«Fermentazioni spontanee» al di fuori del periodo stabilito Articolo 9 legge n. 82/06.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto e, in particolare, circa le sanzioni applicabili alle violazioni conseguenti all’eventuale accertata natura indotta e, quindi, non spontanea delle fermentazioni condotte fuori dal periodo stabilito ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 82/06.
In particolare, circa la natura indotta delle predette fermentazioni, codesto ufficio ha evidenziato la ricezione delle comunicazioni previste dal comma 3 della disposizione in oggetto, inviate da aziende che, tra l’altro, acquistando mosti di uve da altri Paesi dell’UE ed utilizzando le apposite apparecchiature per la desolforazione, immettono sul mercato ingenti quantitativi di vini.
Le predette sanzioni (previste dall’art. 35, comma 3, lettera C), della legge n. 82/06), secondo codesto ufficio, implicano il sequestro e la confisca del vino ottenuto dalle predette fermentazioni, salvo che l’operatore richieda, nell’istanza di dissequestro, la destinazione dello stesso a «vino frizzante» e/o a «vino spumante»; viceversa, nel caso della non provata natura indotta, il vino ottenuto sarebbe legittimamente commercializzabile come tale.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Preliminarmente, si richiama quanto già chiarito con la nota n. 3188 del 9 marzo u.s., con la quale, tra l’altro, è stata trasmessa la copia della nota n. 702 del 30 gennaio 2015 del dipartimento delle politiche europee e internazionali - direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea.
Nella predetta nota del dipartimento delle politiche europee e internazionali è stato evidenziato, tra l’altro, che «riguardo poi all’elaborazione dei vini «tranquilli», la fermentazione o rifermentazione non può avvenire al di fuori del periodo stabilito dalle competenti regioni ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 9» e che «ln tale ambito normativo rientra, dunque, anche il periodo in cui effettuare le operazioni di desolforazione, che risultano preliminari alle fermentazioni o rifermentazioni».
Ciò posto, considerato che, nelle circostanze cui sopra si è fatto cenno, appare di tutta evidenza la natura indotta delle fermentazioni, si conferma l’avviso di codesto ufficio concernente i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In particolare, tenuto conto del comma 4 della disposizione in oggetto, si ritiene che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento dell’eventuale istanza di dissequestro nella quale sia chiesta la destinazione a vino frizzante o a vino spumante del vino ottenuto al di fuori del periodo consentito per le fermentazioni, purché la predetta destinazione del vino stesso sia accertata da codesto ufficio o, laddove la sede dello stabilimento di elaborazione sia posta in altra circoscrizione, dall’ufficio competente per quest’ultima.
Parimenti, si condivide l’avviso di codesto ufficio in ordine alla regolarità dei vini prodotti e commercializzati nell’ambito di fermentazioni spontanee per le quali non si sia in grado di provare la natura indotta.