Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 11-11-2014
Numero provvedimento: 4858
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore OCM Vino – Misure: Investimenti – Ristrutturazione e Riconversione Vigneti – Vendemmia Verde – Assicurazioni - Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – D.lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”

ALLA REGIONE BASILICATA

Dip. Agricoltura

Via Anzio 44

85100 Potenza

ALLA REGIONE PIEMONTE

Corso Stati Uniti 21

10100 Torino

ALLA REGIONE ABRUZZO

Via Catullo 17

65126 Pescara

ALLA Prov. Aut. di Bolzano

Via Brennero 6

39100 Bolzano

  

ALLA REGIONE CALABRIA

Via E. Molè

88100 Catanzaro

ALLA REGIONE CAMPANIA

Via G. Porzio Isola A/6

80134 Napoli

ALLA REGIONE FRIULI V.G.

Via Caccia 17

33100 Udine

ALLA REGIONE LAZIO

Via R. Raimondi Garibaldi , 7

00145 Roma

ALLA  REGIONE LIGURIA

Via G. D’Annunzio 113

16121 Genova

 

ALLA REGIONE MARCHE

Via Tiziano 44

60100 Ancona

ALLA  REGIONE MOLISE

Via Nazario Sauro 1

86100 Campobasso

ALLA REGIONE PUGLIA

Lung.re Nazario Sauro, 45/47

70121 Bari

ALLA REGIONE SARDEGNA

Via Pessagno , 4

09126 Cagliari

ALLA REGIONE SICILIA

Via Regione Siciliana, 2771 

90145 Palermo

ALLA Prov. Aut. di TRENTO 

Via G.B. Trener, 3

38100 Trento

ALLA REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni 63

06100 Perugia

ALLA REGIONE VALLE D’AOSTA

Loc. Grande Charriere, 66

11020 Saint christophe

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA  AGRICOLA 

Con decreto legislativo del 13 ottobre 2014, n. 153 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 - sono state apportate alcune modifiche integrative e correttive alla disciplina contenuta nel Codice Antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011. 

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto correttivo - in vigore a partire dal 26 novembre 2014 - hanno l’obiettivo di semplificare le procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia e di snellire le procedure di verifica, rendendo più efficace l’azione di controllo preventivo antimafia.

Ad integrazione di quanto già comunicato con le precedenti note informative in materia di documentazione antimafia, si riportano di seguito le modifiche apportate alla vigente disciplina contenuta nel Codice Antimafia.

Familiari conviventi (art. 85, comma 3)

La verifica sui familiari conviventi dei soggetti sottoposti a controllo antimafia, necessaria ai fini del rilascio dell’informativa antimafia, è limitata a quelli aventi la maggiore età e  che risiedono nel territorio dello Stato.

Utilizzabilità della documentazione antimafia (art. 86, comma 2-bis)

Fino all’attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

Competenza del Prefetto (art. 87 e 92)

La competenza alle verifiche antimafia - sia ai fini del rilascio della comunicazione antimafia che ai fini del rilascio dell’informazione antimafia - spetta al Prefetto della Provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero al Prefetto della Provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all’art. 2508 c.c. (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).

In sostanza, sarà competente al rilascio della documentazione antimafia esclusivamente il Prefetto del luogo in cui ha sede l’operatore economico.

Per le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, la competenza alle verifiche antimafia spetta al Prefetto della Provincia in cui hanno sede i soggetti pubblici richiedenti (nel caso di Agea la richiesta ai fini del rilascio della informativa antimafia deve essere presentata alla Prefettura di Roma).

Il decreto correttivo n. 153/2014 ha introdotto novità significative con riguardo ai termini per il rilascio della documentazione antimafia, la quale, a norma dell’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011, è costituita dalla:

- “comunicazione  antimafia”, che consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o di divieto di cui all'articolo 67; e

- “informazione antimafia” che consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o di divieto di  cui  all'articolo  67, nonché nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di  infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  delle  società  o delle imprese interessate.

Di norma, è utilizzata esclusivamente l’informazione antimafia, avendo l’obbligo di richiederla alla Prefettura territorialmente competente nei casi in cui devono essere disposte erogazioni  per importi superiori ad € 150.000,00.

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia (artt. 88, 89)

La comunicazione antimafia deve essere acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti autorizzati, di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 159/2011, salvo che il sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza di situazioni di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67.

In tale ipotesi e, sino a quando non sarà operativa la banca dati nazionale unica, la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto entro trenta giorni.

Il decreto correttivo n. 153/2014 ha ridotto il termine per il rilascio della comunicazione antimafia da quarantacinque giorni a trenta giorni ed ha eliminato l’ipotesi delle verifiche di particolare complessità che comportava un’ulteriore dilatazione dei termini a trenta giorni.

Decorso il termine di trenta giorni, l’Amministrazione procede anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione della autocertificazione con la quale, ai sensi dell’art. 89, il soggetto interessato attesta l’assenza di situazioni ostative.

