Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 27-07-2000
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 08-08-2000
Numero gazzetta: 184

Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitinicolo.

(D.M. 27/07/2000 pubblicato in G.U. 8 agosto 2000, n. 184) 

Il D.M. 27 luglio 2000 è stato modificato da ultimo dal D.M. 19 febbraio 2015.

 

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI


Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Ritenuta la necessità di dover disciplinare a livello nazionale le modalità applicative delle norme previste al titolo II, capi I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, nonché ai capi I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome che nella seduta del 20 luglio 2000 ha espresso il proprio avviso favorevole;


Decreta:


Art. 1.

Finalità

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle  norme  previste  al  titolo  II,  capi  I,  II,  III  e IV del regolamento  CE n. 1493/1999 del Consiglio, nonché i capi I, II, III e IV del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.


Articolo 2.

Domande di deroga

1. Le richieste di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio relative alla regolarizzazione delle superfici vitate sono presentate agli uffici designati dalle regioni o province autonome a decorrere dal 1° agosto 2000.

2. Le regioni e province autonome fissano le procedure e gli adempimenti per la regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio e dell'art. 2 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

3. Le regioni e province autonome applicano le misure sanzionatorie previste all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

4. Le regioni e province autonome tengono la registrazione e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola, le informazioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 9 dell'art. 2 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione secondo le modalità stabilite nell'allegato I del regolamento stesso.


Articolo 3. 

Nuovi impianti

1. Le regioni e province autonome possono concedere diritti di nuovi impianti di vigneti, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, fissando le relative modalità e procedure e tenendo le registrazioni di cui al medesimo art. 3.

2. La superficie di cui all'art. 3, paragrafo 7, del citato regolamento n. 1227/2000 è fissata in 10 are.

3. Per ciascuna campagna le regioni e province autonome comunicano, entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in questione, al Ministero delle politiche agricole e forestali le informazioni di cui all'art. 3, paragrafo 10, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati 2.1 e 2.2 del regolamento stesso.


Articolo 4.

Reimpianto

1. Le regioni e province autonome applicano quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

2. Le regioni e province autonome possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione relativamente al reimpianto anticipato fissando le procedure e gli adempimenti necessari ivi compresa la determinazione della garanzia fidejussoria, di cui al paragrafo 3 del citato art. 4, secondo criteri obiettivi.

3. Le regioni e province autonome adottano gli opportuni provvedimenti necessari a regolamentare e controllare il corretto esercizio del diritto di reimpianto di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 1493/1999 e dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CE numero 1227/2000. In particolare le regioni e province autonome rilevano per ciascun vigneto oggetto di estirpazione oltre alla superficie viticola, il tipo di conduzione (irriguo o non irriguo) nonché la resa di produzione calcolata sulla base dei seguenti criteri:

a) per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini V.P.Q.R.D. e/o I.G.T. si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di produzione;

b) per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini da tavola si applica la corrispondente resa media regionale.

4. I parametri di cui al comma 3 sono altresì indicati nel provvedimento di concessione del diritto di reimpianto.

5. Ai fini dell'attuazione dall'art. 4, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1493/1999, le regioni e province autonome adottano le opportune disposizioni volte a garantire che il potenziale produttivo non aumenti. A tal fine le stesse regioni e province autonome possono applicare il coefficiente di riduzione di cui all'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1227/2000 con particolare riferimento all'ipotesi in cui i diritti vengano trasferiti tra regioni diverse.

6. Ciascuna regione o provincia autonoma, in particolari situazioni locali, può limitare l'esercizio del diritto di reimpianto:

a) sulla sola superficie oggetto dell'estirpazione;

b) (lettera abrogata)

7. Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Le regioni e le province autonome possono prevedere che i diritti di reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità il diritto passa automaticamente alla riserva regionale.

In caso di trasferimento tra regioni o province autonome di un diritto di reimpianto, il diritto mantiene la validità della durata stabilita nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto origine.

Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'AGEA i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo, entro quindici giorni dalla loro adozione (5).

8. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute al titolo II del regolamento CE n. 1493/1999 i produttori devono notificare alle regioni e province autonome, secondo modalità e procedure stabilite dalle stesse, le variazioni delle superfici vitate.

9. Le regioni e province autonome tengono una registrazione di tutti i casi in cui applicano il presente articolo e di tutti i casi in cui avviene un trasferimento del diritto di reimpianto dandone comunicazione alla fine della campagna di riferimento al Ministero delle politiche agricole e forestali. Nel caso in cui il trasferimento avvenga tra aziende di diverse regioni, sarà cura della regione in cui viene esercitato il diritto tenere la contabilizzazione e comunicare tale situazione di fatto al Ministero delle politiche agricole e forestali.


