Proposta etichetta vino Dop “Prosecco”.
Si riscontra la nota sopra indicata, pervenuta in data 9 aprile u.s. tramite l’Ufficio PIUE VIII che legge la presente per conoscenza, con la quale codesta Azienda ha chiesto il parere in merito all’utilizzo della menzione “Sur Lie” nell’etichetta in oggetto, o in subordine di analoghe menzioni italiane (“Sui Lieviti” o “Col fondo”).
AI riguardo, nel precisare che l’etichetta in questione, che riporta anche la dicitura “Rifermentazione in bottiglia”, è da intendere riferita alla sola tipologia Prosecco “frizzante”, così come prescritto dall’articolo 6 del relativo disciplinare, si comunica che la Menzione Tradizionale “Sur Lie” non può essere utilizzata nell’etichetta in questione, né per designare altri vini italiani, in quanto rientra tra le Mt protette della Francia e come tale, ai sensi dell’art. 40 del reg. n. 607/09, è riservata a taluni vini Dop e Igp francesi.
Né possono essere utilizzate le menzioni alternative italiane proposte codesta Ditta (“Sui Lieviti” o “Col fondo”), in quanto le stesse non sono regolamentate come tali dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
Tanto evidenziato, qualora codesta Azienda lo ritenga, può indicare il riferimento alle sole predette menzioni italiane, qualora corrispondano a veritiere e documentabili condizioni di elaborazione previste o consentite dal disciplinare (per la sola tipologia “Prosecco” frizzante, come sopra specificato), nell’ambito delle indicazioni complementari relative alla descrizione del prodotto, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012, che ad ogni buon fine si riporta di seguito:
“2. Limitatamente all’etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari Dop o Igp, il rischio di confusione di cui al comma 1 è da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:
– non siano costituite o non contengano i nomi delle Dop o Igp protette ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del reg. n. 1234/07, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all’intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;
– siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;
– devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la Dop o Igp”.