In tali ipotesi le erogazioni vengono disposte sotto condizione risolutiva.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell’Amministrazione della comunicazione antimafia liberatoria. L’Amministrazione richiedente ha dunque il potere discrezionale di sospendere l’erogazione sino a quando non acquisisce la comunicazione antimafia richiesta.

Termini per il rilascio dell’informazione antimafia (artt. 90, 91 e 92)

L’informazione antimafia - necessaria nel caso in cui si debbano eseguire erogazioni  per importi superiori ad € 150.000,00 - viene acquisita mediante la consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti autorizzati, di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 159/2011, salvo che il sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza di situazioni di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa.

In tale ipotesi e, sino a quando non sarà operativa la banca dati nazionale unica, l’informativa antimafia è rilasciata dal Prefetto entro il termine di trenta giorni.

Decorso il termine di trenta giorni, l’Amministrazione procede anche in assenza di informativa antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi   quarantacinque giorni.

In questa ipotesi l’Amministrazione procede anche in assenza di informativa antimafia decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione con la quale il Prefetto segnala la particolare complessità della verifica da espletare.

Nei casi di urgenza, in assenza dell’informazione antimafia, l’Amministrazione procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell’Amministrazione dell’informativa  antimafia liberatoria. L’Amministrazione richiedente ha dunque il potere discrezionale di sospendere l’erogazione sino a quando non acquisisce l’informazione antimafia richiesta.

Richiesta di comunicazione antimafia e accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 89 bis)

Qualora a seguito delle verifiche per il rilascio della comunicazione antimafia venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto adotta l’informativa antimafia interdittiva, senza emettere la comunicazione antimafia, dandone avviso all’Amministrazione richiedente. 

In tal caso l’informazione antimafia adottata tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta. Comunicazione agli interessati (artt.88 e 92) 

La comunicazione interdittiva e l’informazione interdittiva devono essere comunicate dal Prefetto all’impresa, società o associazione interessata, entro cinque giorni dall’adozione.

Ancorché la ratio della norma sia quella di consentire all’interessato di impugnare tempestivamente la documentazione interdittiva prefettizia, nel contempo, la previsione di detto obbligo in capo alla Prefettura - venuto meno il carattere di presunta riservatezza della documentazione antimafia - consente a questa Amministrazione di informare, laddove richiesto, che la sospensione dell’erogazione è dovuta alla presenza di un’informativa interdittiva.

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione (art. 32, comma 10,del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 114/2014)

Nel caso in cui il Prefetto adotti l’informativa antimafia interdittiva, ha l’obbligo altresì di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, della legge n. 114/2014 e, in caso positivo, informare tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Mancato funzionamento della Banca dati nazionale (art. 90, commi 1 e 2)

Il decreto correttivo n. 153/2014 detta una specifica disciplina per l’ipotesi in cui la banca dati nazionale unica - una volta divenuta operativa - non fosse in grado di funzionare regolarmente, a causa di eventi eccezionali. In tal caso, la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione e le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore dell’erogazione stessa.

L’informazione antimafia, invece, viene rilasciata a seguito di verifiche effettuate dal Prefetto territorialmente competente, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto condizione risolutiva.

In ogni caso, spetta al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - pubblicare immediatamente sul proprio sito istituzionale e sui siti delle Prefetture, sia l’avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica che il ripristino del funzionamento della stessa.

Norme transitorie e di coordinamento 

Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 153/2014, vale a dire anteriormente alla data del 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto legislativo n. 159/2011, ad eccezione delle norme modificate dagli artt. 1, 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), 3, comma1, lett. b).

Pertanto, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate dall’Amministrazione prima del 26 novembre 2014, si applicheranno le disposizioni modificate  dal decreto correttivo n. 153/2014 che riguardano:

a. l’obbligo di richiedere l’informazione antimafia esclusivamente per i familiari conviventi maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato;

b. la validità della documentazione antimafia con riferimento all’estensione dell’uso e dell’efficacia della documentazione antimafia anche a procedimenti diversi da quelli per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

c.  il termine ordinario di trenta giorni per il rilascio della comunicazione e della informazione antimafia da parte della Prefettura competente;

d. la possibilità di procedere, nei casi di urgenza, alle erogazioni immediatamente dopo la richiesta dell’informativa antimafia alla Prefettura competente, senza dover più attendere il decorso di quindici giorni dalla richiesta della documentazione antimafia.

Per completezza di informazioni si aggiunge che il decreto correttivo n. 153/2014, allo scopo di alleggerire gli oneri connessi al rilascio della documentazione antimafia, prevede altresì la possibilità che la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia si riconnetta - secondo modalità che verranno definite con apposito regolamento attuativo - con l’Anagrafe della popolazione residente, quando costituita, al fine di acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia, così da effettuare in automatico le necessarie verifiche.

Il Direttore del Settore 

Dr Pier Paolo Fraddosio