Nota ministeriale n. 93871 del 31 dicembre 2014, concernente chiarimenti per assicurare il corretto uso in etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP italiani del nome geografico più ampio (regione o provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP o IGP. Richiesta ulteriore chiarimento.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Confederazione ha chiesto se i chiarimenti forniti con la nota ministeriale in oggetto siano da ritenersi validi anche nel caso in cui il nome geografico più ampio di cui trattasi (regione o provincia) venga riportato anche nell’ambito dell’indirizzo dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore.
Al riguardo, concordato con l’avviso espresso da codesta Confederazione, si ritiene che la definizione relativa all’indicazione obbligatoria dell’ “indirizzo”, così come riportata all’articolo 56, par. 1 , lettera f) del reg. n. 607/09: “il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore, del produttore, ecc...”, non sia tale da escludere l’inclusione nell’ambito dell’indirizzo stesso di altri elementi veritieri, quali la via, il numero civico, la località, la Provincia e la Regione (peraltro intesi a precisare la collocazione territoriale del comune, nonché della sede sociale dell’ operatore in questione, ovvero dello stabilimento).
Pertanto si ritiene possibile l’uso dei citati elementi e dei nomi geografici in questione nell’ambito dell’indicazione dell’imbottigliatore/produttore, alle analoghe condizioni illustrate al punto 2.2. della citata nota ministeriale del 31 dicembre 2014, in particolare in caratteri minimizzati (ai sensi dell’56 par. 6 del reg. n. 607/09 e dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 61/10).
In tal senso, sarà cura dello scrivente apportare l’apposito aggiornamento alla richiamata nota ministeriale.