Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari.
(D.M. 11/03/2011, n. 206, pubblicato in G.U. 9 dicembre 2011, n. 286)
Il D.M. 11 marzo 2011, n. 206, in vigore dal 10 dicembre 2011, è riportato nel testo vigente.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario;
Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";
Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2004, n. 170;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo 66 comma 3 della citata legge n. 289/ 2002;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010)7917 del 11 novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n. 136/2010 relativo al capitale di rischio a favore delle PMI nei settori dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;
2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;
4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;
5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.
Art. 2
Finalità
1. Il «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di seguito denominato Fondo, è gestito in conformità agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nel successivo art. 4 del presente decreto, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative.
4. Il Fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonchè quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea (Comunicazione 2004/C 244/02).
Art. 3
Natura dell'intervento
1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al successivo articolo 4.
4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02, l'intervento del Fondo è limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento del Fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1.
3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a presentare un piano di investimento che illustri in maniera dettagliata il mercato di riferimento, i prodotti, l'andamento dei costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini della preventiva valutazione della redditività dell'investimento.
Art. 5
Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, è erogato in unica soluzione ed è rimborsato con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi è determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potrà superare il tasso base calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, vigente al momento della deliberazione, aumentato di 400 punti base.
5. Il Fondo non può effettuare più di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette non può superare l'importo complessivo di 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.
6. Il Fondo non effettuerà operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessità dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
Art. 6
Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo
1. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato, di nuove quote o azioni minoritarie di fondi privati che effettuano investimenti in favore delle imprese indicate nell'articolo 4 del presente decreto. I predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente.
2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
Art. 7
Gestione del Fondo secondo criteri commerciali
1. Il gestore del Fondo applicherà le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione delle risorse e provvederà alla costituzione di un Comitato Consultivo degli investitori, al fine di garantire anche la presenza di investitori privati nel processo decisionale.
2. Nelle operazioni finanziarie indirette, la gestione delle risorse sarà assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e i fondi privati di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzato a stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli investimenti nonchè la remunerazione del gestore in base ai risultati economici dei fondi.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182 è modificato come segue:
- il periodo "...in conformità alla comunicazione della Commissione della Comunità Europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001" è sostituito con "in conformità agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02";
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182:
- articolo 1, commi 2, 3 e 4;
- articolo 2;
- articolo 3;
- articolo 4.
3. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2011
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galan
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 169