Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-04-2014
Numero provvedimento: 5708
Tipo gazzetta: Nessuna

Articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n, 82. Richiesta di parere per la commercializzazione e designazione del mosto cotto.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto, in particolare per quanto riguarda le modalità di commercializzazione, i luoghi dove è possibile effettuare il confezionamento e le modalità di designazione e presentazione del mosto cotto.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il mosto cotto può essere commercializzato sia allo stato sfuso, sia confezionato. Come è noto l’attività di produzione di mosto cotto è soggetta all’autorizzazione prevista dall’art. 3, comma 2 della legge 82/061.

Si precisa che il «mosto cotto» ai sensi dell’art. 1 della legge 82/06, è da considerarsi una denominazione nazionale di un prodotto vitivinicolo, pertanto la produzione, la circolazione e la detenzione è soggetta alle relative prescrizioni, in particolare quelle contenute nel reg. n. 436/09, nel D.m. 768/94 e nel D.m. 2 luglio 2013 in materia di registri e documenti di accompagnamento. Trovano, inoltre, applicazione tutte le norme previste dalla legge n. 86/06 a tutela dei prodotti vitivinicoli ai fini della prevenzione di eventuali sofisticazioni.

Per quanto riguarda la denominazione «mosto cotto atto a dare DO Marsala», la stessa può essere utilizzata qualora il prodotto sia destinato alla successiva trasformazione nella medesima denominazione di origine, mentre, se destinato ad altri usi, si ritiene che non si possa utilizzare il riferimento alla DO «Marsala» e, di conseguenza, il prodotto deve essere commercializzato con la sola denominazione «mosto cotto» o con le altre denominazioni ammesse, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 82/06 («saba», «sapa» o similari).

Inoltre, per il mosto cotto, non rientrando fra i prodotti elencati nell’articolo 119, paragrafo 1 del reg. n. 1308/13, fatto salvo quanto appena esposto sulla denominazione di vendita, trovano applicazione le norme generali in materia di etichettatura per i prodotti alimentari.

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1 Non sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti presso i quali si produce esclusivamente mosto cotto per l’aceto balsamico di Modena e per l’aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia.