Regolamento n. 606/09, allegato I D, D.m. 30 luglio 2003, alIegato I – Dolcificazione dei vini frizzanti DOP e IGP.
Si riscontra la nota sopra indicata, con la quale codesta associazione, con riferimento al quadro normativo in oggetto, ha chiesto il parere in merito alla possibilità di effettuare la dolcificazione sulle partite di «vino frizzante» atto a DOP o IGP.
AI riguardo, si comunica che la citata vigente normativa nazionale e dell’Unione europea, nonché la disposizione di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 61/10, consentono di effettuare la dolcificazione sia sulle partite di «vino base» destinato ad essere elaborato come vino frizzante DOP o IGP, sia sul «vino frizzante» atto alla DOP o IGP, ivi comprese le partite DOP che già sono state certificate, nel rispetto delle indicazioni fornite con la nota ministeriale n. 16926 del 24 luglio 2012.
Non si ritiene, invece, conforme alla richiamata normativa la dolcificazione di un mosto o di un mosto parzialmente fermentato, destinato o meno alla frizzantatura.
Si precisa, altresì, che la predetta normativa fa salve le eventuali disposizioni restrittive degli specifici disciplinari di produzione DOP o IGP per l’espletamento della pratica in questione.