Segnalazione di non conformità grave – Doc Montepulciano d’Abruzzo. Quesito in merito alla validità delle autocertificazioni di conformità degli assemblaggi (art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 61/10).
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto, relativamente alla partita coacervata n. 30/12 del 07/12/2012.
Al riguardo, si trasmette l’unita nota n. 3130 del 7 novembre 2012 dell’ex Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca, che si allega anche per gli Uffici che leggono per conoscenza, con la quale sono stati forniti chiarimenti all’Organismo di controllo Valoritalia S.r.l. in merito ad un analogo quesito.
In particolare, è stato fatto presente che “(...)
1) al fine di stabilire la scadenza del periodo di validità della certificazione della partita Dop coacervata (nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dall’art. 15, comma 1, del D.lgs n. 61/10 e dell’art. 1, comma 3, e dall’art. 2, comma 2, del D.m. 11 novembre 2011), il termine iniziale da prendere in considerazione è quello della data della prima certificazione (analitica e organolettica) della relativa porzione di partita. Qualora sia scaduto il periodo di validità della certificazione della partita assemblata, come anzi specificato, ai fini dell’utilizzo della relativa Dop, per la stessa partita coacervata è da ripetere l’esame analitico e organolettico;
2) la citata normativa non esclude la possibilità di effettuare il coacervo di partite Dop o porzioni di partite Dop già soggette a precedente coacervo; tuttavia, anche alla luce di quanto precisato al punto 1), tale possibilità è subordinata: (...) – nel caso in cui anche per una sola porzione di partita sia scaduta la validità della relativa certificazione analiticoorganolettica: oltre alle limitazioni di cui al citato art. 2, comma 2, relative al rispetto delle disposizioni di base per l’espletamento dell ‘assemblaggio, alla ripetizione della certificazione analitico-organolettica ...”.
Si precisa che, tenuto conto di quanto disposto dalI’art. 16, comma 2, del citato D.m. 11 novembre 2011, non rientrano nel computo del termine iniziale i certificati d’idoneità emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 61/10 (e, pertanto, anche le partite coacervate ottenute assemblando esclusivamente le partite così certificate).