Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legislativo
Data provvedimento: 29-03-2004
Numero provvedimento: 88
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 22-04-2004
Numero gazzetta: 94
Data aggiornamento: 03-12-2018

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

(D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, pubblicato in G.U. 22 aprile 2004, n. 94)

Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, è riportato per estratto nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;  

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale è stato inviato alla  Commissione  europea, in attuazione  del  regolamento (CE) n. 659/1999  del  Consiglio,  del  22  marzo  1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 15 gennaio 2004;

Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e  delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA il seguente decreto legislativo:


Capo I

SOGGETTI E ATTIVITA'
 

Art. 1.

Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi  alle  attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,  direttamente  o  in qualità di socio di società, almeno il cinquanta  per  cento  del  proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi  dalle  attività  medesime  almeno il cinquanta per cento del proprio  reddito  globale  da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni  ad  esse  equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento   di   cariche   pubbliche,   ovvero  in associazioni  ed altri  enti  operanti  nel  settore  agricolo, sono escluse  dal  computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società  di  persone  e cooperative,  ivi incluse le cooperative di lavoro,  l'attività  svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti  di  conoscenze  e competenze professionali, tempo lavoro e reddito  di  cui  al  primo  periodo,  è  idonea  a far acquisire ai medesimi  la  qualifica  di  imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento  dei  requisiti  per  i  soci  lavoratori. Nel caso di società  di  capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali,  tempo  lavoro  e reddito, è idonea a far acquisire  ai  medesimi amministratori  la qualifica di imprenditore agricolo  professionale.  Per  l'imprenditore  che operi nelle zone svantaggiate  di  cui  all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999,  i  requisiti  di  cui  al  presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2.  Le  regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di  previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche  ritenute  necessarie  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile,  sono  considerate  imprenditori  agricoli  professionali qualora lo  statuto  preveda  quale  oggetto  sociale  l'esercizio esclusivo  delle  attività  agricole  di  cui  all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso  della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le  società  in  accomandita  la  qualifica  si  riferisce  ai  soci accomandatari;

b) (lettera soppressa)

c)  nel  caso di società di capitali o cooperative, quando almeno  un  amministratore che  sia  anche  socio  per le società cooperative, sia  in  possesso  della  qualifica  di  imprenditore agricolo professionale.

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore  ad  una  sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni  tributarie  in materia di imposizione indiretta  e  creditizie  stabilite  dalla normativa vigente a favore delle  persone  fisiche  in possesso della qualifica di coltivatore diretto.  La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore  agricolo  professionale  determina  la  decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile,  sono  considerate  come  redditi  da lavoro derivanti da attività  agricole ai  fini  del  presente  articolo,  e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-ter. Le   disposizioni   relative   all'imprenditore   agricolo professionale  si  applicano  anche  ai  soggetti  persone  fisiche o società  che,  pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3,  abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione  competente  che rilascia apposita certificazione, nonché si siano  iscritti  all'apposita  gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza di riconoscimento, salvo   diverso   termine   stabilito   dalle  regioni, il  soggetto interessato  deve  risultare  in  possesso  dei  requisiti  di cui ai predetti commi  1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia  delle  entrate  definiscono modalità  di  comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies.  L'articolo  12  della  legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.
                               

Art. 2

Società agricole 
 
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione  dall'esercizio esclusivo delle  attività  agricole la  locazione,  il  comodato  e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché  di  terreni e di fabbricati  ad  uso  strumentale  alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del  c.c., sempreché i ricavi  derivanti  dalla ocazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli  derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei  ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le società costituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto,  che  abbiano i requisiti  di  cui  al  presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "società agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario. 

3. L'esercizio del diritto di  prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,  n. 590,  e  successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.  817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 

4. Alle  società agricole  di  cui  all'articolo  1,  comma   3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni  tributarie in materia di imposizione  indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore  delle  persone fisiche in  possesso  della  qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo  professionale  determina  la  decadenza  dalle agevolazioni medesime. 

4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4  sono  riconosciute  anche alle società agricole di persone con  almeno  un  socio  coltivatore diretto,  alle  società agricole  di   capitali   con   almeno   un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un  amministratore  socio  coltivatore  diretto, iscritti nella  relativa  gestione  previdenziale  e  assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data  di  applicazione delle  agevolazioni  determina  la   decadenza dalle  agevolazioni medesime. 

 

Articoli 3-18.

(Omissis)


Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Castelli, Ministro della giustizia

La Loggia, Ministro degli affari regionali

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli