Imbottigliamento vino Indicazione Geografica Tipica “Puglia” Moscato – Richiesta chiarimenti.
Si riscontra la richiesta sopra indicata con la quale codesta ditta, con riferimento all’argomento indicato in oggetto, ha chiesto se, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, sia possibile imbottigliare il vino ad Igt “Puglia”, nella tipologia con indicazione del vitigno Moscato, avente un titolo alcolometrico totale minino del 10% vol ed un titolo alcolometrico effettivo minimo del 4,5% vol.
Al riguardo, considerato che il disciplinare di produzione della Igt “Puglia”, per la fattispecie considerata, non presenta disposizioni limitative, si comunica che per la citata tipologia di vino “Puglia” Moscato, nel tipo “tranquillo”, il titolo alcolometrioo effettivo minimo di 4,5% vol è conforme alla disposizione derogatoria riportata nell’ambito della definizione “vino”, di cui all’allegato XI ter, punto i, lettera b), del reg. n. 1234/07 (ora reg. n. 1308/13, all. VII, parte II, punto 1, lett. b).
Ad ogni buon fine, si rinvia alla nota della Commissione UE datata 20 dicembre 2010, con la quale viene chiarito che la citata disposizione derogatoria (per un limite minimo del titolo alcolometrico effettivo a 4,5% vol) non può riguardare le categorie di prodotti “Vino spumante di qualità del tipo aromatico” e “Vino frizzante”, per le quali i limiti minimi di detto tenore di alcool effettivo sono rispettivamente fissati a 6% vol e a 7% voI.