Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 23-04-2013
Numero provvedimento: 1343
Tipo gazzetta: Nessuna

D.lgs 15 novembre 2012 n. 218 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

OCM vino.

Misure assicurazione vite da vino, distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcol uso industriale.

Ad ulteriore precisazione di quanto rappresentato con la nota prot. n. DPMU.2013.1342 del 23 aprile 2013 in merito alle ipotesi in cui è possibile eseguire il pagamento in assenza di informazione antimafia, si specifica quanto segue.

Il termine di 15 giorni di cui all’art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/11 così come modificato dal D.lgs n. 218/12, si riferisce esclusivamente ai casi in cui deve essere effettuato un pagamento d’urgenza.

In condizioni di ordinarietà continua ad applicarsi, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il termine di 45 giorni a decorrere dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente.

In assenza di informazione antimafia, dunque, il pagamento può essere effettuato – sotto condizione risolutiva – in due casi:

a) decorsi 45 giorni dalla richiesta alla prefettura territorialmente competente (si prescinde dai casi di urgenza);

b) decorsi 15 giorni dalla richiesta alla prefettura territorialmente competente nei casi di urgenza.

Pertanto: «art. 92 D.lgs n. 159/11: in assenza dell’informazione antimafia prefettizia, il pagamento d’urgenza è subordinato al decorso del termine di 15 giorni dalla richiesta alla prefettura».