Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 02-07-2015
Numero provvedimento: 305
Tipo gazzetta: Nessuna

Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.

 

1. Premessa e riferimenti normativi

A partire dal 1° gennaio 2015, la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli è effettuata nell’ambito della misura 17.1 – gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN), così come previsto dal reg. n. 1305/13 e nell’ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, ai sensi del reg. n. 1308/13. Le suddette misure si aggiungono agli analoghi preesistenti interventi del fondo di solidarietà nazionale.

Dalla corrente campagna agraria, pertanto, i produttori agricoli dispongono delle seguenti opportunità assicurative per la copertura dei rischi aziendali:

a) assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell’art. 37 del reg. n. 1305/13, alle condizioni sta-bilite dall’allegato II dello stesso regolamento;

b) assicurazione del raccolto dell’uva da vino, ai sensi dell’art. 49 del reg. n. 1308/13;

c) assicurazione delle strutture aziendali e assicurazione a copertura dei costi di smaltimento degli animali morti, ai sensi del capo I, del D.lgs n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione delle misure sopra indicate è eseguita nell’ambito del sistema integrato di gestione dei rischi (SGR), istituito dall’art. 11 del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, all’interno del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituito dagli elementi minimi di cui all’allegato B del medesimo decreto.

Il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa è rappresentato dal piano assicurativo individuale (PAI). Al riguardo, si precisa che ai sensi del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, le disposizioni contenute nella presente circolare sono adottate, per quanto di competenza, d’intesa con l’istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA).

2. Rischi assicurabili e fonti di finanziamento

Le colture, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari, le tipologie di allevamento e le epizoozie assicurabili nell’anno 2015 sono individuati dal piano assicurativo agricolo nazionale, approvato con D.m. 10 marzo 2015 n. 5447 del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali, le polizze coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula.

Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con l’eventuale termine di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Le polizze assicurative coprono i rischi contemplati dal predetto piano assicurativo, nei termini stabiliti dalle condizioni contrattuali.

La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti e alle tipologie di polizze stipulate, è posta a carico delle seguenti fonti di finanziamento:

a) risorse comunitarie FEAGA nell’ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui all’art. 49 del reg. n. 1308/13, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari, a carico delle produzioni di uva da vino, fino all’utilizzazione integrale delle risorse messe a disposizione dal programma;

b) risorse comunitarie FEASR derivanti dalla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per il PSRN in applicazione delle misure di gestione del rischio di cui all’art. 36 del reg. n. 1305/13: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie;

c) risorse finanziarie per gli incentivi assicurativi nell’ambito del bilancio nazionale, in applicazione della normativa del fondo di solidarietà nazionale, di cui al D.lgs n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni:

1. per la copertura, con polizze senza soglia di danno, dei rischi climatici gravanti sulle strutture aziendali;

2. per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per qualsiasi causa, non finanziabili dalla normativa comunitaria di cui alla precedente lettera b);

d) risorse comunitarie FEASR per le polizze relative all’assicurazione del raccolto dell’uva da vino che non hanno trovato copertura nell’ambito del plafond FEAGA.

3. Misura del contributo per gli incentivi assicurativi

Il contributo concedibile nei limiti delle disponibilità dei bilanci comunitario e nazionale è commisurato al valore minore tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall’ISMEA secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 3 del piano assicurativo agricolo 2015 e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

La misura del contributo è determinata a consuntivo, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative.

In particolare, le percentuali contributive massime sui premi assicurativi per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, sono le seguenti: 

a) polizze con soglia di danno concernenti:

1) colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie: fino al 65% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;    

3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;   

b) polizze senza soglia di danno concernenti:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Inoltre, al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, previa autorizzazione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, gli organismi pagatori possono erogare il contributo massimo consentito dal rispettivo regime di aiuto la cui spesa è coperta da economie o compensazioni derivanti da altre misure previste nell’ambito del medesimo regime di aiuto o da eventuali assegnazioni aggiuntive a carico del bilancio nazionale.

4. Requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi

L’agricoltore che intende aderire al regime di aiuto di cui al precedente paragrafo 1, lettera a), deve possedere il requisito di agricoltore in attività, ai sensi dell’art. 9 del reg. n. 1307/13, secondo quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, per tutti i regimi di aiuto di cui al precedente paragrafo 1, prima di stipulare la polizza assicurativa, l’agricoltore deve obbligatoriamente:

– aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l’organismo pagatore territorialmente competente in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all’inserimento della PEC aziendale e alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo. Per le serre e gli ombrai deve essere allegata idonea documentazione di conformità agli strumenti urbanistici e norme di settore;

– predisporre il piano di coltivazione secondo le modalità previste dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, indicando, tra l’altro, le coltivazioni che saranno oggetto di assicurazione nonché la presenza di eventuali superfici interessate da coltivazioni non produttive;

– scaricare dal sistema SIAN il piano assicurativo individuale (PAI) per allegarlo alla polizza assicurativa.

Tali obblighi, propedeutici ai fini della stipula della polizza, sono effettuati nei termini previsti dalla vigente regolamentazione. I dati contenuti nel fascicolo aziendale e nel piano di coltivazione, in applicazione dell’art. 2, comma 2 del D.m. 12 gennaio 2015, n. 162, sono trasmessi dagli organismi pagatori al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire la corretta e completa compilazione dei PAI.

4.1 Piano assicurativo individuale (PAI)

Il PAI è un documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato da ISMEA sulla base delle scelte assicurative che l’agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall’allegato B, lettera b), del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162.

Il PAI costituisce manifestazione di interesse alla misura 17.1 – gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN); inoltre, considerato che il programma nazionale di sviluppo rurale stabilisce che le risorse finanziarie attivate dallo stesso possono essere destinate anche a copertura dei fabbisogni di spesa per le polizze assicurative sull’uva da vino, in caso di esaurimento delle risorse del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, la manifestazione di interesse è presentata anche da coloro che intendono assicurare le produzioni di uva da vino.

Il PAI, il cui modello relativo alle produzioni vegetali è allegato alla presente (allegato 1) è predisposto utilizzando le informazioni contenute nel fascicolo aziendale dell’agricoltore e quelle dichiarate dal medesimo nel piano di coltivazione dell’azienda. Inoltre, i prodotti dichiarati nel piano di coltivazione sono ulteriormente specificati in sede di elaborazione del PAI, avendo riguardo all’elenco delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per i quali il D.m. 10 marzo 2015 n. 5450 definisce i prezzi unitari massimi.

Ciascun PAI, sottoscritto dall’agricoltore, costituisce un allegato necessario alla polizza individuale o al certificato di polizza collettiva. Esso contiene le informazioni relative agli elementi oggetto di assicurazione (prodotto, soglia, tipologia di garanzia, superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato) e deve riferirsi ad un solo prodotto, inteso come tipologia colturale di cui all’allegato 2 del piano assicurativo agricolo nazionale, per singolo comune. Nel PAI sono, altresì, indicati i valori massimi delle produzioni da assicurare che possono essere eventualmente ridotti in fase di stipula della polizza. Non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi allo stesso piano assicurativo individuale.

Il PAI deve essere rettificato e sostituito con altro piano assicurativo individuale nel caso in cui si verifichino variazioni dei dati in esso contenuti.

Il beneficiario deve presentare il PAI, in parte precompilato in base alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale, esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN (www.sian. it), avendo conferito mandato a un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall’organismo pagatore territorialmente competente; il PAI può essere sottoscritto con firma autografa su carta o firma elettronica mediante codice OTP.

4.2 Contrattazione, stipula e informatizzazione della polizza assicurativa

Gli agricoltori possono contrattare e stipulare polizze assicurative in forma individuale con le imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi agricoli ovvero, qualora soci di organismi associativi riconosciuti ai sensi del D.lgs n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni, aderire a polizze assicurative collettive contrattate dall’organismo di appartenenza che provvede anche agli adempimenti di assistenza dell’associato nella stipula del certificato di assicurazione.

In caso di stipula delle polizze agevolate in forma collettiva, l’organismo collettivo di adesione deve comunicare al SIAN l’elenco degli agricoltori aderenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Le adesioni e i recessi verificatisi successivamente a tale data devono comunque essere comunicati prima della sottoscrizione del certificato.

Poiché nel 2015, anno di prima applicazione del PAI, le funzionalità informatiche ed il medesimo PAI sono state rese disponibili solo nel corso della campagna assicurativa, gli agricoltori per il tramite dei CAA e degli organismi collettivi di riferimento sono tenuti ad assicurare piena corrispondenza fra i dati sottoscritti nel PAI e quelli contenuti nelle polizze, effettuando in caso di difformità la rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze o certificati, antecedentemente alla informatizzazione delle polizze stesse. Inoltre, qualora permanessero difformità tra i valori riportati nel PAI e quelli presenti nel certificato/polizza, è eseguito un ricalcolo dei valori rilevanti ai fini della determinazione della spesa ammissibile all’aiuto. Nell’ambito delle peculiarità del 2015, il sistema SGR precompila in automatico i PAI oltre che sulla base del contenuto del fascicolo aziendale preventivamente aggiornato dall’agricoltore e interscambiato dagli organismi pagatori, anche sulla base delle polizze informatizzate, evidenziando la presenza di eventuali anomalie che potranno essere oggetto di correttiva o da parte del CAA (fascicolo) o da parte dell’organismo collettivo cui aderisce l’agricoltore (polizza).

I piani di coltivazione sono predisposti e controllati in conformità alle modalità indicate nella circolare AGEA prot. ACIU.2015.141.

Eseguite le eventuali correzioni, il PAI viene definito e sottoposto alla firma dell’agricoltore.

Successivamente alla stipula o alla rideterminazione della polizza è necessario trasmettere al SIAN: 

a) le polizze sottoscritte ed i relativi certificati;

b) la quietanza di pagamento del premio assicurativo da parte dell’agricoltore per le polizze individuali;

c) nel caso di adesione ad un organismo collettivo e a cura del medesimo:

– la data di quietanza del premio assicurativo pagato alla compagnia di assicurazione per conto degli agricoltori aderenti.

Inoltre, devono essere trasmessi i dati relativi ad eventuali danni avvenuti e risarcimenti liquidati/incassati.

Le informazioni relative alle polizze collettive sono acquisite nel SIAN per mezzo degli organismi associativi predetti, secondo specifiche funzionalità di interscambio dati rese disponibili nell’ambito del SIAN, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.4.

Le informazioni relative alle polizze stipulate individualmente dai produttori sono acquisite dall’organismo pagatore competente avvalendosi del CAA delegato, tramite acquisizione on-line disponibile nell’ambito del Sistema Gestione del rischio.

In entrambi i casi, l’informatizzazione delle polizze, dei certificati di polizza collettiva o della rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze o certificati informatizzate in precedenza deve essere eseguita nei seguenti termini perentori stabiliti dall’art. 14, comma 11, del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162:

– per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente paragrafo 1, lettera a): trenta giorni dalla stipula e comunque entro il termine stabilito dai relativi bandi;

– per la copertura assicurativa dell’uva da vino, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b): trenta giorni dalla stipula e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno.

Per il solo anno 2015, in considerazione della circostanza che l’applicativo per il caricamento a sistema è stato reso disponibile successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, i termini per l’informatizzazione sono i seguenti:

– per la copertura assicurativa dell’uva da vino, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b): entro il termine perentorio del 31 luglio 2015;

– per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente paragrafo 1, lettera a): entro il termine fissato dal bando relativo alla sottomisura 17.1 emanato a cura dell’autorità di gestione del PSRN.

Il rispetto del termine perentorio dell’informatizzazione delle polizze costituisce condizione di ammissibilità all’aiuto, conseguentemente la sua violazione comporta l’esclusione dall’aiuto della relativa polizza.

