D.m. 11 novembre 2011 - Disciplina degli esami analitici per i vini Dop e Igp, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini Dop e del relativo finanziamento. Chiarimenti in merito al disposto di cui all’art. 3, comma 1, relativo all’individuazione del momento in cui effettuare il prelievo dei campioni per le partite di vino a Dop sottoposte ad un periodo obbligatorio, con esclusione dei vini spumanti elaborati in bottiglia.
Si trasmette, in allegato, la nota n. 63275 del 4 dicembre u.s. del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio ex PQA IV, con la quale, a seguito del quesito formulato dal Consorzio Vino Chianti Classico, relativo all’oggetto, è stato fatto presente che:
“... nel ribadire il contenuto della citata nota ministeriale n. 2457 dell’8 febbraio 2012, (già trasmessa con nota n. 1872 del 13 febbraio 2012 e che, ad ogni buon conto, si allega alla presente) si comunica che l’espletamento delle richiamate operazioni di prelievo del campione e la conseguente certificazione possono avvenire prima dell’imbottigliamento, ovvero anche antecedentemente alla scadenza dei termini di invecchiamento ed affinamento obbligatori previsti dai relativi disciplinari. È comunque fatto salvo il principio per il quale le stesse partite devono essere immesse al consumo non prima dei termini previsti dagli stessi disciplinari”.
Si chiede di informarne il personale ispettivo.