Chiarimenti sul trasferimento delle partite di vini DOP alle ditte titolari di autorizzazione in deroga all’imbottigliamento fuori zona.
Si riscontra la nota sopra indicata relativa all’argomento in oggetto, con la quale codesta confederazione ha chiesto il parere in merito alla possibilità, da parte delle ditte titolari di autorizzazione ad effettuare l’imbottigliamento fuori zona di produzione, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare, di detenere le relative partite di vino DOP in deposito temporaneo per proprio conto presso lo stabilimento di altra ditta non autorizzata ed ubicata fuori zona di produzione, in attesa di essere trasferite ed imbottigliate presso lo stabilimento autorizzato.
Al riguardo, si comunica che, fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive stabilite in specifici disciplinari, la normativa di riferimento in materia di imbottigliamento in zona delimitata (ivi comprese le disposizioni derogatorie) non è tale da impedire il deposito temporaneo delle partite di vino in questione, purché per le medesime partite, certificate antecedentemente all’uscita dalla zona di produzione, siano rispettate tutte le condizioni previste dal relativo piano dei controlli ed in particolare, con riferimento al deposito ed alla destinazione di cui trattasi, siano oggetto di specifica annotazione sui registri di cantina e sui documenti di accompagnamento previsti dalla vigente normativa dell’Ue e nazionale.