Articolo 5.

 Istituzione della riserva

1. Le regioni e province autonome:

a) istituiscono le riserve regionali di diritti di impianto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999;

b) stabiliscono gli importi previsti ai paragrafi 2 e 3 del medesimo art. 5, ed ogni altra modalità e procedura per il funzionamento delle riserve in conformità delle disposizioni comunitarie;

c) comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali l'istituzione delle riserve e tengono le registrazioni previste al paragrafo 6, del citato art. 5, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione secondo le modalità stabilite nell'allegato 7.2 del medesimo regolamento.


Articolo 6.

Abbandono definitivo della viticoltura

1. Le regioni e province autonome stabiliscono le procedure e le modalità per l'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento CE n. 1493/1999 e degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, comunicando al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla fine della campagna viticola, le informazioni di cui agli articoli 7 e 10 del citato regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.


Articolo 7.  

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Ai fini della ristrutturazione e riconversione prevista dal regolamento CE n. 1493/1999 e dal regolamento CE n. 1227/2000 le regioni e province autonome fissano le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani in conformità alla normativa comunitaria.

2. I piani devono contenere oltre alle informazioni prescritte all'art. 13 del regolamento CE n. 1493/1999, le modalità per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati, in particolare che non si verifichi un aumento del potenziale viticolo.

3. Spetta alle regioni e province autonome fissare i livelli di sostegno per ettaro ivi compresa la possibilità prevista all'art. 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CE n. 1227/2000.

4. Le regioni e le province autonome inviano i piani all'organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, previa verifica di conformità dei piani stessi alla vigente normativa comunitaria da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero stesso effettua le verifiche entro venti giorni dal ricevimento del piano tramite una conferenza tra gli uffici generali competenti.

5. Qualora le regioni e le province autonome non predispongano piani di ristrutturazione e riconversione individuano ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 1227/2000, i soggetti e gli organismi che possono presentare progetti di piani nonché tutte le indicazioni stabilite dal citato art. 14.

6. Le regioni e province autonome possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del regolamento CE n. 1227/2000, tengono le registrazioni previste dall'art. 18 del citato regolamento e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla fine della campagna le informazioni prescritte all'art. 18 secondo l'allegato n. 5 del regolamento CE n. 1227/2000.

7. Le regioni e le province autonome inviano all'organismo pagatore, secondo le modalità e tempi fissati all'organismo stesso, l'elenco dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti.


Articolo 8.  

Classificazione varietà

1. La classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'art. 20 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e linee guida generali avverrà secondo le procedure vigenti.


Articolo 9.  

Controlli sul potenziale viticolo, sulla circolazione e destinazione delle uve e dei prodotti da esse ottenuti provenienti da taluni vigneti

1. Le regioni e le province autonome istituiscono e gestiscono un sistema di verifica e controllo del potenziale viticolo.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi:

a) entro trenta giorni dalla data della notifica al trasgressore, copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni per la violazione del divieto d'impianto stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 o dell'obbligo di utilizzo delle varietà di viti menzionate nella classificazione per la produzione di vino di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

b) entro trenta giorni dalla data della notifica all'interessato, copia dei provvedimenti di rifiuto e di irrogazione della sanzione di cui all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1227/2000;

c) entro trenta giorni dalla data di notifica all'interessato:

ci) copia dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000;

cii) copia dei provvedimenti di estirpazione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1227/2000;

d) entro trenta giorni dalla data di notifica all'interessato:

di) copia dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1227/2000;

dii) copia dei provvedimenti di estirpazione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1227/2000;

e) l'elenco dei conduttori delle superfici di cui all'art. 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1227/2000 nonché, entro trenta giorni dalla data di notifica al trasgressore, la copia dei provvedimenti di estirpazione irrogati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 8, del regolamento medesimo;

f) entro trenta giorni dalla data di notifica all'interessato, la copia dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e il Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, comunicano l'esito dei controlli di propria competenza, relativi alla fattispecie di cui al comma 2, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.


Articolo 10.  

Flusso delle informazioni

1. Le regioni e le province autonome, entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna di riferimento, comunicano al Ministero per le politiche agricole e forestali e all'AIMA in liquidazione, tramite SIAN, le informazioni relative alle estirpazioni effettuate, ai diritti di impianto e reimpianto rilasciati, nonché i trasferimenti dei diritti autorizzati.

2. Le modalità e le procedure per l'acquisizione delle informazioni di cui sopra sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la sua registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  28 luglio 2000 Registro n. 2

Politiche agricole e forestali, foglio n. 106