Trasferimento fuori dalla zona di produzione di bottiglie “nude” di vino Doc Rosso di Montalcino 2010, per l’apposizione dell’ etichetta – Trasmissione parere ed accertamenti effettuati.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 10771 del 6 settembre 2013 di codesto Ufficio territoriale con cui sono stati chiesti accertamenti circa il trasferimento di una partita regolarmente certificata, costituita da n. 3.024 bottiglie “nude” di vino Doc Rosso di Montalcino 2010 (lotto 12-221), chiuse con tappo di sughero e prive di capsula termoretraibile. In particolare la partita di cui trattasi è stata trasferita da una ditta (in zona di produzione) alla ditta indicata in oggetto, situata al di fuori della zona di produzione della Doc in esame, per la successiva apposizione in conto lavorazione delle capsule, delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato e delle etichette.
Con la medesima nota è stato chiesto, altresì, un parere circa la possibilità che il vino Doc Rosso di Montalcino possa essere trasferito al di fuori della zona delimitata dall’articolo 3 del relativo disciplinare di produzione con l’utilizzo di un documento diverso dal “documento IT”.
AI riguardo, per ciò che concerne la richiesta di accertamenti presso la ditta di partenza si trasmette la nota prot. n. 9229 del 3 ottobre 2013 dell’Ufficio territoriale di Firenze, il quale ha rappresentato che “... Dall’analisi documentale emerge che le 3.373 bottiglie, della capacità di 0,75 cad., ottenute dalla ditta di partenza nell’annata 2010 sono state ottenute nel rispetto del disciplinare di produzione del vino Rosso di Montalcino”.
In relazione alle risultanze degli accertamenti effettuati dall’Ufficio di Firenze, è stato chiesto un qualificato parere alla competente Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, circa la possibilità di poter effettuare il trasferimento del prodotto in questione, condizionato in bottiglie nude e regolarmente certificato, al di fuori della zona delimitata dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione del vino Doc Rosso di Montalcino per la successiva etichettatura ed apposizione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato.
AI riguardo, si trasmette, anche per gli Uffici in indirizzo per conoscenza, la nota prot. n. 28794 dell’11 aprile u.s. con la quale la precitata Direzione generale, nell’esprimere il proprio, competente avviso, ha fatto presente che: “... tenuto conto che per l’apposizione dell’etichetta e del contrassegno di Stato il disciplinare di produzione della Doc Rosso di Montalcino non contempla particolari disposizioni limitative, lo scrivente ritiene che la stessa operatività sia conforme alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di vini Dop, a condizione che:
– la partita in questione (costituita da bottiglie “nude”) abbia conseguito la positiva certificazione analitico-organolettica prima di uscire dalla zona di produzione e imbottigliamento delimitata;
– il trasferimento fuori zona della partita di cui trattasi deve avvenire previa comunicazione alla competente struttura di controllo, in particolare per gli adempimenti connessi alla distribuzione dei contrassegni di Stato e per assicurare i relativi controlli e la rintracciabilità della stessa partita”.
Per quanto concerne le note prot. n. 6838 del 6 luglio 2010 e prot. n. 7777 del 22 luglio 2010, richiamate da codesto Ufficio nella nota in premessa, è opportuno precisare che il contenuto delle stesse va ricondotto alle fattispecie concrete ivi esaminate. Comunque sia, anche nel caso di specie, tenuto conto che il trasferimento di cui trattasi è avvenuto in data 14 marzo 2013, si ritiene che siano applicabili le indicazioni già fornite con le due note sopra citate, anche per quanto concerne i documenti da utilizzare per il trasporto.
Si richiama l’attenzione su fatto che dal 1° agosto 2013, nel caso di trasporti di vini imbottigliati ma non etichettati, non è più consentito utilizzare il documento di cui al decreto 14 aprile 1999, bensì può essere emesso o un documento IT o documento MVV convalidati (vds. in proposito l’allegato 3 – Quadro sinottico – Prospetto n. 3 – Circolazione nazionale – della circolare DG PREF prot. n. 11289 del 26 luglio u.s.).