originario un prodotto vitivinicolo è quella (sono quelle) dalla quale (dalle quali) sono state raccolte le uve dalla cui trasformazione quel prodotto stesso è stato ottenuto.
Ciò posto, poiché al precetto in questione non è prevista alcuna specifica deroga, si è dell’avviso che le diverse ZZ VV dei prodotti da miscelare e/o trasformare devono essere comunque tutte elencate nella designazione del prodotto ottenuto, qualunque sia la % di ciascuna ZV presente in quest’ultimo3 .
Si chiarisce, inoltre, che nessuna disposizione vigente impone l’indicazione della citata % di ciascuna ZV presente in una miscela.
Indicazione delle operazioni effettuate
Le disposizioni applicabili4 ai mosti di uve, ai MC ed ai MCR prevedono l’obbligo di indicare, per i vini ed i mosti sfusi talune operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto, mediante la specifica codificazione.
In particolare, per le altre operazioni, diverse da quelle identificate con i codici da (0) a (11), è prevista l’indicazione del codice (12), accompagnato da una descrizione dell’operazione effettuata che, tuttavia, il citato regolamento subordina alla condizione «da precisare».
A tutt’oggi, solo le disposizioni presenti nel D.m. 30 luglio 20035 hanno precisato quali siano le altre operazioni per le quali indicare il codice in questione e la relativa descrizione: pertanto, si è dell’avviso che solo in tali casi possa essere utilizzato il predetto codice n. (12)6 .
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1 Allegato VI, sezione B., punto 1.4., lettera a). del reg. n. 436/09.
2Le zone viticole sono definite dall’appendice l dell’allegato VII, parte Il, del reg. n. 1308/2013.
3Per maggior chiarezza, si consideri il seguente esempio: X cede a Y, ambedue operanti nella ZV ClI, una miscela di mosti di uve originari della ZV CII al 60% e della ZV CIIIb) al 40%, e indica la sola zona CII nel documento di accompagnamento; qualora poi Y arricchisse tale miscela, contravverrebbe all’obbligo di effettuare tale operazione, per la parte originaria della ZV Clllb), nella ZV stessa (allegato VIlI, parte l, sezione D, punto 1, del reg. n./13).
4 Allegato VI, sezione B., punto 1.4, lettera b), del reg. n. 436/09.
5 Il D.m. 30 luglio 2003 reca modalità di applicazione del regolamento n. 1622/00 (oggi reg. n. 606/09), che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
6Le altre operazioni sono: impiego di fitato di calcio (allegato 2 del D.m.), di ferrocianuro di potassio (allegato 4 del D.m.) e di acido DL
Indicazione della provenienza dei mosti di uve e dei MC
Le disposizioni applicabili7 distinguono tre casi, a seconda che tali prodotti:
1) sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve; ne consegue l’indicazione della formula «mosto di (...)» oppure «mosto prodotto in (...)» o di termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro (o di un territorio che fa parte dello Stato membro) in cui il prodotto è ottenuto;
2) non sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve; ne consegue l’utilizzo della formula «mosto ottenuto a (...) da uve raccolte in (... )»;
3) risultino da una miscela di mosti di uve o di MC elaborati in due o più Stati membri; ne consegue l’utilizzo della formula «miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea» (o, in alternativa, della formula «miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell’Unione europea»).
Si rinvia all’allegato per una esemplificazione di taluni casi riscontrati nel corso dei controlli e della corretta designazione della ZV, del codice operazione e della provenienza.
Indicazione del luogo di provenienza o del Paese di origine nel caso dei MCR
Il MCR non rientra fra i prodotti la cui etichettatura e presentazione è regolamentata dalle norme speciali8: per l’indicazione in parola sono applicabili le disposizioni previste dal reg. n. 1169/11.
Allegato alla nota n. __12970__ del ____16 ottobre 2015_____
Esempi di designazione della ZV, del codice operazione e della provenienza nel caso delle:
delle miscele di mosti di uve e di MC; dei MC ottenuti in Italia dalla trasformazione di partite di mosti di uve denominati di provenienza da un altro Paese della UE.
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Casi di miscele di mosti di uve e di MC e relativa designazione della zona viticola, del codice operazioni e della provenienza, riscontrata nel corso dei controlli |
Corretta designazione della zona viticola, del codice operazioni e della provenienza1 |
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mosto di uve ZV CI Origine comunitaria + mosto di uve ZV CIIIb) Origine comunitaria; Denominazione riscontrata: mosto - origine comunitaria Manipolazione 12 = taglio C1B-C3B – zona viticola C2 |
ZV: CI, CIIIb) Codice operazioni: (0) Provenienza: «miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea» (oppure «miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell’Unione europea») |
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MC ZV CIIIb) Prodotto in Italia + MC ZV CII Prodotto in Italia Denominazione riscontrata: MC CIIIb) - Prodotto in Italia |
ZV: CIIIb), CII Codice operazioni: (0) Provenienza: «mosto prodotto in Italia» (o “Prodotto in Italia”: sono possibili termini equivalenti, completando con il nome dello Stato membro |
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Caso del MC prodotto in Italia dalla trasformazione di partite di mosti di uve denominati di provenienza da un altro stato membro dell’UE |
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MC ottenuti in Italia da mosto di uve ZV CIIIb) provenienza Spagna Denominazione riscontrata: Mosto di uve concentrato – CIIIb) Prodotto in Italia |
ZV: CIIIb) Codice operazioni: (0); Provenienza: «mosto ottenuto in Italia da uve raccolte in Spagna» |
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1 Si precisa che, con esclusivo riferimento alla ZV ed al codice operazioni, analoghe indicazioni valgono anche per il MCR.
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7Articolo 119, par. 1, lettera d), del reg. n. 1308/13 ed art. 55, par. 2, del reg. n. 607/09.
8Dell’art. 118, comma 1, e art. 119, paragrafo 1, del Reg. n. 1308/13.