Mosto di uve concentrato rettificato solido e altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve – chiarimenti.
Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti su tal une problematiche concernenti la produzione, la commercializzazione, la denominazione e l’utilizzo dei prodotti indicati in oggetto.
Al riguardo, sentiti per le vie brevi gli Uffici di questo Ministero, che leggono per conoscenza, si fa presente quanto segue.
a) Mosto concentrato rettificato solido (MCRs)
La produzione, la commercializzazione, la denominazione e l’utilizzo del MCRs è disciplinata dal regolamento UE n. 1308/2013 ed esso viene definito all’allegato VII, parte II, punto 14, lettera b) del medesimo regolamento. In particolare, la normativa UE ne prevede l’uso in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni del MCR liquido.
Il MCRs si ottiene mediante la separazione degli zuccheri naturali dell’uva (glucosio e fruttosio), che vengono cristallizzati separatamente e poi miscelati allo stato solido. Pertanto, nel corso del processo produttivo si ottengono, come prodotti intermedi, glucosio e fruttosio cristallizzati. Per la produzione del MCRs, la miscelazione delle frazioni cristalline di glucosio e fruttosio è necessaria in quanto le due frazioni, prese singolarmente, non sono rispondenti alla definizione di mosto concentrato rettificato né rientrano nelle categorie dei prodotti vitivinicoli.
Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento UE n. 1308/2013, il mosto concentrato rettificato, sia nella forma liquida che solida, deve essere ottenuto esclusivamente da varietà di uve da vino nonché da mosti o mosti concentrati che, a loro volta, sono stati ottenuti esclusivamente da varietà di uve da vino.
Il MCRs non può essere addizionato di acqua al fine di ottenere un mosto concentrato rettificato liquido in quanto, ai sensi dell’articolo 80, del regolamento precitato, per la produzione e la conservazione del MCR devono essere impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate, che non consentono per il caso di specie l’aggiunta di acqua.
b) Altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione di uve o di succhi d’uva
Per quanto attiene la produzione e la commercializzazione di altre sostanze zuccherine, diverse dal MCR, ottenute dalla trasformazione di uve (uve da tavola e/o uve da vino), di succhi d’uva e di succhi d’uva concentrati, si riportano di seguito alcune precisazioni.
Il MCR, sia nella forma liquida che solida, è definito inequivocabilmente all’ Allegato VII parte II, punto 14 del regolamento UE n. 1308/2013.
Sulla base della definizione comunitaria, il MCR (sia alla stato solido che liquido) è riconducibile alla dicitura “zucchero d’uva”, secondo il richiamo effettuato nel 6° considerando, del regolamento di esecuzione UE n. 144/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009.
Ne consegue che l’indicazione “zucchero d’uva” è da ritenersi esclusiva per il prodotto MCR, di cui all’allegato VII, parte II, punto 14, del regolamento UE n. 1308/13.
I succhi d’uva e succhi d’uva concentrati, non sono ricompresi nell’allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013, che individua le categorie di prodotti vitivinicoli, cui si applicano le pratiche enologiche autorizzate nell’Unione europea e che sono elaborati nell’Unione a partire da varietà di uve da vino (articolo 81, paragrafo 1, del regolamento UE n. 1308/2013).
Pertanto, per la designazione delle sostanze zuccherine provenienti dall’uva, non rispondenti alla definizione e alle caratteristiche di “mosto concentrato rettificato”, tenuto conto delle disposizioni di cui all’ art.17 del Reg. (UE) n. 1169/2011, possono essere utilizzate denominazioni descrittive alternative, che non generino confusione nel consumatore e consentano la chiara identificazione del prodotto utilizzato. In particolare si potrebbero utilizzare denominazioni descrittive del tipo: “sostanze zuccherine/zuccheri/glucosio/fruttosio di uve”, aggiungendo la specificazione “da tavola” o “da vino e da tavola” oppure “zuccheri/sostanze zuccherine/glucosio/fruttosio ottenuti/ottenute/ottenuto dalla trasformazione di succhi d’uva”.
Per le analoghe sostanze ottenute dalla ridiluizione del glucosio e/o del fruttosio cristallini, anche in miscela, può essere aggiunta, alla denominazione descrittiva adottata, la dicitura “disciolti in ...”.
Infine, le sostanze zuccherine ottenute dai succhi d’uva concentrati sottoposti al trattamento con resine a scambio ionico ed eventualmente al successivo processo di cristallizzazione, non possono essere designate con le denominazioni “succo d’uva concentrato deionizzato/rettifìcato” (vds. nota prot. n. 118393 dell’11 luglio 2013 del Ministero dello sviluppo economico).
È evidente che i citati prodotti non possono essere utilizzati in enologia.