Possibilità di indicare, sull’etichetta dei vini, l’assenza di solfiti aggiunti. Quesito.
In risposta alla lettera del 13 febbraio 2015, relativa alla possibilità di indicare, sull’etichetta dei vini, l’assenza di solfiti aggiunti, preciso quanto segue:
L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, stabilisce che è obbligatorio indicare sull’etichetta “... c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; ...”.
Tra le sostanze elencate nell’allegato II figura, al punto 12, l’“Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.”
L’articolo 21 dello stesso regolamento precisa, tra l’altro, che “In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.”.
In relazione alla possibilità di indicare sull’etichetta un’informazione del tipo ‘senza solfiti aggiunti’, sarebbe consentito nel caso in cui il vino contenesse solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione e in concentrazioni non superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale. In tale contesto, è tuttavia necessario tener conto di quanto stabilito dall’articolo 36 del regolamento (UE) No 1169/2011, relativo ai requisiti applicabili alle informazioni volontarie, e dall’articolo 7 dello stesso regolamento, relativo alle pratiche leali d’informazione, in particolare che “1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, [...], il metodo di fabbricazione o di produzione;...”.
Il presente parere è fornito in base ai fatti esposti nella lettera del 13 febbraio 2015, fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell’Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva della legge applicabile dell’Unione.