Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 09-03-2015
Numero provvedimento: 3188
Tipo gazzetta: Nessuna

Richiesta di parere riguardo alla fermentazione differita dei mosti di uva desolforati o conservati mediante refrigerazione.

Si fa seguito alla nota n. 14352 del 30 settembre 2014, per trasmettere, in allegato, la copia della nota n. 702 del 30 gennaio 2015 del Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, di pari oggetto.

Nella nota cui si fa seguito, con la quale era stata trasmessa la nota n. 71526 del 26 settembre 2014 del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica era stato, tra l’altro, comunicato che, “sciogliendo la riserva contenuta nella nota n. 47444 del 16 giugno u.s. ... le pratiche enologiche in questione (utilizzo di solfiti e successiva desolforazione), così come disciplinate rispettivamente all’All. I A, n. 7 e n. 8 del reg. n. 606/09, sono da ritenersi compatibili sul piano della generalità per l’elaborazione dei vini DOP e IGP” e che, pertanto, “... sono da ritenersi superate le indicazioni fornite con la nota dello scrivente Ufficio n. 21194 del 21 marzo 2014 nonché con le note preesistenti richiamate nella stessa1 ”.

“In particolare, sono da ritenere superate anche le indicazioni di detta nota relative al periodo delle fermentazioni e rifermentazioni, di cui all’art. 9, comma 1 e 4, della L. n. 82/06 e, pertanto, in merito alla determinazione di tale periodo ed alla eventuale relazione con l’anno di vendemmia delle relative uve, si rimanda a quanto stabilito annualmente dalle competenti regioni e province autonome”.

Proprio sull’applicazione del predetto articolo 9, commi 1 e 4, è intervenuta la nota che si trasmette, in risposta all’analogo quesito formulato.

In particolare, è stato precisato quanto segue:

– «... Il citato articolo 9, comma 4, della legge n. 82/06 prevede altresì che le fermentazioni e rifermentazioni possano avvenire oltre il periodo stabilito dalle competenti regioni (e province autonome) esclusivamente per l’elaborazione dei “vini tradizionali” (da intendersi in linea di massima come vini DOP o IGP aventi diritto alla menzione “passito” o “Vin Santo” o similari), purché tali vini tradizionali siano individuati nel provvedimento regionale di cui al comma 1 del richiamato articolo 9.»;

– «Riguardo poi all’elaborazione dei vini “tranquilli”, la fermentazione o rifermentazione non può avvenire al di fuori del periodo stabilito dalle competenti regioni (e province autonome) ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 9.»;

– «In tale ambito normativo rientra, dunque, anche il periodo in cui effettuare operazioni di desolforazione, che risultano preliminari alle fermentazioni o rifermentazioni ...».

Pertanto, in relazione a quanto sopra, resta inteso che:

– l’indicazione relativa all’esistenza delle deroghe al termine del 31 dicembre (generalmente previsto per il periodo delle fermentazioni/rifermentazioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. n. 82/06) concernente i vini DOP o IGP aventi diritto alla menzione “Passito” o “Vin Santo” o similari, ha valore meramente esemplificativo, risultando comunque necessario fare puntuale riferimento a quanto determinato nei singoli provvedimenti dei citati Enti locali (si veda, ad esempio, il decreto n. 43 del 30 luglio 2014 della Regione Veneto, che consente la fermentazione/rifermentazione anche dell’“Amarone della Valpolicella” e del “Valpolicella ripasso” fino al 30 aprile 2015);

– in via generale, un mosto muto (art. 1, comma 1, lettera d), della L. n. 82/06) prodotto da uve raccolte in una data campagna, può essere posto in fermentazione/rifermentazione nelle campagne successive, purché nel rispetto delle disposizioni contenute nei citati singoli provvedimenti degli Enti locali;

– le operazioni di desolforazione dei mosti muti che avvengono fuori dal periodo delle fermentazioni o rifermentazioni stabilito dall’Ente locale interessato sono comunque consentite nella misura in cui le stesse siano prodromiche all’avvio del mosto di uve desolforato a manipolazioni o trasformazioni conformi alla vigente normativa diverse dalla fermentazione/rifermentazione (ad esempio, l’avvio alla produzione di un mosto co[1]

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1 La nota n. 15924 del 5 marzo 2014 del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica è stata già trasmessa a codesti Uffici territoriali con nota prot. n. 4263 del 12 marzo 2014.ncentrato o di un mosto concentrato rettificato).