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 14, comma 11, del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, l’informatizzazione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi per entrambe le tipologie di coperture assicurative sopra indicate deve essere eseguita prima o al massimo contestualmente alla presentazione della domanda.

Per il solo anno 2015 e per le sole polizze relative all’assicurazione dell’uva da vino, il termine di pagamento dei premi assicurativi e di informatizzazione delle relative quietanze di pagamento è fissato al 15 settembre 2015.

Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa definite dal piano assicurativo agricolo nazionale:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 marzo;

b) per le colture permanenti, entro il 31 marzo;

c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 31 maggio;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche, entro il 31 ottobre.

Per il solo anno 2015, i termini di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stati prorogati dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali al 31 maggio.

Inoltre, la polizza o il certificato devono essere riferiti all’intero piano assicurativo individuale che costituisce allegato alla polizza o al certificato di polizza. Il contratto assicurativo deve contenere tutti i dati indicati nell’allegato B, punto c), del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, anch’essi oggetto di informatizzazione. In caso di modifica del PAI, la polizza o certificato devono essere integrati con una appendice e deve essere allegato il nuovo PAI.

4.3 Calcolo della produzione da assicurare e della resa media individuale

Ai sensi dell’art. 14, del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, la produzione da assicurare (quantità massima) con le polizze agevolate è calcolata sulla base della resa media individuale. Le quantità assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati e non devono essere superiori alla produzione media individuale dell’agricoltore

A norma dell’art. 1, del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, si applicano le seguenti definizioni:

– «resa media individuale»: la produzione media annua per prodotto dell’agricoltore nel triennio precedente o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

– «produzione media annua di un agricoltore»: risultato del prodotto tra produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata.

Si specifica che per «prodotto da assicurare» si intende ciascun prodotto per il quale il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali definisce annualmente i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato.

L’agricoltore interessato alla stipula di una polizza agevolata determina la propria resa media individuale utilizzando le applicazioni messe a disposizione nell’ambito del sistema di gestione del rischio e, in particolare, per la compilazione del piano assicurativo individuale (PAI), secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 4.1.

Al riguardo, le modalità di calcolo della produzione e della resa media individuale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14, del D.m. 12 gennaio 2015 n. 162, sono state elaborate da ISMEA, conformemente alla procedura e alla metodologia di calcolo approvata con D.m. 29 maggio 2015 n. 11079.

4.4 Interscambio dei dati riguardanti i PAI e le relative polizze

Le informazioni relative ai PAI, alle polizze agevolate e ai dati di quietanza dei pagamenti sono messe a disposizione di tutti gli enti ed i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione delle presenti misure, secondo specifiche funzionalità di interscambio dati rese disponibili nell’ambito del SIAN - area di download del sistema di gestione del rischio.

Le medesime funzionalità di interscambio consentono, ai soli soggetti abilitati, l’aggiornamento delle informazioni di loro pertinenza, quale ad esempio l’informatizzazione dei dati di polizza di cui al precedente paragrafo 4.2, nonché l’esecuzione di specifici controlli, quale il controllo delle polizze con le compagnie di assicurazione di cui al successivo paragrafo 6.

5. Presentazione della domanda di aiuto/sostegno

5.1 Aiuto previsto dal programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo

La domanda di aiuto relativa all’assicurazione del raccolto di cui all’art. 49 del reg. n. 1308/13, nell’ambito delle misure previste dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo è presentata all’organismo pagatore competente in base alla regione di ubicazione del vigneto entro il 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalità definite dall’organismo pagatore medesimo. Per il solo anno 2015 tale termine è fissato al 7 agosto.

L’agricoltore deve rilasciare le dichiarazioni necessarie all’accesso al sostegno comunitario per il FEAGA e per il FEASR;

Inoltre, per il solo anno 2015, la copia della polizza individuale ovvero del certificato della polizza collettiva è depositato presso il CAA al quale l’agricoltore ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale o, in mancanza, presso l’organismo pagatore competente.

