Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 20-03-2014
Numero provvedimento: 20599
Tipo gazzetta: Nessuna

Igp provincia di Mantova Lambrusco bianco: trattamento con carbone per uso enologico.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato, con riferimento alle condizioni di elaborazione della tipologia di vino “Provincia di Mantova Lambrusco bianco” stabilite dal relativo disciplinare, ha chiesto se sia possibile effettuare il trattamento con carbone per uso enologico sul prodotto di base “vino nuovo in fermentazione rosso”.

Al riguardo, fermo restando che la pratica enologica in questione deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria (Allegato IA, riga 9, del reg. n. 606/09), così come evidenziato da codesto ispettorato, si comunica che, ai fini dell’ottenimento della tipologia di vino “Lambrusco” bianco, il disciplinare di produzione Igp “provincia di Mantova” prevede espressamente (all’art. 2) che il prodotto medesimo deve essere “vinificato in bianco”, ovvero essere elaborato mediante la tecnica della vinificazione in bianco.

Pertanto, anche in considerazione del principio di cui all’articolo 80, par. 1, terzo comma, del vigente reg. n. 1308/13, in base al quale “le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti”, per la fattispecie considerata, il prodotto di base sul quale effettuare la pratica enologica in questione non risponde alle condizioni di elaborazione stabilite dal disciplinare.

Risulta, invece, conforme alla richiamata normativa comunitaria operare il trattamento con carbone per uso enologico sulle partite di prodotto base (mosto o vino nuovo ancora in fermentazione) ottenute a partire da uve nere, mediante la tecnica della vinificazione in bianco (cioè con la separazione del mosto dalle vinacce prima della fermentazione), sia per ottenere la tipologia di vino Igp in questione, sia sul piano della generalità per ottenere altre tipologie di vini Dop o Igp con caratteristica di colore “bianco” al consumo, posto che il trattamento in questione si renda necessario in ragione della presenza delle sostanze coloranti estratte dalle bucce delle uve nere nel corso delle operazioni di pressatura, che potrebbero comunque residuare in tali partite di prodotto base anche nonostante l’adozione delle idonee tecnologie per operare la predetta vinificazione in bianco.