Art. 3 del Dm 13 agosto 2012. Indicazioni dell’imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore.
Qualificazione dell’imbottigliatore.
Quesito.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato, con riferimento alla disposizione richiamata in oggetto ed alle disposizioni di cui all’articolo 56, par. 1, lettera c) e par. 3, del reg. n. 607/09, ha chiesto se sia possibile, per le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP/IGP diversi dai vini spumanti, completare l’indicazione dell’imbottigliatore che sia anche produttore agricolo con il termine “prodotto”, utilizzando ad esempio la seguente dicitura “prodotto e imbottigliato all’origine...”.
AI riguardo, si comunica che la richiamata normativa non esclude la suddetta possibilità di etichettatura, come peraltro è stato già disposto dall’art. 3, comma 1, lettera c), del D.m. 13 agosto 2012 per l’uso della dicitura aggiuntiva “integralmente prodotto”, nel caso in cui il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.
Analogamente, l’indicazione dell’imbottigliatore, per le citate categorie di vini DOP/IGP diverse dai vini spumanti, può essere completata dal termine “vinificato” o equivalenti, che peraltro potrebbero essere utilizzati anche nei casi in cui l’imbottigliatore non si configuri quale produttore agricolo (ovviamente escludendo in tale ultimo caso tutte le altre indicazioni aggiuntive disciplinate con il citato D.m. 13 agosto 2012 per qualificare l’attività agricola dell’imbottigliatore).
Infine, si comunica che la dicitura aggiuntiva “prodotto e imbottigliato...” di cui trattasi può essere utilizzata anche per i prodotti vitivinicoli senza DOP/IGP, conformemente e limitatamente alle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012 e che, per analogia, per tali produzioni può essere utilizzata la dicitura aggiuntiva “vinificato e imbottigliato...”, anche da produttori diversi da quelli agricoli nei termini sopra specificati.