Ai fini della successiva istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto/sostegno, il sistema di gestione del rischio assicura la correlazione tra la domanda stessa e i seguenti documenti:

– PAI compilato;

– certificato di polizza;

– quietanza di pagamento.

Si fa presente, al riguardo, che per tale aiuto gli organismi pagatori competenti sono, ciascuno per la rispettiva regione, l’AGREA, l’AVEPA, l’ARTEA e l’OP Lombardia; l’organismo pagatore AGEA è competente per la rimanente parte del territorio nazionale.

Come sopra anticipato, qualora le risorse finanziarie disponibili per il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo non siano sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno di spesa, le domande relative all’assicurazione del raccolto dell’uva da vino non finanziate con risorse comunitarie FEAGA trovano copertura nell’ambito del FEASR.

A tal fine, l’agricoltore sottoscrive un’unica istanza con la quale chiede di aderire al sostegno del programma nazionale vitivinicolo e, in via subordinata, al programma nazionale per lo sviluppo rurale, qualora la propria domanda non risultasse finanziabile dalle risorse FEAGA per quanto sopra detto. A tal fine, l’agricoltore dovrà impegnarsi, nella medesima domanda d’aiuto/sostegno sopraindicata, a produrre l’eventuale documentazione che dovesse rendersi necessaria ai fini del finanziamento in ambito FEASR.

Si rammenta altresì che la spesa sostenuta per le polizze vino stipulate potrà essere considerata ammissibile in ambito FEASR ai sensi dell’art. 37 del reg. n. 1305/13, se gli agricoltori hanno presentato la manifestazione di interesse ai sensi dell’avviso pubblico 7103 del 31 marzo 2015, successivamente sostituito dall’avviso pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015. La manifestazione di interesse infatti rappresenta il titolo per l’acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno per l’accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «assicurazione del raccolto degli animali e delle piante» di cui all’articolo 37 del reg. n. 1305/13, a valere sulle polizze sottoscritte a partire dal 1° novembre 2014 e fino alla data di pubblicazione del bando per la presentazione della medesima domanda.

Qualora le risorse disponibili nell’ambito del fondo FEAGA non fossero sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno di spesa, le stesse sono ripartite proporzionalmente tra gli organismi pagatori in relazione alla spesa ammissibile precedentemente comunicata al coordinamento.

Ciascun organismo pagatore procede all’erogazione del contributo seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande nel proprio sistema informativo e a parità di data in ordine crescente di spesa ammessa, fino all’esaurimento delle risorse assegnate. A tal fine, all’approssimarsi dell’esaurimento delle risorse assegnate, è possibile «scorrere» l’ordine di presentazione delle domande per garantire il pieno utilizzo delle risorse.

Al fine di consentire all’organismo pagatore AGEA l’esecuzione dei pagamenti delle domande che devono essere soddisfatte utilizzando le risorse FEASR, gli organismi pagatori trasmettono al medesimo OP secondo le modalità dallo stesso definite, le domande presentate (e non soddisfatte con i fondi FEAGA) unitamente ai controlli eseguiti.

Si allega alla presente circolare (allegato 2) il fac-simile di domanda aiuto/sostegno contenente, tra l’altro, le dichiarazioni necessarie per l’accesso al sostegno comunitario per il FEAGA e per il FEASR.

5.2 Aiuto previsto dall’art. 37 del reg. n. 1305/13

A partire dalla campagna 2015, come stabilito dal reg. n. 1305/13, il sostegno per le assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante è erogato nell’ambito del PSRN e riconducibile alle linee d’indirizzo strategico del FEASR.

I rapporti tra ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, nella qualità di autorità di gestione (AdG) responsabile per la domanda di sostegno ed i suddetti organismi pagatori, nonché i rapporti tra organismo pagatore AGEA, responsabile della domanda di pagamento e gli altri organismi pagatori sopra menzionati, sono regolati da specifiche deleghe, stipulate in coerenza con quanto disposto dall’art. 8 del D.m. 12 gennaio 2014 n. 162.

