Applicazione D.m. 14 giugno 2012 - piano dei controlli vini Igp.
Si fa riferimento alla nota di pari oggetto prot. 7/13 del 8 ottobre u.s., con la quale codesta alleanza ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione del tariffario da parte dall’organismo di controllo Valoritalia sui vinificatori di vino Igp.
In particolare ivi si sostiene che la quota a carico del vinificatore di vino Igp non debba essere calcolata semplicemente sul vino ottenuto dalle stesse uve, oltretutto adottando in automatico la resa teorica dell’80%, comprensiva quindi della feccia, ma si debba considerare, ai fini del pagamento, la sola parte di vino finito ottenuto dalle suddette uve ed effettivamente commercializzato con la menzione Igp.
Al riguardo, occorre precisare che le quote previste dal tariffario per i vini a Igp sono calcolate sul prodotto “rivendicato” nella dichiarazione di vendemmia e/o di produzione effettuata dall’operatore al 15 gennaio di ogni anno e non già sul prodotto effettivamente commercializzato come Igp.
Tra l’altro, ai sensi della circolare AGEA Prot. N. DGU.2012.873 del 25 settembre 2012 – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2012/2013 – Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni “I quantitativi di vino indicati non devono essere espressi in vino feccioso ma devono rispecchiare l’effittiva produzione ottenuta o in via di ottenimento”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’organismo di controllo debba applicare il tariffario sulla base di quanto effettivamente rivendicato nella dichiarazione di vendemmia e/o di produzione annuale senza l’applicazione di alcuna resa teorica.
Circa la possibilità prospettata da codesta alleanza, di fatturare ai vinificatori i corrispettivi in funzione degli hl di vino rivendicato e immesso in commercio come Igt, si ritiene che detta possibilità non sia ricompresa nella lettura della normativa vigente, che, sebbene dia all’operatore la facoltà di declassare il prodotto precedentemente rivendicato e, dunque, di non commercializzarlo come vino Do, impone all’organismo di controllo di verificare la rispondenza al disciplinare di produzione di tutto il prodotto rivendicato, a prescindere dalla scelta successivamente compiuta dall’operatore di quanta parte porre in circolazione con la denominazione tutelata.
Nel caso di declassamento a vino Igp di un vino rivendicato come Dop, invece, non si ritiene assoggettabile a tariffa tale quota di prodotto, avendo questa già assolto all’onere con la precedente rivendicazione. Su tale partita di prodotto, tra l’altro, l’organismo di controllo non è stato chiamato a svolgere alcuna attività di verifica.