Alla luce di dette deleghe, la domanda di sostegno e pagamento, unificata in un’unica istanza, è presentata agli organismi pagatori AGREA, AVEPA, ARTEA e OP Lombardia detentori del fascicolo aziendale dell’interessato e presso l’organismo pagatore AGEA per tutti gli agricoltori che hanno il proprio fascicolo aziendale in organismo pagatore diverso da quelli sopra elencati.

Le modalità e i termini di presentazione della domanda di aiuto/sostegno sono definiti da appositi bandi emanati dall’autorità di gestione e da provvedimenti dell’organismo pagatore AGEA.

5.3 Incentivi assicurativi nell’ambito del bilancio nazionale di cui al D.lgs n. 102/04

La domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui al precedente paragrafo 1, lettera c), è presentata al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che può delegare l’organismo pagatore AGEA alla ricezione della domanda per la copertura dei rischi non finanziabili con risorse comunitarie.

6. Erogazione dell’aiuto

Il pagamento del contributo è subordinato al previo accertamento, nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo, dei requisiti soggettivi dell’agricoltore per l’ammissibilità a contributo della polizza, i cui dati sono stati acquisiti nel sistema di gestione dei rischi. In particolare, si verifica la corrispondenza al piano assicurativo agricolo annuale, con i rischi coperti, con la resa media individuale, nonché la conformità dei prezzi unitari utilizzati per la determinazione dei valori assicurati, con i prezzi unitari massimi, da individuare con apposite codifiche, stabiliti annualmente ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge n. 388/00.

Con riferimento al controllo della resa media individuale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.m. 29 maggio 2015 n. 11079, i documenti utilizzabili ai fini della sua dimostrazione sono i seguenti: 

a) fatture o altri documenti fiscali;

b) documento di trasporto/ricevute di conferimento;

c) dichiarazioni di produzione/denunce di conferimento da presentare in ottemperanza di disposizioni legislative;  

d) documento avente forza probatoria equivalente:

i. ricevuta di conferimento relativa a un contratto di produzione; 

ii. perizie effettuate da professionisti iscritti ad albi o collegi competenti in materie agrarie, con riferimento alle produzioni oggetto di reimpieghi aziendali o autoconsumo, ottenuta da impianti arborei in fase di impianto/giovanile.

Nel sistema di gestione del rischio il beneficiario deve indicare la specifica tipologia di documento in suo possesso e la documentazione deve riguardare la produzione dell’intera superficie assicurata per prodotto/comune corrispondente a quella rilevata nel fascicolo aziendale.

Nell’ambito del sistema di gestione del rischio è altresì eseguito, prima dell’erogazione del contributo, un controllo anche a campione sulle polizze caricate a sistema mediante specifico interscambio dati con le Compagnie di assicurazione che hanno emesso le polizze stesse.

L’importo dell’aiuto, nei limiti massimi indicati al precedente paragrafo 3, è erogato all’agricoltore entro i seguenti termini: 

 – entro il 31 dicembre di ciascun anno per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente paragrafo 1, lettera a);

 – entro il 15 ottobre di ciascun anno per la copertura assicurativa dell’uva da vino, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b).

7. Polizze integrative non agevolate

L’agricoltore può stipulare polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale proprio carico, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.m. 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo unico del D.m. 8 maggio 2012, aventi lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma concernenti garanzie, valori e quantità non agevolabili.

Ai sensi dell’art. 14, commi 12 e 13, del D.m. 12 gennaio 2015, i dati relativi a dette polizze integrative sono trasmesse nel sistema di gestione del rischio dalle imprese assicurative.

L’esistenza di polizze integrative non agevolate deve essere obbligatoriamente segnalata nei certificati delle polizze agevolate. La violazione di tale obbligo, nonché la mancata trasmissione delle polizze ai fini del caricamento nel sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.